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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:41
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0137_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑137/22 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Accordo politico concluso tra l’Eurogruppo e le autorità cipriote riguardante, tra l’altro, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro – Ricorso per responsabilità – Designazione del convenuto – Nozione di “istituzione” – Impugnazione manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 17, 18)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Contestazione dell’interpretazione da parte del Tribunale di una sentenza della Corte – Motivo manifestamente infondato (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 22‑27)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punti 28, 30, 31, 34)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto (Art. 256 TFUE) (v. punto 43)

5. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione del convenuto – Designazione come convenuto di una persona diversa dall’autore della condotta di cui trattasi – Obbligo di identificazione del convenuto da parte del giudice dell’Unione – Insussistenza – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 21) (v. punti 46, 48) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente infondata e, in parte, manifestamente inconferente. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si fanno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0137_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑137/22 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Accordo politico concluso tra l’Eurogruppo e le autorità cipriote riguardante, tra l’altro, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro – Ricorso per responsabilità – Designazione del convenuto – Nozione di “istituzione” – Impugnazione manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 17, 18) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Contestazione dell’interpretazione da parte del Tribunale di una sentenza della Corte – Motivo manifestamente infondato (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 22‑27) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punti 28, 30, 31, 34) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto (Art. 256 TFUE) (v. punto 43) 5. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione del convenuto – Designazione come convenuto di una persona diversa dall’autore della condotta di cui trattasi – Obbligo di identificazione del convenuto da parte del giudice dell’Unione – Insussistenza – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 21) (v. punti 46, 48) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente infondata e, in parte, manifestamente inconferente. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si fanno carico delle proprie spese.
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