Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26446/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, in accoglimento dei motivi di ricorso, conclude per l'annullamento senza rinvio o in subordine l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 31.10.2022 dal Gip del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 per il reato di cui al capo M) e la continuazione con i restanti reati di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 a lui contestati ai capi N), O), P) (condotte accertate nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2020) ; lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1800,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento ed il reato giudicato con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Firenze n. 291/2021, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 2113/2022, ha rideterminato la pena finale in anni cinque, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 18.200,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Con il primo motivo deduce' la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. ed all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU nonché il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea esclusione del ne bis in idem in presenza di identità del fatto storico già definitivamente giudicato.

Si assume che la sentenza impugnata p, erroneamente escluso la violazione del principio del ne bis in idem, pur in presenza di una identità sostanziale del fatto storico tra il procedimento definito con sentenza irrevocabile n. 291 del 2021 ed il presente procedimento.

Secondo la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto non va inteso in senso meramente formale ma con riferimento allo stesso fatto storico, inteso come insieme delle circostanze materiali concrete, indipendentemente dalla qualificazione giuridica o dalla diversa prospettazione accusatoria. [OSCURATO:PERSONA] di specie, il fatto storico definitivamente giudicato con la sentenza n. 291/2021 riguarda la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente accertata in data 14 ottobre 2020, all'esito di un unico intervento di polizia giudiziaria che ha condotto al rinvenimento di cocaina sull'imputato e nei locali nella sua disponibilità nonché al suo arresto in flagranza.

Tale fatto non costituisce un episodio isolato ma rappresenta il segmento terminale e funzionale della medesima attività di spaccio oggetto del presente procedimento, come emerge dalla continuità temporale dell'attività investigativa, 2dalla identità del contesto fattuale, dal fatto che l'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] é compreso negli atti di indagine del proc. n. 5905 del 2018, quale esito conclusivo dell'attività di monitoraggio, dalla circostanza secondo cui nel giorno dell'arresto l'imputato si stava recando ad effettuare ulteriori consegne di stupefacente nei confronti di soggetti indicati ai capi O) ed N) dell'imputazione ed in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello, nel confermare il rigetto dell'eccezione, ha invece fatto leva su una 'artificiosa frammentazione del medesimo fatto storico, distinguendo tra un procedimento statico ed un procedimento dinamico relativo alle condotte di cessione e spaccio.

Inoltre l'arco temporale delle condotte contestate risulta pienamente compatibile poiché l'attività di spaccio di cui al presente procedimento si protrae fino al giorno dell'arresto del 14 ottobre 2020, data nella quale l'imputato era in contatto con soggetti già destinatari delle cessioni contestate.

Il fatto del 14 ottobre 2020 costituisce il segmento terminale dell'unica condotta già oggetto di giudicato.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. ed all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU nonché il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello escluso il ne bis in idem, applicando un criterio giuridicamente erroneo di identità del fatto e fondando la decisione su una motivazione meramente apparente e congetturale.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione del ne bis in idem in palese violazione dell'art. 649 cod.proc.pen.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per manifesta contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata che da un lato esclude l'identità del fatto storico ai fini del ne bis in idem e dall'altro riconosce la continuazione ex art. 81 cod.pen. tra i medesimi fatti.

Si assume che l'esclusione dell'identità del fatto storico e la ritenuta continuazione si pongho in insanabile contrasto logico con conseguente contraddittorietà della motivazione.

Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione mancante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla richiesta di ammissione alla messa alla prova ex art. 168 bis cod.pen. ritualmente e tempestivamente proposta in grado di appello. 3• Si assume che la Corte d'appello 122 omesso di decidere sulla richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod.pen. ritualmente proposta in appello pur sussistendone i presupposti.

Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 132, 133 e 81 cod.pen. per carenza ed illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla determinazione della pena finale. -12Si assume che la Corte d'appello non Tha 'fornito una puntuale motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione degli aumenti per la continuazione.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati.

Ed invero, la sentenza impugnata con motivazione priva di aporie logiche, ha rigettato il motivo di gravame avente ad oggetto la violazione del ne bis in idem, escludendo che i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con sentenza n. 12301/2020 siano i medesimi sul rilievo che la sostanza detenuta il 14.10.2020 fosse un residuo della fornitura precedente, come anche che rientrasse tra quella oggetto delle cessioni precedenti o successive, atteso che l'ultimo approvvigionamento della sostanza di cui al capo M) risaliva al 27 luglio 2020 ed aveva ad oggetto gr. 100 di cocaina, dovendosi escludere che in ragione delle plurime cessioni avvenute dal maggio del 2020 potesse essere un residuo della originaria fornitura, tenuto conto altresì che alcune cessioni di cui ai capi N) e O) era state effettuate già dal maggio del 2020.

2. Il terzo motivo é del pari infondato.

Ed invero non sussiste alcuna incompatibilità logica tra l'escludere l'identità del fatto storico e ritenere invece la continuazione proprio in quanto la continuazione presuppone proprio la diversità del fatto storico e l'unificazione solo in fase ideativa.

3. Il quarto motivo é infondato.

Ed invero la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di messa alla prova ex art. 168 bis cod.pen. sul rilievo che non potesse esprimersi una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di futuri reati e peraltro non essendo stato prodotto il programma di trattamento cui l'istante ha fatto riferimento.

Giova a riguardo ribadire che l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito 4circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6, n. 37346 de/ 14/09/2022, Rv. 283883).

4. Il quinto motivo é infondato.

Ed invero la Corte di merito ha congruamente motivato il trattamento sanzionatorio distinguendo le condotte accertate secondo un parametro di gravità oggettiva, tanto che ha applicato aumenti diversi al reato sub M, rispetto a quelli contestati ai capi N, O e P, con pene comunque contenute.

5. In conclusione , il ricorso va rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. ri P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, in accoglimento dei motivi di ricorso, conclude per l'annullamento senza rinvio o in subordine l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 31.10.2022 dal Gip del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 per il reato di cui al capo M) e la continuazione con i restanti reati di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 a lui contestati ai capi N), O), P) (condotte accertate nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2020) ; lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1800,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento ed il reato giudicato con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Firenze n. 291/2021, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 2113/2022, ha rideterminato la pena finale in anni cinque, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 18.200,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con il primo motivo deduce' la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. ed all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU nonché il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea esclusione del ne bis in idem in presenza di identità del fatto storico già definitivamente giudicato. Si assume che la sentenza impugnata p, erroneamente escluso la violazione del principio del ne bis in idem, pur in presenza di una identità sostanziale del fatto storico tra il procedimento definito con sentenza irrevocabile n. 291 del 2021 ed il presente procedimento. Secondo la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto non va inteso in senso meramente formale ma con riferimento allo stesso fatto storico, inteso come insieme delle circostanze materiali concrete, indipendentemente dalla qualificazione giuridica o dalla diversa prospettazione accusatoria. [OSCURATO:PERSONA] di specie, il fatto storico definitivamente giudicato con la sentenza n. 291/2021 riguarda la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente accertata in data 14 ottobre 2020, all'esito di un unico intervento di polizia giudiziaria che ha condotto al rinvenimento di cocaina sull'imputato e nei locali nella sua disponibilità nonché al suo arresto in flagranza. Tale fatto non costituisce un episodio isolato ma rappresenta il segmento terminale e funzionale della medesima attività di spaccio oggetto del presente procedimento, come emerge dalla continuità temporale dell'attività investigativa, 2dalla identità del contesto fattuale, dal fatto che l'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] é compreso negli atti di indagine del proc. n. 5905 del 2018, quale esito conclusivo dell'attività di monitoraggio, dalla circostanza secondo cui nel giorno dell'arresto l'imputato si stava recando ad effettuare ulteriori consegne di stupefacente nei confronti di soggetti indicati ai capi O) ed N) dell'imputazione ed in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, nel confermare il rigetto dell'eccezione, ha invece fatto leva su una 'artificiosa frammentazione del medesimo fatto storico, distinguendo tra un procedimento statico ed un procedimento dinamico relativo alle condotte di cessione e spaccio. Inoltre l'arco temporale delle condotte contestate risulta pienamente compatibile poiché l'attività di spaccio di cui al presente procedimento si protrae fino al giorno dell'arresto del 14 ottobre 2020, data nella quale l'imputato era in contatto con soggetti già destinatari delle cessioni contestate. Il fatto del 14 ottobre 2020 costituisce il segmento terminale dell'unica condotta già oggetto di giudicato. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. ed all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU nonché il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello escluso il ne bis in idem, applicando un criterio giuridicamente erroneo di identità del fatto e fondando la decisione su una motivazione meramente apparente e congetturale. Si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione del ne bis in idem in palese violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per manifesta contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata che da un lato esclude l'identità del fatto storico ai fini del ne bis in idem e dall'altro riconosce la continuazione ex art. 81 cod.pen. tra i medesimi fatti. Si assume che l'esclusione dell'identità del fatto storico e la ritenuta continuazione si pongho in insanabile contrasto logico con conseguente contraddittorietà della motivazione. Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione mancante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla richiesta di ammissione alla messa alla prova ex art. 168 bis cod.pen. ritualmente e tempestivamente proposta in grado di appello. 3• Si assume che la Corte d'appello 122 omesso di decidere sulla richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod.pen. ritualmente proposta in appello pur sussistendone i presupposti. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 132, 133 e 81 cod.pen. per carenza ed illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla determinazione della pena finale. -12Si assume che la Corte d'appello non Tha 'fornito una puntuale motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione degli aumenti per la continuazione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati. Ed invero, la sentenza impugnata con motivazione priva di aporie logiche, ha rigettato il motivo di gravame avente ad oggetto la violazione del ne bis in idem, escludendo che i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con sentenza n. 12301/2020 siano i medesimi sul rilievo che la sostanza detenuta il 14.10.2020 fosse un residuo della fornitura precedente, come anche che rientrasse tra quella oggetto delle cessioni precedenti o successive, atteso che l'ultimo approvvigionamento della sostanza di cui al capo M) risaliva al 27 luglio 2020 ed aveva ad oggetto gr. 100 di cocaina, dovendosi escludere che in ragione delle plurime cessioni avvenute dal maggio del 2020 potesse essere un residuo della originaria fornitura, tenuto conto altresì che alcune cessioni di cui ai capi N) e O) era state effettuate già dal maggio del 2020. 2. Il terzo motivo é del pari infondato. Ed invero non sussiste alcuna incompatibilità logica tra l'escludere l'identità del fatto storico e ritenere invece la continuazione proprio in quanto la continuazione presuppone proprio la diversità del fatto storico e l'unificazione solo in fase ideativa. 3. Il quarto motivo é infondato. Ed invero la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di messa alla prova ex art. 168 bis cod.pen. sul rilievo che non potesse esprimersi una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di futuri reati e peraltro non essendo stato prodotto il programma di trattamento cui l'istante ha fatto riferimento. Giova a riguardo ribadire che l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito 4circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6, n. 37346 de/ 14/09/2022, Rv. 283883). 4. Il quinto motivo é infondato. Ed invero la Corte di merito ha congruamente motivato il trattamento sanzionatorio distinguendo le condotte accertate secondo un parametro di gravità oggettiva, tanto che ha applicato aumenti diversi al reato sub M, rispetto a quelli contestati ai capi N, O e P, con pene comunque contenute. 5. In conclusione , il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. ri P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26446/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris