CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14499/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 343 cod. pen. non sono deducibili perché solo formalmente denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione, mentre in realtà prospettano una ricostruzione alternativa del fatto, asseritamente travisato (v. primo motivo) così denunciando un vizio non deducibile; considerato, peraltro, che l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. non risulta dedotta nell'atto di appello sicché non può censurarsi la mancata risposta ad un tema non devoluto alla cognizione del giudice di appello; rilevato che il terzo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.4-5 sulla provenienza delle offese dagli imputati, ricavabile dalla trascrizione del verbale di udienza; sulla percezione delle stesse da parte di tutti i testi sentiti); ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità d'ufficio della prescrizione (Sez. U, n.12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); considerato che la richiesta di liquidazione delle spese del grado avanzata dalla parte civile deve essere rigettata, tenuto conto che la memoria depositata non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato, ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento (Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974; Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Pr9sidente [OSCURATO:PERSONA] S/tefano PEPC,'51TA