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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19446/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. pen. e in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva e le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver illecitamente detenuto, al fine di cessione a terzi, tre involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 8,55.

2. Avverso tale decisione il ricorrente propone due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e), in relazione agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen. poiché la Corte di appello, omettendo di dichiarare nulla la sentenza di primo grado, avrebbe di fatto confermato la validità della decisione del Tribunale che aveva impedito la revoca della precedente richiesta di rito abbreviato; in realtà la rinuncia era ancora possibile in quanto il Tribunale non si era ancora pronunciato su di essa e la richiesta formulata non aveva prodotto i propri effetti.

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la Corte di appello limitata a rigettare l'invocato beneficio senza fornire alcuna spiegazione sul punto, nonostante l'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen. non costituisse oggetto di rinuncia da parte della difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi non sono consentiti.

2. Deve premettersi che il ricorrente, in sede di gravame, aveva rinunciato a tutti i motivi di appello con la sola eccezione di quelli afferenti all'esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed a quello in ordine al trattamento sanzionatorio da determinarsi nel minimo, al contempo provvedendo a concordare la pena con il Procuratore Generale; nell'accordo si prevedeva la esclusione dell'aumento per la recidiva contestata, rideterminando la pena - dal Tribunale in precedenza quantificata in anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 33.333,00 di multa - in anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in considerazione del rito abbreviato prescelto.

Il concordato veniva accolto dalla Corte di appello che però escludeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, unico motivo non oggetto di espressa rinuncia.

3. Tanto premesso, il primo motivo con il quale il ricorrente deduce vizi della sentenza di primo grado in ordine alla mancata revoca della richiesta di giudizio abbreviato proposta in occasione della notifica del decreto di citazione a giudizio immediato, deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

La difesa ha espressamente rinunciato al relativo motivo ed ha concordato la pena nei limiti di cui alla prima parte dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. che disciplina, non solo il concordato che attiene a tutti i motivi di appello, ma anche quello che riguarda taluni di essi allorché ne consegue un accordo che viene sottoposto al Collegio di merito ed accolto in detti corrispondenti termini.

Ed infatti, il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599- bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione congiunta dell'impugnazione proposta «dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi».

Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena ritenendo al contempo di non concedere, conformemente alla complessiva pena quantificata in sede di concordato, le attenuanti generiche.

Il concordato, pertanto risulta essere stato accolto sia in ordine alla esclusa recidiva sia in ordine alla quantificazione della pena determinata nel minimo edittale ed ulteriormente ridotta in ragione del rito abbreviato prescelto.

4. Precluso risulta, altresì, il secondo motivo con cui il ricorrente censura la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed alla determinazione della pena in generale.

Facendosi rinvio a quanto sopra evidenziato in ordine ai profili di non impugnabilità della decisione assunta ex art. 599-bis cod. proc. pen., deve rilevarsi come il concordato raggiunto con il Procuratore generale in punto di conclusiva determinazione della pena sottoposto al vaglio della Corte di appello che ha ritenuto corretto il calcolo e congrua la pena, implica necessariamente il venir meno anche della questione, solo astrattamente ritenuta non rinunciata, afferente al motivo involgente critiche rivolte alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, militando in tal senso proprio la preclusione ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..

La critica, nondimeno, si riduce ad una asserzione apodittica visto che la Corte territoriale ha, comunque, provveduto a rendere un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che portavano ad escludere il riconoscimento delle citate circostanze attenuanti, laddove evidenzia i plurimi e per nulla eccentrici precedenti penali rispetto a quello di cui al presente procedimento e dà atto dell'assenza di ragioni tali da implicare la concessione della richiesta attenuante alla luce dell'ammissione delle proprie responsabilità in sede di gravame quando erano ormai inutili, ritenendo pertanto congrua la pena individuata nel minimo edittale.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. pen. e in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva e le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver illecitamente detenuto, al fine di cessione a terzi, tre involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 8,55. 2. Avverso tale decisione il ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e), in relazione agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen. poiché la Corte di appello, omettendo di dichiarare nulla la sentenza di primo grado, avrebbe di fatto confermato la validità della decisione del Tribunale che aveva impedito la revoca della precedente richiesta di rito abbreviato; in realtà la rinuncia era ancora possibile in quanto il Tribunale non si era ancora pronunciato su di essa e la richiesta formulata non aveva prodotto i propri effetti. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la Corte di appello limitata a rigettare l'invocato beneficio senza fornire alcuna spiegazione sul punto, nonostante l'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen. non costituisse oggetto di rinuncia da parte della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi non sono consentiti. 2. Deve premettersi che il ricorrente, in sede di gravame, aveva rinunciato a tutti i motivi di appello con la sola eccezione di quelli afferenti all'esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed a quello in ordine al trattamento sanzionatorio da determinarsi nel minimo, al contempo provvedendo a concordare la pena con il Procuratore Generale; nell'accordo si prevedeva la esclusione dell'aumento per la recidiva contestata, rideterminando la pena - dal Tribunale in precedenza quantificata in anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 33.333,00 di multa - in anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in considerazione del rito abbreviato prescelto. Il concordato veniva accolto dalla Corte di appello che però escludeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, unico motivo non oggetto di espressa rinuncia. 3. Tanto premesso, il primo motivo con il quale il ricorrente deduce vizi della sentenza di primo grado in ordine alla mancata revoca della richiesta di giudizio abbreviato proposta in occasione della notifica del decreto di citazione a giudizio immediato, deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La difesa ha espressamente rinunciato al relativo motivo ed ha concordato la pena nei limiti di cui alla prima parte dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. che disciplina, non solo il concordato che attiene a tutti i motivi di appello, ma anche quello che riguarda taluni di essi allorché ne consegue un accordo che viene sottoposto al Collegio di merito ed accolto in detti corrispondenti termini. Ed infatti, il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599- bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione congiunta dell'impugnazione proposta «dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi». Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena ritenendo al contempo di non concedere, conformemente alla complessiva pena quantificata in sede di concordato, le attenuanti generiche. Il concordato, pertanto risulta essere stato accolto sia in ordine alla esclusa recidiva sia in ordine alla quantificazione della pena determinata nel minimo edittale ed ulteriormente ridotta in ragione del rito abbreviato prescelto. 4. Precluso risulta, altresì, il secondo motivo con cui il ricorrente censura la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed alla determinazione della pena in generale. Facendosi rinvio a quanto sopra evidenziato in ordine ai profili di non impugnabilità della decisione assunta ex art. 599-bis cod. proc. pen., deve rilevarsi come il concordato raggiunto con il Procuratore generale in punto di conclusiva determinazione della pena sottoposto al vaglio della Corte di appello che ha ritenuto corretto il calcolo e congrua la pena, implica necessariamente il venir meno anche della questione, solo astrattamente ritenuta non rinunciata, afferente al motivo involgente critiche rivolte alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, militando in tal senso proprio la preclusione ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. La critica, nondimeno, si riduce ad una asserzione apodittica visto che la Corte territoriale ha, comunque, provveduto a rendere un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che portavano ad escludere il riconoscimento delle citate circostanze attenuanti, laddove evidenzia i plurimi e per nulla eccentrici precedenti penali rispetto a quello di cui al presente procedimento e dà atto dell'assenza di ragioni tali da implicare la concessione della richiesta attenuante alla luce dell'ammissione delle proprie responsabilità in sede di gravame quando erano ormai inutili, ritenendo pertanto congrua la pena individuata nel minimo edittale. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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