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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02398/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 dicembre 1948 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 16 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per appellare la sentenza di condanna emessa ai danni del suddetto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 febbraio 2020, (istanza) in origine depositata dal Dello Stritto presso quest'ultimo Tribunale e da questo trasmessa alla Corte di appello competente alla luce del disposto di cui ai commi 1 e 4 dell'ad 175 cod. proc. pen; rilevato, ancora, che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore munito di procura speciale, lamentando violazione di legge sostanziale e processuale ex art. 606, lettera b) e c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in particolare mettendo in evidenza l'omessa comunicazione al difensore di fiducia del ricorrente del rinvio dell'udienza del 4 dicembre 2019 nonché l'insieme di eventi che ebbero a colpire il ricorrente e il difensore di fiducia dell'epoca e infine evidenziando che il Dello Stritto non aveva potuto commettere il reato allo stesso addebitato perché all'epoca ricoverato; rilevato inoltre che con conclusioni trasmesse via "pec" la difesa del ricorrente ha nuovamente sollecitato l'accoglimento del ricorso; considerato che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni; considerato in particolare che il ricorso, nel suo portato complessivo, difetta di immediata intellegibilità, risultando non immediatamente comprensibile in tutti i suoi sviluppi argomentativi anche per la riscontrata indicazione di aspetti in fatto e diritto marcatamente eccentrici rispetto all'oggetto della istanza di rimessione in termini negativamente esitata dal provvedimento impugnato (all'evidenza quelli, addotti al punto 6 della premessa, afferenti il giudizio di responsabilità reso ai danni del Dello Stritto con la sentenza da impugnare all'esito della restituzione invocata nonché le violazioni di matrice processuale descritte ai punti c, d, del ricorso); considerato, inoltre, che le residue doglianze proposte, quelle articolate al punto e) del ricorso, si risolvono in una enunciazione astratta delle possibili declinazioni del vizio di legittimità tipizzato dalla lettera e) dell'ad 606 cod. proc. pen., in quanto tale priva di un effettivo e specifico confronto con il tenore della decisione assunta dalla Corte del merito nella parte in cui, esaminando l'unica circostanza fattuale dotata di una potenziale coerenza rispetto all'istanza prospettata (il rinvio dell'udienza del 4 dicembre 2019 assertivamente non comunicato al difensore), ha negato alla stessa ogni rilievo nell'ottica della restituzione invocata, senza che del resto il ricorso, nel punto a) dedicato al relativo tema, ne abbia precisato in termini dettagliati la relativa funzionalità rispetto alla mancata conoscenza del provvedimento da impugnare; rilevato infine che alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 dicembre 1948 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 16 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per appellare la sentenza di condanna emessa ai danni del suddetto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 febbraio 2020, (istanza) in origine depositata dal Dello Stritto presso quest'ultimo Tribunale e da questo trasmessa alla Corte di appello competente alla luce del disposto di cui ai commi 1 e 4 dell'ad 175 cod. proc. pen; rilevato, ancora, che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore munito di procura speciale, lamentando violazione di legge sostanziale e processuale ex art. 606, lettera b) e c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in particolare mettendo in evidenza l'omessa comunicazione al difensore di fiducia del ricorrente del rinvio dell'udienza del 4 dicembre 2019 nonché l'insieme di eventi che ebbero a colpire il ricorrente e il difensore di fiducia dell'epoca e infine evidenziando che il Dello Stritto non aveva potuto commettere il reato allo stesso addebitato perché all'epoca ricoverato; rilevato inoltre che con conclusioni trasmesse via "pec" la difesa del ricorrente ha nuovamente sollecitato l'accoglimento del ricorso; considerato che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni; considerato in particolare che il ricorso, nel suo portato complessivo, difetta di immediata intellegibilità, risultando non immediatamente comprensibile in tutti i suoi sviluppi argomentativi anche per la riscontrata indicazione di aspetti in fatto e diritto marcatamente eccentrici rispetto all'oggetto della istanza di rimessione in termini negativamente esitata dal provvedimento impugnato (all'evidenza quelli, addotti al punto 6 della premessa, afferenti il giudizio di responsabilità reso ai danni del Dello Stritto con la sentenza da impugnare all'esito della restituzione invocata nonché le violazioni di matrice processuale descritte ai punti c, d, del ricorso); considerato, inoltre, che le residue doglianze proposte, quelle articolate al punto e) del ricorso, si risolvono in una enunciazione astratta delle possibili declinazioni del vizio di legittimità tipizzato dalla lettera e) dell'ad 606 cod. proc. pen., in quanto tale priva di un effettivo e specifico confronto con il tenore della decisione assunta dalla Corte del merito nella parte in cui, esaminando l'unica circostanza fattuale dotata di una potenziale coerenza rispetto all'istanza prospettata (il rinvio dell'udienza del 4 dicembre 2019 assertivamente non comunicato al difensore), ha negato alla stessa ogni rilievo nell'ottica della restituzione invocata, senza che del resto il ricorso, nel punto a) dedicato al relativo tema, ne abbia precisato in termini dettagliati la relativa funzionalità rispetto alla mancata conoscenza del provvedimento da impugnare; rilevato infine che alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere
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