Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 settembre 1966

Cassazione n. 11521/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1966 avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Gorizia del 7 giugno 2018, che aveva condannato l'imputata [OSCURATO:PERSONA] per i reati di peculato (artt. 110 e 314 cod. pen., capo A) e di falso (artt. 81, 482, 476 cod. pen., capo B), commessi fino al 9 novembre 2011, alla pena di anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione, alla pena accessoria, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile.

In particolare, la Corte di appello dichiarava non doversi procedere perché i reati estinti per prescrizione con riferimento al capo B) e, limitatamente ai fatti commessi sino al maggio 2008, al capo A), riducendo per l'effetto la pena e confermando nel resto.

All'imputata era stato contestato al capo A) di essersi, in concorso con il marito (assolto già in primo grado per non aver commesso il fatto), in qualità di tutrice di persona disabile, appropriata nell'arco di dieci anni di danaro di proprietà di quest'ultima per complessivi 158.435,53 euro; nonché al capo B) di aver presentato nella suddetta qualità rendiconti annuali falsi, con riferimento alle dichiarazioni della struttura presso la quale la tutelata era stata accolta circa il versamento delle quote di autosufficienza annuali e alle note della responsabile della medesima struttura.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge, in relazione all'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La risposta fornita dal Tribunale e poi dalla Corte di appello all'eccezione formulata dalla difesa in ordine all'indeterminatezza del capo di imputazione è errata.

In particolare, è stata ritenuta sufficiente la sola indicazione della condotta di appropriazione e l'entità delle somme appropriate, quando invece era determinante per la difesa conoscere le modalità materiali della condotta che avevano visto come autori per ben dieci anni sia l'imputata che un soggetto estraneo alla tutela.

La Corte di appello ha erroneamente ritenuto di superare tale obiezione facendo riferimento all'esito della istruttoria dibattimentale, ovvero ad un fatto ex post che non consentiva alla imputata, ben prima che iniziasse la stessa istruttoria, di comprendere l'oggetto della imputazione e quindi di difendersi.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la difesa avesse sollevato un'eccezione di competenza territoriale, quando invece la questione aveva ad oggetto l'emersione nel dibattimento di un "fatto diverso", posto che quello contestato (l'appropriazione realizzata in Gorizia) non risulta affatto accertato.

In tale prospettiva era stata invocata l'applicazione dell'art. 604 cod. proc. pen.

La Corte di appello ha ritenuto tardiva l'eccezione, non considerando che solo in dibattimento era emersa la circostanza del luogo effettivo in cui erano stati effettuati i prelievi ritenuti ingiustificati.In ogni caso, travisando l'effettivo contenuto della questione, la Corte di appello non si è pronunciata su un vizio che ha determinato la menomazione dei diritti della difesa, posto che il fatto è risultato diverso da quello contestato, quanto al iocus commissi delicti.

2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen.

Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto il reato consumato in luogo "pressoché coincidente con la residenza del tutore stesso", quando si trattava di reato istantaneo commesso in modo seriale con prelievi presso sportelli bancari.

Pertanto, l'interversione del possesso non può dirsi avvenuta presso la residenza.

In tale prospettiva nessun fatto appropriativo deve ritenersi commesso a Gorizia e la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputata e disporre ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. 2.4.

Vizio di motivazione.

In ordine a tale aspetto la Corte di appello è incorsa anche in vizio di motivazione, risultando illogica la argomentazione (come, tra l'altro, dimostra l'avverbio "pressoché") che il reato sia stato consumato presso la residenza, essendo invece più verosimile che l'intento criminoso albergasse nell'agente già al momento del prelievo senza esigenze di necessità.

In tal modo la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta di assoluzione invocata nell'appello.

2.5. Omessa ed illogica motivazione.

La Corte di appello ha analizzato in modo approfondito soltanto le falsità contestate, dando per scontate, sulla base di esse, le condotte di peculato.

L'approccio valutativo è carente, in quanto doveva essere dimostrato che i rendiconti erano stati redatti artatamente in modo falso per nascondere le condotte appropriative, ben potendo le lacune dei rendiconti essere dovute ad una macroscopica incapacità del tutore a tenere regolari conti.

2.6. Omessa motivazione.

In modo apodittico e apparente la Corte di appello ha disatteso la censura difensiva, volta a far valere il fatto che la ricorrente era stata autorizzata dal Giudice tutelare a servizi di una ausiliaria operativa per il costo di euro 2.000 mensili (il che rendeva giustificabili i prelievi in contanti - tenuto conto che la stragrande maggioranza di coloro che svolgono tali mansioni pretende di non essere regolarizzato - e gli stessi non documentabili dopo molti anni dai fatti; si poteva sostenere quindi che l'amministrazione era stata "disinvolta" ma non certo delittuosa).

Inesistente o apparente è anche la risposta fornita dalla Corte di appello in merito al fatto evidenziato con l'appello delle modalità di approvazione dei rendiconti da parte del Giudice tutelare - ovvero con un confronto diretto in udienza - che rendeva dubbiosa e lacunosa la tesi accusatoria di una così massiccia appropriazione di somme e della falsità dei rendiconti (era riduttivo pensare che per oltre un decennio vari magistrati avessero approvato i conti - privi di entrate e di uscite - senza esaminare idonee pezze di appoggio).

I Giudici di merito si sono infatti affidati alla ricostruzione dei fatti operata dalla Guardia di Finanza che tuttavia non aveva svolto alcuna indagine sull'esistenza di ulteriori spese erogate dal tutore, oltre a quelle regolarmente documentate nei rendiconti, o sull'anticipazione da parte del tutore dai propri conti di somme.

2.7. Mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Quanto alle accuse di falso, la Corte di appello ha travisato le prove, quanto alla falsificazione delle note (delle quali non sono neppure indicati gli estremi) della responsabile della residenza protetta in cui era stata ricoverata la persona offesa, posto che quest'ultima ha riconosciuto come proprio il documento con cui la stessa aveva attestato che la ricorrente aveva versato sempre sino a tutto il 2009 le quote spettanti per l'accoglimento della tutelata nella struttura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

In tema di citazione a giudizio, è pacifico il principio secondo cui, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (tra tante, Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090), non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264877).

In tale ambito - è stato precisato - assume rilievo non solo la letterale formulazione del capo di imputazione ma complessivamente tutta l'attività istruttoria svolta e alla cui definizione l'imputato ha partecipato, sicché questi ne sia adeguatamente informato e quindi posto in grado di difendersi (tra tante, Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825).

Pertanto, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente la descrizione del fatto nei suoi tratti essenziali del fatto, alla luce complessivamente di tutta l'attività istruttoria svolta e della quale la imputata era stata adeguatamente informata.Nella specie, veniva in considerazione evidentemente l'attività compiuta dal teste Bossio della Guardia di Finanza, nell'ambito delle indagini preliminari e trasfusa nell'annotazione di p.g., presente nel fascicolo del P.M., e sulla quale egli è stato poi chiamato a deporre.

3. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato.

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui il luogo di consumazione del fatto-reato ritenuto sia diverso da quello contestato, non costituendo la modifica del "/ocus commissi delicti" "fatto nuovo", ma una mera variazione dell'originaria contestazione (tra tante, Sez. 3, n. 1960 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 272093).

Pertanto, pur a fronte di tale modifica, alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. si è verificata.

Conseguentemente, sono parimenti privi di fondamento in modo manifesto anche il terzo e quarto motivo, che si fondano sul medesimo presupposto (il diverso /ocus commissi delicti) e sulla medesima violazione processuale.

4. Il quinto motivo è manifestamente infondato e va esaminato in correlazione alle doglianze di appello e alla sentenza di primo grado.

Nell'appello in particolare la difesa si era lamentata, quanto all'imputazione sub A), che il giudice non avesse ritenuto credibile la tesi delle spese in contanti (oltre a ribadire che il personale ausiliario assistenziale non vuol essere regolarizzato e che a distanza di anni non era possibile per la difesa fornire alcuna prova dell'assunto, la imputata aveva richiamato l'autorizzazione data dal giudice tutelare nel dicembre 2006 per servirsi di una figura ausiliaria); che tutti i rendiconti erano stati approvati dal giudice tutelare con un diretto confronto con il tutore in udienza; che la deposizione di Bossio della G.d.F. era stata lacunosa quanto alle indagini per verificare ulteriori spese o anticipi di somme.

Così definite le censure, correttamente la Corte di appello ha richiamato l'accertamento compiuto dettagliatamente in primo grado delle condotte appropriative e delle modalità attraverso le quali le stesse sono state compiute.

I Giudici di merito sin dal primo grado hanno in particolare evidenziato, quanto ai controlli effettuati dal giudice tutelare, che una terza pensione percepita dalla tutelata non era stata mai stata dichiarata dalla tutrice né al Comune né al giudice tutelare; che nei rendiconti erano indicate per il periodo in cui la tutelata era ospitata in America dalla sorella (1997-2006) spese maggiorate rispetto a quelle effettivamente rimborsate alla sorella della tutelata; che nel restante periodo, nel quale la tutelata era stata presa in carico da una struttura del Comune, al quale andavano versate le entrate della medesima e le quote di autosufficienza, erano presenti uscite non suffragate da alcuna giustificazione (le ulteriori spese "in contanti" non solo non risultano minimamente provate in alcun modo, ma neppure dichiarate al giudice tutelare); che inoltre risultavano poste a carico della tutelata per il 2006 mensilità maggiori dovute alla comunità rispetto a quegli effettive; che la responsabile della struttura presso la quale era assegnata la tutelata si era lamentata dei mancati pagamenti e che aveva disconosciuto la firma apposta ad una certificazione inviata al Giudice tutelare del 30 gennaio 2011 che dava conto dell'integrale pagamento di tutte le rette dall'aprile 2006 al gennaio 2011 (era stata versata soltanto l'annualità 2009 e in ogni caso la presa in carico della tutelata era dal luglio 2006); che dall'aprile 2008 le due pensioni dichiarate venivano direttamente ritirate da un delegato del Comune.

La Corte di appello ha poi evidenziato, quanto alle specifiche doglianze, che era stato lo stesso giudice tutelare ad essere tratto in inganno dalla tutrice; e che era compito della tutrice (e non della G.d.F.) documentare le spese effettuate e anche quelle autorizzate per il personale infermieristico (come recitava la stessa autorizzazione).

Va al riguardo richiamato quanto affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 47003 del 11/07/2017, Rv. 271508, in motivazione; Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Cherchi, Rv. 260070), secondo cui nei casi in cui il soggetto investito di una funzione pubblica sia gravato da obbligo di rendiconto, deve ascriversi al predetto, in assenza di specifica e alternativa giustificazione, di aver conferito alle somme non contabilizzate una destinazione diversa da quella dovuta e quindi di aver esercitato su di esse i tipici poteri proprietari, in definitiva "a ppropria ndosene".

5. Stessa sorte segue l'ultimo motivo.

Nell'appello alcuna denuncia di travisamento della prova era stata mossa alla questione della falsità della nota della dottoressa Ferrari (si contestava soltanto, per il capo B, il carattere pubblico dell'atto e in via generica la prova della responsabilità dell'imputata).

Pertanto, il vizio non è denunciabile in questa sede, posto che già in primo grado (pag. 7) si dava atto di tale prova.

La genericità del motivo di appello quanto all'accertamento della falsità, non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, consentiva di richiamare quanto già sul punto dettagliatamente affermato dal primo giudice.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1966 avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Gorizia del 7 giugno 2018, che aveva condannato l'imputata [OSCURATO:PERSONA] per i reati di peculato (artt. 110 e 314 cod. pen., capo A) e di falso (artt. 81, 482, 476 cod. pen., capo B), commessi fino al 9 novembre 2011, alla pena di anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione, alla pena accessoria, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile. In particolare, la Corte di appello dichiarava non doversi procedere perché i reati estinti per prescrizione con riferimento al capo B) e, limitatamente ai fatti commessi sino al maggio 2008, al capo A), riducendo per l'effetto la pena e confermando nel resto. All'imputata era stato contestato al capo A) di essersi, in concorso con il marito (assolto già in primo grado per non aver commesso il fatto), in qualità di tutrice di persona disabile, appropriata nell'arco di dieci anni di danaro di proprietà di quest'ultima per complessivi 158.435,53 euro; nonché al capo B) di aver presentato nella suddetta qualità rendiconti annuali falsi, con riferimento alle dichiarazioni della struttura presso la quale la tutelata era stata accolta circa il versamento delle quote di autosufficienza annuali e alle note della responsabile della medesima struttura. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La risposta fornita dal Tribunale e poi dalla Corte di appello all'eccezione formulata dalla difesa in ordine all'indeterminatezza del capo di imputazione è errata. In particolare, è stata ritenuta sufficiente la sola indicazione della condotta di appropriazione e l'entità delle somme appropriate, quando invece era determinante per la difesa conoscere le modalità materiali della condotta che avevano visto come autori per ben dieci anni sia l'imputata che un soggetto estraneo alla tutela. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto di superare tale obiezione facendo riferimento all'esito della istruttoria dibattimentale, ovvero ad un fatto ex post che non consentiva alla imputata, ben prima che iniziasse la stessa istruttoria, di comprendere l'oggetto della imputazione e quindi di difendersi. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la difesa avesse sollevato un'eccezione di competenza territoriale, quando invece la questione aveva ad oggetto l'emersione nel dibattimento di un "fatto diverso", posto che quello contestato (l'appropriazione realizzata in Gorizia) non risulta affatto accertato. In tale prospettiva era stata invocata l'applicazione dell'art. 604 cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto tardiva l'eccezione, non considerando che solo in dibattimento era emersa la circostanza del luogo effettivo in cui erano stati effettuati i prelievi ritenuti ingiustificati.In ogni caso, travisando l'effettivo contenuto della questione, la Corte di appello non si è pronunciata su un vizio che ha determinato la menomazione dei diritti della difesa, posto che il fatto è risultato diverso da quello contestato, quanto al iocus commissi delicti. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto il reato consumato in luogo "pressoché coincidente con la residenza del tutore stesso", quando si trattava di reato istantaneo commesso in modo seriale con prelievi presso sportelli bancari. Pertanto, l'interversione del possesso non può dirsi avvenuta presso la residenza. In tale prospettiva nessun fatto appropriativo deve ritenersi commesso a Gorizia e la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputata e disporre ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. 2.4. Vizio di motivazione. In ordine a tale aspetto la Corte di appello è incorsa anche in vizio di motivazione, risultando illogica la argomentazione (come, tra l'altro, dimostra l'avverbio "pressoché") che il reato sia stato consumato presso la residenza, essendo invece più verosimile che l'intento criminoso albergasse nell'agente già al momento del prelievo senza esigenze di necessità. In tal modo la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta di assoluzione invocata nell'appello. 2.5. Omessa ed illogica motivazione. La Corte di appello ha analizzato in modo approfondito soltanto le falsità contestate, dando per scontate, sulla base di esse, le condotte di peculato. L'approccio valutativo è carente, in quanto doveva essere dimostrato che i rendiconti erano stati redatti artatamente in modo falso per nascondere le condotte appropriative, ben potendo le lacune dei rendiconti essere dovute ad una macroscopica incapacità del tutore a tenere regolari conti. 2.6. Omessa motivazione. In modo apodittico e apparente la Corte di appello ha disatteso la censura difensiva, volta a far valere il fatto che la ricorrente era stata autorizzata dal Giudice tutelare a servizi di una ausiliaria operativa per il costo di euro 2.000 mensili (il che rendeva giustificabili i prelievi in contanti - tenuto conto che la stragrande maggioranza di coloro che svolgono tali mansioni pretende di non essere regolarizzato - e gli stessi non documentabili dopo molti anni dai fatti; si poteva sostenere quindi che l'amministrazione era stata "disinvolta" ma non certo delittuosa). Inesistente o apparente è anche la risposta fornita dalla Corte di appello in merito al fatto evidenziato con l'appello delle modalità di approvazione dei rendiconti da parte del Giudice tutelare - ovvero con un confronto diretto in udienza - che rendeva dubbiosa e lacunosa la tesi accusatoria di una così massiccia appropriazione di somme e della falsità dei rendiconti (era riduttivo pensare che per oltre un decennio vari magistrati avessero approvato i conti - privi di entrate e di uscite - senza esaminare idonee pezze di appoggio). I Giudici di merito si sono infatti affidati alla ricostruzione dei fatti operata dalla Guardia di Finanza che tuttavia non aveva svolto alcuna indagine sull'esistenza di ulteriori spese erogate dal tutore, oltre a quelle regolarmente documentate nei rendiconti, o sull'anticipazione da parte del tutore dai propri conti di somme. 2.7. Mancanza e contraddittorietà della motivazione. Quanto alle accuse di falso, la Corte di appello ha travisato le prove, quanto alla falsificazione delle note (delle quali non sono neppure indicati gli estremi) della responsabile della residenza protetta in cui era stata ricoverata la persona offesa, posto che quest'ultima ha riconosciuto come proprio il documento con cui la stessa aveva attestato che la ricorrente aveva versato sempre sino a tutto il 2009 le quote spettanti per l'accoglimento della tutelata nella struttura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di citazione a giudizio, è pacifico il principio secondo cui, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (tra tante, Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090), non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264877). In tale ambito - è stato precisato - assume rilievo non solo la letterale formulazione del capo di imputazione ma complessivamente tutta l'attività istruttoria svolta e alla cui definizione l'imputato ha partecipato, sicché questi ne sia adeguatamente informato e quindi posto in grado di difendersi (tra tante, Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825). Pertanto, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente la descrizione del fatto nei suoi tratti essenziali del fatto, alla luce complessivamente di tutta l'attività istruttoria svolta e della quale la imputata era stata adeguatamente informata.Nella specie, veniva in considerazione evidentemente l'attività compiuta dal teste Bossio della Guardia di Finanza, nell'ambito delle indagini preliminari e trasfusa nell'annotazione di p.g., presente nel fascicolo del P.M., e sulla quale egli è stato poi chiamato a deporre. 3. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui il luogo di consumazione del fatto-reato ritenuto sia diverso da quello contestato, non costituendo la modifica del "/ocus commissi delicti" "fatto nuovo", ma una mera variazione dell'originaria contestazione (tra tante, Sez. 3, n. 1960 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 272093). Pertanto, pur a fronte di tale modifica, alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. si è verificata. Conseguentemente, sono parimenti privi di fondamento in modo manifesto anche il terzo e quarto motivo, che si fondano sul medesimo presupposto (il diverso /ocus commissi delicti) e sulla medesima violazione processuale. 4. Il quinto motivo è manifestamente infondato e va esaminato in correlazione alle doglianze di appello e alla sentenza di primo grado. Nell'appello in particolare la difesa si era lamentata, quanto all'imputazione sub A), che il giudice non avesse ritenuto credibile la tesi delle spese in contanti (oltre a ribadire che il personale ausiliario assistenziale non vuol essere regolarizzato e che a distanza di anni non era possibile per la difesa fornire alcuna prova dell'assunto, la imputata aveva richiamato l'autorizzazione data dal giudice tutelare nel dicembre 2006 per servirsi di una figura ausiliaria); che tutti i rendiconti erano stati approvati dal giudice tutelare con un diretto confronto con il tutore in udienza; che la deposizione di Bossio della G.d.F. era stata lacunosa quanto alle indagini per verificare ulteriori spese o anticipi di somme. Così definite le censure, correttamente la Corte di appello ha richiamato l'accertamento compiuto dettagliatamente in primo grado delle condotte appropriative e delle modalità attraverso le quali le stesse sono state compiute. I Giudici di merito sin dal primo grado hanno in particolare evidenziato, quanto ai controlli effettuati dal giudice tutelare, che una terza pensione percepita dalla tutelata non era stata mai stata dichiarata dalla tutrice né al Comune né al giudice tutelare; che nei rendiconti erano indicate per il periodo in cui la tutelata era ospitata in America dalla sorella (1997-2006) spese maggiorate rispetto a quelle effettivamente rimborsate alla sorella della tutelata; che nel restante periodo, nel quale la tutelata era stata presa in carico da una struttura del Comune, al quale andavano versate le entrate della medesima e le quote di autosufficienza, erano presenti uscite non suffragate da alcuna giustificazione (le ulteriori spese "in contanti" non solo non risultano minimamente provate in alcun modo, ma neppure dichiarate al giudice tutelare); che inoltre risultavano poste a carico della tutelata per il 2006 mensilità maggiori dovute alla comunità rispetto a quegli effettive; che la responsabile della struttura presso la quale era assegnata la tutelata si era lamentata dei mancati pagamenti e che aveva disconosciuto la firma apposta ad una certificazione inviata al Giudice tutelare del 30 gennaio 2011 che dava conto dell'integrale pagamento di tutte le rette dall'aprile 2006 al gennaio 2011 (era stata versata soltanto l'annualità 2009 e in ogni caso la presa in carico della tutelata era dal luglio 2006); che dall'aprile 2008 le due pensioni dichiarate venivano direttamente ritirate da un delegato del Comune. La Corte di appello ha poi evidenziato, quanto alle specifiche doglianze, che era stato lo stesso giudice tutelare ad essere tratto in inganno dalla tutrice; e che era compito della tutrice (e non della G.d.F.) documentare le spese effettuate e anche quelle autorizzate per il personale infermieristico (come recitava la stessa autorizzazione). Va al riguardo richiamato quanto affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 47003 del 11/07/2017, Rv. 271508, in motivazione; Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Cherchi, Rv. 260070), secondo cui nei casi in cui il soggetto investito di una funzione pubblica sia gravato da obbligo di rendiconto, deve ascriversi al predetto, in assenza di specifica e alternativa giustificazione, di aver conferito alle somme non contabilizzate una destinazione diversa da quella dovuta e quindi di aver esercitato su di esse i tipici poteri proprietari, in definitiva "a ppropria ndosene". 5. Stessa sorte segue l'ultimo motivo. Nell'appello alcuna denuncia di travisamento della prova era stata mossa alla questione della falsità della nota della dottoressa Ferrari (si contestava soltanto, per il capo B, il carattere pubblico dell'atto e in via generica la prova della responsabilità dell'imputata). Pertanto, il vizio non è denunciabile in questa sede, posto che già in primo grado (pag. 7) si dava atto di tale prova. La genericità del motivo di appello quanto all'accertamento della falsità, non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, consentiva di richiamare quanto già sul punto dettagliatamente affermato dal primo giudice. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
Sentenza Cassazione n. 11521/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris