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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11864/2023

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N INVESTMENT GmbH– c.f. /p.i.v.a 0 39 0 7880961 – in persona deilegali rappresentant i pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA] di Tolentino, n. 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A ttanasio la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona de i curatori dottoressa [OSCURATO:PERSONA], avvocata [OSCURATO:PERSONA] e dottor [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al contro ricorso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Orta ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla viadi [OSCURATO:PERSONA], n. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTEavverso il decreton. 5380 dei 23.2/13.5.2017 del Tribunale di Milano , udita la relazione nella camera di consiglio del 7 ottobre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:

1. I l Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposta da [OSCURATO:PERSONA]H, proprietaria di un capannone a suo tempo concesso in locazione a Bertola in bonis, per ottenere l’ammissione in prededuzione, negata dal G.D., del credito vantato a titolo di canoni di locazione maturati nel corso della procedura di concordato “con riserva” cui la società fallita era stata ammessae che era stata dichiarata improcedibile con decreto del 25 giugno 2013, al quale aveva fatto immediatamente seguito la sentenza dichiarativa dell’insolvenza.

2. Il tribunale ha evidenzia to , in primo luogo , che i l credito preteso in prededuzione non poteva reputarsi sorto “in occasione ” della procedura concorsuale, in quanto era pacifico che il contratto di locazione fosse stato concluso dalla fallita anteriormente al deposito della domanda di concordato in bianco e non fosse pertanto riferibile agli organi della procedura.

Ha quindi escluso che il credito, divenuto esigibile (anche) nel corso del concordato, ma derivante d a un contratto stipulato anteriormente dalla debitrice, rientrasse fra quelli prededucibili ai sensi dell’art. 161, co. 7., l. fall.

Ha infineritenuto che si trattasse di un credito non funzionale alle esigenze della procedura, in quanto Bertola, che aveva prospettato nella domanda l’intenzione di proporre un concordato liquidatorio per cessione dell’azienda, aveva a sua volta sub-locato il capannone ad [OSCURATO:SOCIETA]. ad un canone annuo di circa 100.000 euro inferiore a quello che avrebbe dovuto corrispondere a Deka, sicché,ove l’azienda fosse stata ceduta unitamente al contratto di sub - locazione, gli utili daquest’ultimo ricavabili sarebbero stati inferiori alle perdite conseguenti alla locazione, con effetto pregiudizievole per la massa dei creditori. 3.Il provvedimento, depositato il 13 maggio 2017, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] GmbH con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo Deka denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’art.111 l.fall. e dell’art. 1571 cod. civ. .

D educ e che il Tribunale di Milano , nell’escludere che il credito fosse sorto “in occasione” del concordato, ha omesso di considerare che lalocazione è un contratto di durata e che il credito derivante dal mancato pagamento dei canoni, che costituiscono corrispettivo del godimento del bene, ove maturati in costanza di procedura, grava no sulla stessa. 2.Col secondo motivo , che denuncia ulteriore violazione dell’art. 111 l. fall., la ricorrente sostieneche, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il credito derivava da prestazioni funzionalialle esigenze della procedura, dato che la domanda di concordato con riserva prefigurava la cessione delramo logistico dell’azienda di Bertola, comprensivodel contratto di locazione del capannone , in cui si svolgeva l’attività.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l ’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.o, in subordine, l’omessa motivazione del decreto impugnato, per aver il tribunale escluso che il credito fosse sorto “in funzione” della procedura in ragione della circostanza, del tutto indimostrata, che,ove l’azienda fosse stata ceduta, gli utili ricavabili dalla sub-locazione sarebbero stati inferiori alle perdite conseguenti alla locazione, oltretutto negando la prededuzione anche nei limiti dell’ammontare dei canoni di sub-locazione che erano stati incassati dal Fallimento.

4. Con il quarto motivo l a ricorrent e denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 l.fall. e dell’art. 161, 7° co., l.fall., rilevando che il credito, sorto in costanza di concordato per effetto di un atto di ordinaria amministrazione legalmente compiuto dalla debitrice, era prededucibile per legge.

5. I motivi (cui è priva di attinenza la memoria depositata dalla ricorrente) sono fondati nei termini che di seguito si precisano. 5.1L’art. 111, 2° co., l . fall. considera prededucibili non solo i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale cui accedono, ma anche quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge.

5.2. Ora, come è noto, la locazione è contratto di durata e il credito derivante dal mancato pagamento dei canoni, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non diviene solo esigibile, ma sorge in corrispondenza del perdurare del godimento del bene, di cui i canoni costituiscono il corrispettivo, e dunque matura anche nel corso della procedura c.d. di pre-concordato, indipendentemente dal fatto che il contratto sia stato stipulato anteriormente: si tratta, dunque, quantomeno astrattamente, di credito prede ducibile per espressa previsione di legge, ai sensi dell’art. 161 comma 7 l.fall., secondo il quale “ Dopo il deposito del ricorso(per concordato con riserva)e fino al decreto di cui all’art. 163, il debitore può compiere […] gli atti di ordinaria amministrazione.

I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art. 111.”

5.3. Va d’altro cantoescluso che, secondo quanto pure sembra sosten ere il tribunale, gli atti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti dal debitore, dai quali derivano i crediti di terzi prededucibili ai sensi dell’art. 161 comma 7 cit.nel fallimento consecutivo, sono solo quelli posti in essere dopo il deposito della domanda di ammissione alconcordato con riserva e fino a quando il giudice non la dichiari improcedibile/inammissibile o pronunci, ex art. 163 l. fall., sulla proposta presentatanei termini dal debit ore : non v’è infatti ragione, né logica né giuridica, per ritenere che il legislatore abbia inteso negare la prededuzione ai crediti sorti nello stesso periodo in dipendenza di un contratto di durata anteriormentestipulato per l’ordinaria gestione dell’impresa (qual è usualmente il contratto di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività), riservando solo ad essi un trattamento deteriore.

Al contrario, come si desumein via interpretativa dal l’inciso contenuto nel 3° comma dell’art. 169 bis l.fall.(ancorché non applicabile ratione temporis al caso di specie),anche quando il debitore in concordato richieda la sospensione o lo scioglimento dal contratto pendente, resta ferma la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente in conformità agli accordi negoziali […] dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’art. 161. 5.4Come già affermato da questa Corte, l’unico limite alla prededucibilità di un credito sorto nel corso del concordato in bianco è costituito dalla rispondenza dell’atto alla finalità gestoria dell’impresa, ovvero alla conservazione dell’integrità e del valore del suo patrimonio, anche alla luce delle informazioni fornite dal debitore sul tipo di proposta che intende(va) presentare (Cass.14713/2019).

Ciò premesso, è difficile immaginare che il contratto di locazione di un capannone, stipulato anni prima del deposito della domandadi concordato, sia estraneo alle finalità gestorie dell’impresa e possa ritenersi atto di straordinaria amministrazione, in tal senso“non legalmente” concluso dal debitore.

Nella specie, peraltro, il tribunale non ha svolto alcuna indagine in tale direzione, ma ha ritenuto il contratto “pregiudizievole” per la massa, con valutazione compiuta ex post, anziché ex ante , alla luce del la successiva sub - locazione dell’immobile da parte di Bertola ad una società terza per un canone inferiore a quello pattuito con l’odierna ricorrente, senza chiarire l’incidenza di tale dato sul valore dell’azienda (dovendosi presumere che,in caso di cessione della stessa, sarebbe stato ceduto anche il contratto di locazione, con conseguente accollo del canone alla cessionaria)e senza neppure tener conto dell’avvenuta riscossione da parte del Fallimento dei canoni di sub-locazione che, traducendosi in un risultato certamente utileper la massa, avrebbe dovuto indurlo a considerare se l’opposizione non dovesse essere accolta quantomeno parzialmente(posto che nel più sta il meno e che pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal Fallimento, la creditrice non era tenuta a formulare alcuna domanda subordinata sul punto), ovvero riconoscendo la natura prededucibile del credito di Deka nei limiti del corrispondente ammontare.

6. All’a ccoglimento del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede:accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2022.

La presidentees

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N INVESTMENT GmbH– c.f. /p.i.v.a 0 39 0 7880961 – in persona deilegali rappresentant i pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA] di Tolentino, n. 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A ttanasio la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona de i curatori dottoressa [OSCURATO:PERSONA], avvocata [OSCURATO:PERSONA] e dottor [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al contro ricorso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Orta ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla viadi [OSCURATO:PERSONA], n. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTEavverso il decreton. 5380 dei 23.2/13.5.2017 del Tribunale di Milano , udita la relazione nella camera di consiglio del 7 ottobre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: 1. I l Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposta da [OSCURATO:PERSONA]H, proprietaria di un capannone a suo tempo concesso in locazione a Bertola in bonis, per ottenere l’ammissione in prededuzione, negata dal G.D., del credito vantato a titolo di canoni di locazione maturati nel corso della procedura di concordato “con riserva” cui la società fallita era stata ammessae che era stata dichiarata improcedibile con decreto del 25 giugno 2013, al quale aveva fatto immediatamente seguito la sentenza dichiarativa dell’insolvenza. 2. Il tribunale ha evidenzia to , in primo luogo , che i l credito preteso in prededuzione non poteva reputarsi sorto “in occasione ” della procedura concorsuale, in quanto era pacifico che il contratto di locazione fosse stato concluso dalla fallita anteriormente al deposito della domanda di concordato in bianco e non fosse pertanto riferibile agli organi della procedura. Ha quindi escluso che il credito, divenuto esigibile (anche) nel corso del concordato, ma derivante d a un contratto stipulato anteriormente dalla debitrice, rientrasse fra quelli prededucibili ai sensi dell’art. 161, co. 7., l. fall. Ha infineritenuto che si trattasse di un credito non funzionale alle esigenze della procedura, in quanto Bertola, che aveva prospettato nella domanda l’intenzione di proporre un concordato liquidatorio per cessione dell’azienda, aveva a sua volta sub-locato il capannone ad [OSCURATO:SOCIETA]. ad un canone annuo di circa 100.000 euro inferiore a quello che avrebbe dovuto corrispondere a Deka, sicché,ove l’azienda fosse stata ceduta unitamente al contratto di sub - locazione, gli utili daquest’ultimo ricavabili sarebbero stati inferiori alle perdite conseguenti alla locazione, con effetto pregiudizievole per la massa dei creditori. 3.Il provvedimento, depositato il 13 maggio 2017, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] GmbH con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo Deka denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’art.111 l.fall. e dell’art. 1571 cod. civ. . D educ e che il Tribunale di Milano , nell’escludere che il credito fosse sorto “in occasione” del concordato, ha omesso di considerare che lalocazione è un contratto di durata e che il credito derivante dal mancato pagamento dei canoni, che costituiscono corrispettivo del godimento del bene, ove maturati in costanza di procedura, grava no sulla stessa. 2.Col secondo motivo , che denuncia ulteriore violazione dell’art. 111 l. fall., la ricorrente sostieneche, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il credito derivava da prestazioni funzionalialle esigenze della procedura, dato che la domanda di concordato con riserva prefigurava la cessione delramo logistico dell’azienda di Bertola, comprensivodel contratto di locazione del capannone , in cui si svolgeva l’attività. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l ’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.o, in subordine, l’omessa motivazione del decreto impugnato, per aver il tribunale escluso che il credito fosse sorto “in funzione” della procedura in ragione della circostanza, del tutto indimostrata, che,ove l’azienda fosse stata ceduta, gli utili ricavabili dalla sub-locazione sarebbero stati inferiori alle perdite conseguenti alla locazione, oltretutto negando la prededuzione anche nei limiti dell’ammontare dei canoni di sub-locazione che erano stati incassati dal Fallimento. 4. Con il quarto motivo l a ricorrent e denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 l.fall. e dell’art. 161, 7° co., l.fall., rilevando che il credito, sorto in costanza di concordato per effetto di un atto di ordinaria amministrazione legalmente compiuto dalla debitrice, era prededucibile per legge. 5. I motivi (cui è priva di attinenza la memoria depositata dalla ricorrente) sono fondati nei termini che di seguito si precisano. 5.1L’art. 111, 2° co., l . fall. considera prededucibili non solo i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale cui accedono, ma anche quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge. 5.2. Ora, come è noto, la locazione è contratto di durata e il credito derivante dal mancato pagamento dei canoni, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non diviene solo esigibile, ma sorge in corrispondenza del perdurare del godimento del bene, di cui i canoni costituiscono il corrispettivo, e dunque matura anche nel corso della procedura c.d. di pre-concordato, indipendentemente dal fatto che il contratto sia stato stipulato anteriormente: si tratta, dunque, quantomeno astrattamente, di credito prede ducibile per espressa previsione di legge, ai sensi dell’art. 161 comma 7 l.fall., secondo il quale “ Dopo il deposito del ricorso(per concordato con riserva)e fino al decreto di cui all’art. 163, il debitore può compiere […] gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art. 111.” 5.3. Va d’altro cantoescluso che, secondo quanto pure sembra sosten ere il tribunale, gli atti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti dal debitore, dai quali derivano i crediti di terzi prededucibili ai sensi dell’art. 161 comma 7 cit.nel fallimento consecutivo, sono solo quelli posti in essere dopo il deposito della domanda di ammissione alconcordato con riserva e fino a quando il giudice non la dichiari improcedibile/inammissibile o pronunci, ex art. 163 l. fall., sulla proposta presentatanei termini dal debit ore : non v’è infatti ragione, né logica né giuridica, per ritenere che il legislatore abbia inteso negare la prededuzione ai crediti sorti nello stesso periodo in dipendenza di un contratto di durata anteriormentestipulato per l’ordinaria gestione dell’impresa (qual è usualmente il contratto di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività), riservando solo ad essi un trattamento deteriore. Al contrario, come si desumein via interpretativa dal l’inciso contenuto nel 3° comma dell’art. 169 bis l.fall.(ancorché non applicabile ratione temporis al caso di specie),anche quando il debitore in concordato richieda la sospensione o lo scioglimento dal contratto pendente, resta ferma la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente in conformità agli accordi negoziali […] dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’art. 161. 5.4Come già affermato da questa Corte, l’unico limite alla prededucibilità di un credito sorto nel corso del concordato in bianco è costituito dalla rispondenza dell’atto alla finalità gestoria dell’impresa, ovvero alla conservazione dell’integrità e del valore del suo patrimonio, anche alla luce delle informazioni fornite dal debitore sul tipo di proposta che intende(va) presentare (Cass.14713/2019). Ciò premesso, è difficile immaginare che il contratto di locazione di un capannone, stipulato anni prima del deposito della domandadi concordato, sia estraneo alle finalità gestorie dell’impresa e possa ritenersi atto di straordinaria amministrazione, in tal senso“non legalmente” concluso dal debitore. Nella specie, peraltro, il tribunale non ha svolto alcuna indagine in tale direzione, ma ha ritenuto il contratto “pregiudizievole” per la massa, con valutazione compiuta ex post, anziché ex ante , alla luce del la successiva sub - locazione dell’immobile da parte di Bertola ad una società terza per un canone inferiore a quello pattuito con l’odierna ricorrente, senza chiarire l’incidenza di tale dato sul valore dell’azienda (dovendosi presumere che,in caso di cessione della stessa, sarebbe stato ceduto anche il contratto di locazione, con conseguente accollo del canone alla cessionaria)e senza neppure tener conto dell’avvenuta riscossione da parte del Fallimento dei canoni di sub-locazione che, traducendosi in un risultato certamente utileper la massa, avrebbe dovuto indurlo a considerare se l’opposizione non dovesse essere accolta quantomeno parzialmente(posto che nel più sta il meno e che pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal Fallimento, la creditrice non era tenuta a formulare alcuna domanda subordinata sul punto), ovvero riconoscendo la natura prededucibile del credito di Deka nei limiti del corrispondente ammontare. 6. All’a ccoglimento del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte così provvede:accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2022. La presidentees
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