CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 1991
Cassazione n. 02268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1991 avverso l'ordinanza del 07/09/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 07/09/2021, il Tribunale di Brescia rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 05/08/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. e 73, comma 1 e 6, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria; esposti i fatti dell'attività investigativa che avevano portato all'arresto del ricorrente, si rimarca che il Tribunale non aveva considerato plurime circostanze (lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato alle attività illecite del coindagato Gorezi né risultavano collegamenti con il coindagato Bega; il denaro sequestrato presso l'abitazione di Nave, ove il ricorrente coabitava con il Gorezi, non era collegato alla illecita detenzione di stupefacente contestata) tutte dimostrative della estraneità alle attività di indagine. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione v della norma incriminatrice. La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Va, poi, ricordato che per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687). Nella specie, il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, valutando compiutamente elementi fattuali dimostrativi, in termini di gravità indiziaria, della condotta concorsuale contestata al ricorrente (pag 2 e 3 dell'ordinanza impugnata, ove si evidenzia che presso l'abitazione dell'indagato erano stati rinvenuti plurimi e convergenti elementi, che complessivamente valutati, erano da ritenersi indicativi della partecipazione alla attività illecita in materia di stupefacenti). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Le censure che il ricorrente svolge attengono alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter disp.