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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29264/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28438/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Parigi (Francia), 52 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Barberini n. 47, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - c ontroricorrent i - [OSCURATO:PERSONA] – IRES 2012 R.G.

N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 648/2018, depositata il 19 giugno 2018; udita la relazione svolta udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 giugno 2023 ex art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA], società di diritto francese(d’ora innanzi: Eurl), e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentavano, in data 20 ottobre 2014, all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara istanza di rimborso chiedendo, ai sensi degli artt. 7 e 14 della [OSCURATO:PERSONA] contro le doppie imposizioni (fatta a Venezia il 5 ottobre 1989, ratificata in Italia con legge 7 gennaio 1992, n. 20), il rimborso delle ritenute sui compensi corrisposti, per il periodo d’imposta 2012, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.alla predetta Eurl ed alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per attività di mediazione e consulenza stilistica.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza in questione, la società Eurl e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara la quale, con sentenza n. 71/2017, depositata il 13 gennaio 2017 , lo rigettava, compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dalle contribuenti, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 648/2018, pronunciata il 24 maggio 2018 e depositata in segreteria il19 giugno 2018, accoglieva l’appello, ordinando il rimborso R.G.

N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] richiesto econdannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi.

Resistono con controricorso la società Eurl e [OSCURATO:PERSONA].

5. Per la discussione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 15giugno 2023.

Non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, senzal'intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra l’Italia e la Francia del 5 ottobre 1989, ratificata in Italia con legge n. 20/1992, sub 14, lett. b)(i), in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto che, nel caso di specie, non assumeva rilevanza decisiva la documentazione di cui all’art. 14, lett. b, R.G.

N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] punto i) del protocollo aggiuntivo alla Convenzione, in quanto, vertendosi in tema di rimborso di imposte sulla base di norme convenzionali, esso in ogni caso necessitava di tale documentazione (e cioè un attestatoufficiale dello Stato dal quale risulti che il contribuente è residente e certificante che sono soddisfatte le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione delle esenzioni o delle riduzione previste dalla convenzione).

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che la sentenza impugnata sarebbe motivata in maniera apparente, con riferimento al rigetto della richiesta dell’Ufficio di prestazione di adeguata garanzia in favore dell’Erario, non essendo stato argomentato alcunché al riguardo.

2. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso così delineati, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo non è fondato.

La società francese [OSCURATO:PERSONA] et Commerce, svolgente l’attività di intermediario nel settore della moda, in rappresentanza di alcuni stilisti, concludeva, per conto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], un contratto di consulenza stilistica con la casa di moda italiana [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] base a tale contratto, i corrispettivi erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erano riferibili per un parte all’attività della stilista, in ragione del numero di giorni di impegno ad essa richiesti, e per altra parte (pari al 20% del R.G.

N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] compenso alla stilista) alla società francese per l’attività di intermediazione.

Nel contratto era previsto che la società avesse il mandato ad incassare anche la parte di corrispettivo spettante alla stilista; nel 2012, quindi, sono stati corrisposti dalla Ferragamo alla società complessivi € 178.613,50 a titolo sia di corrispettivi per le attività svolte dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che per l’attività di intermediazione; sui riferiti corrispettivi è stata operata la ritenuta d’acconto del 30%, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per un totale di € 53.584,05.

La società Eurl e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], essendo entrambi residenti in Francia, e quindi soggetti unicamente alla imposizione in tale paese, ai sensi degli artt. 7 (“utili delle imprese”) e 14 (“professionisti indipendenti”) della Convenzione Italia - Francia, chiedevano quindi il rimborso delle ritenute operate dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha ritenuto sufficiente, ai fini della rimborso, la dimostrazione della residenza fiscale in Francia dei ricorrenti che avevano chiesto il rimborso, escludendo la rilevanza dell’art. 14, lett. b ), ( i ), del Protocollo allegato alla convenzione - che richiede che le domande di rimborso di imposte indebite debbano essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato del quale il contribuente è residente, certificante che sono soddisfatte le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione – in quanto, nel caso di specie, non si verte in materia di riduzioni, esenzioni o altri benefici, ma di non imponibilità di determinate categorie di redditi nello Stato in cui essi vengono prodotti.

R.G.

N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] effetti, l’art. 14, lett. b) (i) del Protocollo aggiuntivo della [OSCURATO:PERSONA]Francia sulle doppie imposizioni, trova applicazione, in base al tenore letterale, soltanto nei casi in cui venga richiesto un rimborso sulla base di esenzioni o riduzioni d’imposta; in tali casi, è ovvio che, ai fini del rimborso, è necessario che il contribuente dimostri che egli abbia diritto, nello Stato di residenza, a tali esenzioni e/o riduzioni.

Tale disposizione, viceversa, non trova applicazione in tema di riparto della potestà impositiva fra gli Stati, in cui viene in rilievo esclusivamente la residenza fiscale al fine di stabilire in quale Paese il contribuente deve effettuare il pagamento delle imposte.

In ogni caso, nella fattispecie in esame, le controricorrenti hanno documentato di avere depositato, in grado di appello (ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992), due certificati attestanti non solo la residenza fiscale in Francia, ma anche il rispetto e la sussistenza delle condizion i per u sufruire di esoneri e riduzioni previste dalla Convenzione, ai sensi dell’art. 14, par. b) (i) del protocollo aggiuntivo suddetto.

Le condizioni previste dalla Convenzione, quindi, appaiono comunque soddisfatte, ragion per cui non sussiste neanche la prospettata violazione dell’art. 2697 cod. civ., avendo le contribuenti assolto all’onere probatorio loro incombente, circa la sussistenza delle condizioni per ottenere il rimborso.

2.2. Ilsecondo motivo è da ritenersi assorbito. [OSCURATO:SOCIETA]., nell’accogliere l’appello e nel disporre il rimborso, ha rilevato che «non sussistono le condizioni per sottoporre a garanzia, in favore dell’Erario, il rimborso delle imposte in questione».

R.G.

N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] punto, va rilevato che, in base all’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 [come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. gg), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156], «le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2,comma 2, sono immediatamente esecutive.

Tuttavia il pagamento di somme dell'importosuperiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordin ato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idoneagaranzia».

La disposizione in esame attribuisce al giudice una facoltà discrezionale, e pertanto, non può configurarsi in capo ad esso uno specifico onere motivazionale, potendosi questo configurare, al più, qualora la Corte avesse ritenuto sussistenti le condizioni per la subordinazione del rimborso alla garanzia, dovendosi, in tal caso, motivare sulla sussistenza delle condizioni necessarie.

Inogni caso, stante il rigetto del primo motivo la statuizione sul rimborso è ormai passata in giudicato, il che rende superflua un’eventuale statuizione sul vizio di motivazione denunciato.

3. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

R.G.

N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente grado di giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28438/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Parigi (Francia), 52 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Barberini n. 47, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - c ontroricorrent i - [OSCURATO:PERSONA] – IRES 2012 R.G. N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 648/2018, depositata il 19 giugno 2018; udita la relazione svolta udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 giugno 2023 ex art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA], società di diritto francese(d’ora innanzi: Eurl), e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentavano, in data 20 ottobre 2014, all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara istanza di rimborso chiedendo, ai sensi degli artt. 7 e 14 della [OSCURATO:PERSONA] contro le doppie imposizioni (fatta a Venezia il 5 ottobre 1989, ratificata in Italia con legge 7 gennaio 1992, n. 20), il rimborso delle ritenute sui compensi corrisposti, per il periodo d’imposta 2012, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.alla predetta Eurl ed alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per attività di mediazione e consulenza stilistica. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza in questione, la società Eurl e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara la quale, con sentenza n. 71/2017, depositata il 13 gennaio 2017 , lo rigettava, compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dalle contribuenti, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 648/2018, pronunciata il 24 maggio 2018 e depositata in segreteria il19 giugno 2018, accoglieva l’appello, ordinando il rimborso R.G. N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] richiesto econdannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi. Resistono con controricorso la società Eurl e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Per la discussione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 15giugno 2023. Non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, senzal'intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra l’Italia e la Francia del 5 ottobre 1989, ratificata in Italia con legge n. 20/1992, sub 14, lett. b)(i), in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto che, nel caso di specie, non assumeva rilevanza decisiva la documentazione di cui all’art. 14, lett. b, R.G. N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] punto i) del protocollo aggiuntivo alla Convenzione, in quanto, vertendosi in tema di rimborso di imposte sulla base di norme convenzionali, esso in ogni caso necessitava di tale documentazione (e cioè un attestatoufficiale dello Stato dal quale risulti che il contribuente è residente e certificante che sono soddisfatte le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione delle esenzioni o delle riduzione previste dalla convenzione). 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che la sentenza impugnata sarebbe motivata in maniera apparente, con riferimento al rigetto della richiesta dell’Ufficio di prestazione di adeguata garanzia in favore dell’Erario, non essendo stato argomentato alcunché al riguardo. 2. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso così delineati, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo non è fondato. La società francese [OSCURATO:PERSONA] et Commerce, svolgente l’attività di intermediario nel settore della moda, in rappresentanza di alcuni stilisti, concludeva, per conto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], un contratto di consulenza stilistica con la casa di moda italiana [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] base a tale contratto, i corrispettivi erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erano riferibili per un parte all’attività della stilista, in ragione del numero di giorni di impegno ad essa richiesti, e per altra parte (pari al 20% del R.G. N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] compenso alla stilista) alla società francese per l’attività di intermediazione. Nel contratto era previsto che la società avesse il mandato ad incassare anche la parte di corrispettivo spettante alla stilista; nel 2012, quindi, sono stati corrisposti dalla Ferragamo alla società complessivi € 178.613,50 a titolo sia di corrispettivi per le attività svolte dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che per l’attività di intermediazione; sui riferiti corrispettivi è stata operata la ritenuta d’acconto del 30%, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per un totale di € 53.584,05. La società Eurl e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], essendo entrambi residenti in Francia, e quindi soggetti unicamente alla imposizione in tale paese, ai sensi degli artt. 7 (“utili delle imprese”) e 14 (“professionisti indipendenti”) della Convenzione Italia - Francia, chiedevano quindi il rimborso delle ritenute operate dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha ritenuto sufficiente, ai fini della rimborso, la dimostrazione della residenza fiscale in Francia dei ricorrenti che avevano chiesto il rimborso, escludendo la rilevanza dell’art. 14, lett. b ), ( i ), del Protocollo allegato alla convenzione - che richiede che le domande di rimborso di imposte indebite debbano essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato del quale il contribuente è residente, certificante che sono soddisfatte le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione – in quanto, nel caso di specie, non si verte in materia di riduzioni, esenzioni o altri benefici, ma di non imponibilità di determinate categorie di redditi nello Stato in cui essi vengono prodotti. R.G. N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] effetti, l’art. 14, lett. b) (i) del Protocollo aggiuntivo della [OSCURATO:PERSONA]Francia sulle doppie imposizioni, trova applicazione, in base al tenore letterale, soltanto nei casi in cui venga richiesto un rimborso sulla base di esenzioni o riduzioni d’imposta; in tali casi, è ovvio che, ai fini del rimborso, è necessario che il contribuente dimostri che egli abbia diritto, nello Stato di residenza, a tali esenzioni e/o riduzioni. Tale disposizione, viceversa, non trova applicazione in tema di riparto della potestà impositiva fra gli Stati, in cui viene in rilievo esclusivamente la residenza fiscale al fine di stabilire in quale Paese il contribuente deve effettuare il pagamento delle imposte. In ogni caso, nella fattispecie in esame, le controricorrenti hanno documentato di avere depositato, in grado di appello (ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992), due certificati attestanti non solo la residenza fiscale in Francia, ma anche il rispetto e la sussistenza delle condizion i per u sufruire di esoneri e riduzioni previste dalla Convenzione, ai sensi dell’art. 14, par. b) (i) del protocollo aggiuntivo suddetto. Le condizioni previste dalla Convenzione, quindi, appaiono comunque soddisfatte, ragion per cui non sussiste neanche la prospettata violazione dell’art. 2697 cod. civ., avendo le contribuenti assolto all’onere probatorio loro incombente, circa la sussistenza delle condizioni per ottenere il rimborso. 2.2. Ilsecondo motivo è da ritenersi assorbito. [OSCURATO:SOCIETA]., nell’accogliere l’appello e nel disporre il rimborso, ha rilevato che «non sussistono le condizioni per sottoporre a garanzia, in favore dell’Erario, il rimborso delle imposte in questione». R.G. N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] punto, va rilevato che, in base all’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 [come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. gg), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156], «le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2,comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importosuperiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordin ato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idoneagaranzia». La disposizione in esame attribuisce al giudice una facoltà discrezionale, e pertanto, non può configurarsi in capo ad esso uno specifico onere motivazionale, potendosi questo configurare, al più, qualora la Corte avesse ritenuto sussistenti le condizioni per la subordinazione del rimborso alla garanzia, dovendosi, in tal caso, motivare sulla sussistenza delle condizioni necessarie. Inogni caso, stante il rigetto del primo motivo la statuizione sul rimborso è ormai passata in giudicato, il che rende superflua un’eventuale statuizione sul vizio di motivazione denunciato. 3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. R.G. N.28438/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente grado di giudiz