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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 25321/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16563/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], Angelo [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CAMPAGNA, [OSCURATO:PERSONA] AMATO, Silvana GRECO, [OSCURATO:PERSONA] CONTI; rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procuresu fogli separati posti in calce al ricorso; - ricor renti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; MINISTERO DELLA SALUTE , MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITÁ E RICERCA, in persona de i rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difes i ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato , domiciliatiin Roma, Via dei Portoghesi n. 12 ; -controricorrenti- A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 2242/2019della CORTE d’APPELLO di CATANIA, depositata il 15 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 giugno2023 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., i medici indicati in epigrafe, insieme ad altri – premesso che avevano conseguito il diploma di specializzazionesulla base di corsi frequentati tra il 1982 e il 1991, senza peraltro percepire alcuna remunerazione per l ’ attività prestata durante il periodo di formazione; che , invece, le d irettive europee nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE (coordinate con la Direttiva 93/16/CEE),riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimentodei relativi diplomi, nellostabilire condizioni omogenee di accesso e di svolgimento dei corsi di specializzazione , avevano previsto per i frequentanti il diritto a d una « adeguata remunerazione»; che tali direttive avevano ricevuto tardiva attuazione in Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991, il quale aveva stabilito che fosse attribuita, in favore dei mediciammessi alle scuole di specializzazione, una borsa di studio annuale di Lire 21.500.000, soltanto a decorrere dall’anno accademico 1991-1992; e che , successivamente , l’art.11 della leggen. 370 del 1999, con riguardo ai medici ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990 - 1991, aveva previsto l’attribuzione di una borsa di studio annua omnicomprensiva–, convennero dinanzi al Tribunale di Catania la Presidenza del Consiglio dei M inistri e il M inistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendone la A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee sopra citate e, in particolare, al pagamento della somma di Euro 7.500,00 per ogni anno del corso di specializzazione medica e per ciascun corso frequentato.

2. Con ordinanza ex art. 702 - ter cod. proc. civ., depositata il 6 aprile 2013, il Tribunale di Catania accolse le domande, compensando le spese. 3.Con sentenza 15 ottobre 2019, n. 2242, la Corte territoriale di Catania, sull’appello proposto dalle amministrazioni convenute con atto notificato in data 27 giugno 2013, previa reiezione dell’eccezione di tardività dello stesso sollevata dagli attori-appellati, ha rigettato le domande proposte dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo violato il principio del ne bis in idem, per avere essi già proposto le stesse domande in un precedente giudizio dinanzi al medesimo Tribunale di Catania, che le aveva rigettate conordinanza del 30 gennaio 2010.

La Corte d’appello, inoltre, ha rigettato le domande proposte dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che i relativi corsi di specializzazione –rispettivamente, in “Tisiologia”, “Patologia della riproduzione umana” e “Medicina legale” – non erano contemplati negli elenchi allegati alle direttive comunitarie né inseriti nell’elenco delle specializzazioni riconosciute da due o più Stati membri, né infine, potevano reputarsi ad esse “corrispondenti”. 4.I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Silvana A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Marcella, [OSCURATO:PERSONA] z io, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazionesorretto da tre motivi .

Le amministrazioniintimate rispondono con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702-quater cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, per avere la Corte territoriale indebitamente rigettato l’eccezione di tardività dell’appello da loro ritualmente sollevata.

Deducono che l’ordinanza emessa a definizione del giudizio di primo gradosarebbe stata (non solo depositata ma anche) comunicata alle parti, a cura della cancelleria, in data 6 aprile 2013; pertanto, la notifica dell’atto di citazione in appello, effettuata dalle amministrazioni convenute in data 27 giugno 2013, sarebbe avvenuta in violazione del termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima, sulla quale sarebbe quindimaturato il giudicato. 1.1.Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.6,cod. proc. civ., poiché alla sua enunciazione non si accompagna la produzione del provvedimento appellato, con la prova della sua comunicazione asseritamente effettuata in data 6 aprile 2013, giorno della sua pubblicazione.

Al contrario– ma lo si osserva ad abundantiam , data l’assorbenza del rilievo inerente alla carenza dell’indicato requisito di contenuto- A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. forma del ricorso – è presente agli atti una copia del predetto provvedimento, depositato dalle amministrazioni controricorrenti , che non reca l’indicazione della comunicazione alle parti.

Della mancata comunicazione, inoltre, dà att o, esplicitamente , l’atto di citazione in appello rinvenibile tra gli atti delle medesime amministrazioni controricorrenti (pag.2) , nonché, implicitamente, la stessa sentenza impugnata che, nel rigettare l’ eccezione di tardività dell’appello sollevatadagli originari attori, ha osservato che l’ordinanza emessa dal giudice di primogrado era stata solo notificata ai ricorrenti, non anche alle amministrazioni resistenti, le quali , dunque , erano onerate di proporre l’impugnazione,non già nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazio n e dell’ordinanza (ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ.) , ma nel termine “lungo” di sei mesi dall a sua pubblicazione, a norma dellaregola generale di cui all’art. 327 cod. proc. civ..

In difetto della prova della comunicazione o notificazione della ordinanza di primo grado alle parti soccombenti, per un verso la illustrata statuizione della Corte territoriale si mostra perfettamente conforme a diritto (Cass., Sez.

Un., 5 ottobre 2022, n. 28795); ma, per altro (e preliminare) verso , si palesa – come si è detto – inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo – riferibile ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., e dell’art. 2697 cod. civ..

A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Lasentenza impugnata è censurata per avere accolto l’ eccezione di ne bis in idem sollevata dalle amministrazioni convenute , senza che queste avessero debitamente fornito la prova dell’esistenza del giudicato, essendosi limitate ad allegare la copia informe di un provvedimento senza alcuna attestazione in tal senso. 2.1.Anche il secondo motivo è inammissibile.

Da un lato, i ricorrenti omettono di fornire le necessarie indicazioni al fine di consentire a questa Corte di legittimità di esaminare l’atto su cui l’eccezione di fonda, di cui non è specificata la sedesprocessuale.

Dall’altro lato, la sentenza impugnata, nel delibare l’eccezione di giudicato sollevata dalle amministrazioni convenute se ne occupa solo sotto il profilo della deduzione di tardività della stessa, svolta dai medici interessati ed in tal modo sottende che i medici non avessero contestato la formazione del giudicato; al riguardo, d’altra parte, non potrebbe ritenersi che il giudice d’appello, pur vertendosi in tema di eccezione rilevabile d’ufficio sulla base delle emergenze della produzione effettuata, potesse non dare rilievo all’assenza di contestazione su quella formazione, atteso che il relativo atteggiamentoè, al contrario, nel dominio della parte.

I ricorrenti avrebbero dovuto evidenziare che nel giudizio di appello avevano contestato l’esistenza del giudicato sotto il profilo della dimostrazione da parte delle Amministrazioni della sua formazione, mentre – come s’è detto – nulla hanno detto al riguardo.

Pertanto , deve ritenersi che la sentenza impugnata sia stata pronunciata nella supposizione di detta mancata contestazione, il che rende la prospettazione assunta in questa sede anche inammissibile perché non A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. è dato sapere se con essa sia stata introdottauna questione nuova, in quanto contraria ad un atteggiamento di non contestazione pregressa. 3.Con il terzo motivo –riferibile ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE, degli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE, dell’art. 1 D.M. 31 ottobre 1991 e dell’art.1 del d.lgs. n. 257 del 1991.

La sentenza impugnata è censurata per avere rigettato le domande proposte dai tre suddetti ricorrenti , sul rilievo che i corsi di specializzazione da loro frequentati – “ Tisiologia ”, “ Medicina l egale ” e “Patologia della riproduzione umana” –non sarebbero stati contemplati negli elenchi allegati alle direttive comunitarie né inseriti nell’elenco delle specializzazioni riconosciute da due o più Stati membri, né,infine, avrebbero potuto reputarsiad esse “corrispondenti”.

I ricorrenti deducono, anzitutto,che la circostanza di fatto relativa alla tipologia della scuola frequentata non era stata contestata nel giudizio di primo grado e che solo in sede di appello le amministrazioni convenute avevano tardivamente sollevato la relativa eccezione.

Osservano, inoltre, che all’elencazionedi denominazioni di scuole, effettuata con intenti meramente programmatici nel 1975 ( con le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE), non avrebbe potuto attribuirsi efficacia vincolante e tassativa nei de c enni successivi , anche in considerazionedella rapida evoluzione della scienza medica.

Evidenziano, ancora, che essi avevano ritualmenteprodotto idonee certificazioni dei rispettivi titoli , rilasciate dalle competenti Università A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. all’esitodi un percorso di specializzazione avvenuto a tempo pien o e senza soluzione di continuità, in conformità, del resto, alle previsioni dell’art. 13 della direttiva 82/76/CEE, modificativa della direttiva 75/362/CEE.

Sottolineano, ulteriormente, che, in attuazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 257 del 1991, era stato formato con D.M. 31 ottobre 1991 (e poi aggiornato con successivi provvedimenti ministeriali ) l’elenco delle specializzazioniin medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme comunitariee comuni a due o più Stati membri.

Sostengono, infine, con specifico riguardo ai corsi da loro frequentati,che la specializzazione in “Tisiologia”, conseguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe equipollente a quella in “Tisiologia e malattie dell’apparatorespiratorio” nonché a quella in “ Pneumologi a ”, entrambe espressamenteindicate dalla direttiva 75/362/CEE; la specializzazione in “Medicina legale”, conseguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA], comparirebbe al n. 46 dell’elenco di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre 1991 con la denominazione “Medicina legale e delle assicurazioni ”; la specializzazione in “Patologia della riproduzione umana”, conseguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe equiparabile a quella in “Fisiopatologia della riproduzione umana”, indicata nel D.M.27 luglio 1990, la quale sarebbe equipollente alla specializzazione in “ Ginecologia e ostetricia ”, espressamente ricompresa nell’elenco di cui all’art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. 3.1.Il motivo è inammissibile e , comunque , infondato. 3.1.a.

È inammissibile , per inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, là dove – evocando, pur A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. implicitamente, due distinti vizi della sentenza impugnata: la violazione del principio di non contestazione e quella del divieto di ultra-petizione –si fonda sul rilievo che le amministrazioni convenute non avevano contestato in primo grado lacircostanza di fatto relativa alla tipologia della scuola frequentata e che solo nel giudizio di appello, per la prima volta, avevano sollevato la relativa eccezion e ; la sanzione di inammissibilità trova la sua ragione nella violazione dell’art. 366 nn. 3 e 6 cod. proc. civ., atteso , che nell’enunciare le predette doglianze , i ricorrenti omettono di riferire sia le allegazioni da loro poste a fondamento della domanda originaria sia i termini in cui era stato proposto il relativo motivo di appello da par t e delle amministrazioni soccombenti in primo grado.

Va, al riguardo, rammentato, ribadendo rilievi già reiteratamente formulati da questa Corte(ex multis, v.

Cass. n. 25363 del 2022; Cass.11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826;29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303),quanto segue: -l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive; A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. - correlativamente, la contraria circostanza della mancata inclusione negli elenchi in questione non è configurabile come un fatto impeditivo del diritto azionato; - viene , in altri termini, in considerazione un elemento costitutivo della fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; -la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione da parte del convenuto, e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso, afferendo l’inclusione in sostanza ad una quaestio iuris inerente alla configurabilità del fatto costitutivo in astratto; -a fortiori, deve considerarsi non preclusa dal divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa; -al riguardo occorre invece considerare che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia, eventualmente , in fatto (con riguardo alla sua equipollenzarispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza: in tal caso , lo stesso principio di non contestazione, dunque, può eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); -in altre parole, solo l’acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello –officioso o su impulso dell’amministrazione appellante– del difetto del requisito della equipollenza; - tuttavia, l’operatività del principio di non contestazione è condizionata al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà dunque una contestazione altrettanto generica; - pertanto, al fine di f ar valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione insenso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e,dunque, indicar e la sede ove tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in tal senso, Cass.15/11/2016, n. 23199, in motivazione); -nella specie mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato.

Il motivo, dunque, si profila carente sotto tale profilo, omettendo di individuare in quali termini erano stati indicati i fatti costitutivi della domanda. 3.1.b.

Come si è accennato, il motivo in esame è comunque infondato, là dove critica il rigetto della domanda proposta dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avere la Corte di merito riconosciuto l’ equipollenza d ei corsi di specializzazioni A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. da loro frequentati a quelli indicati negli elenchi di cui alle Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE o a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri.

Ben vero, infatti, come si è già sopra osservato, l ’ accertamento della concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali, devoluti al giudice di merito, sicché, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede dei gradi di merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione (Cass.n.23199 del 2016; Cass. n.25414 del 2022).

Questa Corte ha già chiarito, al riguardo, che non si verte in materia di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica della più o meno simile denominazione della specializzazione, ma di questione di fatto che implica l’accertamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione.

Per questa ragione, l’eventuale assonanza terminologica tra le denominazioni dei corsi di specializzazione frequentati con quelli comuni a tutti o ad almeno due paesi dell’Unione e ricompresi negli elenchi della direttiva “riconoscimento” non giustifica l’assunto che i primi costituiscano solo una variante nominale dei secondi; piuttosto,essa assonanza altro non esprime se non la prospettazione del fondamento di natura fattuale di cui s’è detto (concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri Stati membri e come tale indicato nell'art. 7 della direttiva) che è onere dell’istante allegare e provare (cfr., in termini, Cass. n.

A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 25414 del 2002; in precedenza già, in tal senso, Cass. n. 458 del 2019).

Ne discende, ulteriormente che, a differenza del giudizio di corrispondenza, che è un giudizio di diritto, quello di equipollenzaè un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimitàse debitamente motivato. 3.1.c.

Ciò posto, con riguardo alle specializzazioni conseguite dai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, “Tisiologia” e “Patologia della riproduzione umana”), gli stessi ricorrenti ammettono che esse non sono direttamente ricomprese, come tali,negli elenchi di cui alle direttive comunitarie, giacché la prima (“ Tisiologia ”) sarebbe solo “equipollente” a due tra quelle che ivi sono espressamente menzionate (“Tisiologia e malattia dell’apparato respiratorio ” e “Pneumologia” ), mentre la seconda (“Patologia della riproduzione umana”) sarebbe “equiparabile” a quella (“Fisiopatologia della riproduzione umana”) indicata nel D.M. 27 luglio 1990, la quale, a sua volta, sarebbe “ equipollente ” a lla specializzazione in “ Ginecologia e ostetricia”, inclusa nell’art. 7 della direttiva 75/362/CEE.

Invece, con riguardo alla specializzazione conseguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (“ Medicina legale ”) , ne viene predicata la menzione (con la denominazione di “ [OSCURATO:PERSONA] e delle assicurazioni”) nell’elenco di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre1991.

Al riguardo, va, però, ribadito che non si verte in materia di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica della più o meno simile denominazione della specializzazione, ma di questione di fatto che implica l’accertamento (che costituisce oggetto di un giudizio di A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. merito) del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione; p ertanto, non può attribuirsi alcuna rilevanza all’assonanza semantica tra le denominazione di “Tisiologia” e quelladi “Tisiologiae malattie dell’apparatorespiratorio ”, nonché alla contiguità terminologica tra l’espressione “Patologia della riproduzione umana”e quelladi “Fisiopatologia della riproduzione umana ” .

Sotto altro profilo, va altresì osservato –anchequi ribadendo rilievi già reiteratamente formulati da ques ta Corte – che n eppure può attribuirsi rilievo, in funzionedel giudizio di equipollenza, alla invocata normativa interna di rango regolamentare.

Infatti, avuto riguardo all’epoca di svolgimento del corso di specializzazione da parte dei ricorrenti interessati alla censura in esame, si rileva agevolmente che questa normativa (ed in particolare il l’invocato D.M. 31 ottobre 1991) è sopravvenuta a tale svolgimento.

Non è giuridicamente sostenibile che l’equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno altri due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all’epoca in cui quel corso venne frequentato.

E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare,a titolo di «illecito comunitario», di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (v., in termini, Cass.A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. n. 25363/2022 e Cass. n. 25414/2022, citt.;precedentemente, Cass.26/07/2019, n. 20303).

Per tutte queste ragioni,il motivo in esame deve essere rigettato. 4.In definitiva, il ricorso deve essere complessivamente rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16563/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], Angelo [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CAMPAGNA, [OSCURATO:PERSONA] AMATO, Silvana GRECO, [OSCURATO:PERSONA] CONTI; rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procuresu fogli separati posti in calce al ricorso; - ricor renti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; MINISTERO DELLA SALUTE , MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITÁ E RICERCA, in persona de i rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difes i ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato , domiciliatiin Roma, Via dei Portoghesi n. 12 ; -controricorrenti- A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 2242/2019della CORTE d’APPELLO di CATANIA, depositata il 15 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 giugno2023 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., i medici indicati in epigrafe, insieme ad altri – premesso che avevano conseguito il diploma di specializzazionesulla base di corsi frequentati tra il 1982 e il 1991, senza peraltro percepire alcuna remunerazione per l ’ attività prestata durante il periodo di formazione; che , invece, le d irettive europee nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE (coordinate con la Direttiva 93/16/CEE),riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimentodei relativi diplomi, nellostabilire condizioni omogenee di accesso e di svolgimento dei corsi di specializzazione , avevano previsto per i frequentanti il diritto a d una « adeguata remunerazione»; che tali direttive avevano ricevuto tardiva attuazione in Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991, il quale aveva stabilito che fosse attribuita, in favore dei mediciammessi alle scuole di specializzazione, una borsa di studio annuale di Lire 21.500.000, soltanto a decorrere dall’anno accademico 1991-1992; e che , successivamente , l’art.11 della leggen. 370 del 1999, con riguardo ai medici ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990 - 1991, aveva previsto l’attribuzione di una borsa di studio annua omnicomprensiva–, convennero dinanzi al Tribunale di Catania la Presidenza del Consiglio dei M inistri e il M inistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendone la A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee sopra citate e, in particolare, al pagamento della somma di Euro 7.500,00 per ogni anno del corso di specializzazione medica e per ciascun corso frequentato. 2. Con ordinanza ex art. 702 - ter cod. proc. civ., depositata il 6 aprile 2013, il Tribunale di Catania accolse le domande, compensando le spese. 3.Con sentenza 15 ottobre 2019, n. 2242, la Corte territoriale di Catania, sull’appello proposto dalle amministrazioni convenute con atto notificato in data 27 giugno 2013, previa reiezione dell’eccezione di tardività dello stesso sollevata dagli attori-appellati, ha rigettato le domande proposte dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo violato il principio del ne bis in idem, per avere essi già proposto le stesse domande in un precedente giudizio dinanzi al medesimo Tribunale di Catania, che le aveva rigettate conordinanza del 30 gennaio 2010. La Corte d’appello, inoltre, ha rigettato le domande proposte dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che i relativi corsi di specializzazione –rispettivamente, in “Tisiologia”, “Patologia della riproduzione umana” e “Medicina legale” – non erano contemplati negli elenchi allegati alle direttive comunitarie né inseriti nell’elenco delle specializzazioni riconosciute da due o più Stati membri, né infine, potevano reputarsi ad esse “corrispondenti”. 4.I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Silvana A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Marcella, [OSCURATO:PERSONA] z io, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazionesorretto da tre motivi . Le amministrazioniintimate rispondono con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702-quater cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, per avere la Corte territoriale indebitamente rigettato l’eccezione di tardività dell’appello da loro ritualmente sollevata. Deducono che l’ordinanza emessa a definizione del giudizio di primo gradosarebbe stata (non solo depositata ma anche) comunicata alle parti, a cura della cancelleria, in data 6 aprile 2013; pertanto, la notifica dell’atto di citazione in appello, effettuata dalle amministrazioni convenute in data 27 giugno 2013, sarebbe avvenuta in violazione del termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima, sulla quale sarebbe quindimaturato il giudicato. 1.1.Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.6,cod. proc. civ., poiché alla sua enunciazione non si accompagna la produzione del provvedimento appellato, con la prova della sua comunicazione asseritamente effettuata in data 6 aprile 2013, giorno della sua pubblicazione. Al contrario– ma lo si osserva ad abundantiam , data l’assorbenza del rilievo inerente alla carenza dell’indicato requisito di contenuto- A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. forma del ricorso – è presente agli atti una copia del predetto provvedimento, depositato dalle amministrazioni controricorrenti , che non reca l’indicazione della comunicazione alle parti. Della mancata comunicazione, inoltre, dà att o, esplicitamente , l’atto di citazione in appello rinvenibile tra gli atti delle medesime amministrazioni controricorrenti (pag.2) , nonché, implicitamente, la stessa sentenza impugnata che, nel rigettare l’ eccezione di tardività dell’appello sollevatadagli originari attori, ha osservato che l’ordinanza emessa dal giudice di primogrado era stata solo notificata ai ricorrenti, non anche alle amministrazioni resistenti, le quali , dunque , erano onerate di proporre l’impugnazione,non già nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazio n e dell’ordinanza (ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ.) , ma nel termine “lungo” di sei mesi dall a sua pubblicazione, a norma dellaregola generale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. In difetto della prova della comunicazione o notificazione della ordinanza di primo grado alle parti soccombenti, per un verso la illustrata statuizione della Corte territoriale si mostra perfettamente conforme a diritto (Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2022, n. 28795); ma, per altro (e preliminare) verso , si palesa – come si è detto – inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione. 2. Con il secondo motivo – riferibile ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., e dell’art. 2697 cod. civ.. A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Lasentenza impugnata è censurata per avere accolto l’ eccezione di ne bis in idem sollevata dalle amministrazioni convenute , senza che queste avessero debitamente fornito la prova dell’esistenza del giudicato, essendosi limitate ad allegare la copia informe di un provvedimento senza alcuna attestazione in tal senso. 2.1.Anche il secondo motivo è inammissibile. Da un lato, i ricorrenti omettono di fornire le necessarie indicazioni al fine di consentire a questa Corte di legittimità di esaminare l’atto su cui l’eccezione di fonda, di cui non è specificata la sedesprocessuale. Dall’altro lato, la sentenza impugnata, nel delibare l’eccezione di giudicato sollevata dalle amministrazioni convenute se ne occupa solo sotto il profilo della deduzione di tardività della stessa, svolta dai medici interessati ed in tal modo sottende che i medici non avessero contestato la formazione del giudicato; al riguardo, d’altra parte, non potrebbe ritenersi che il giudice d’appello, pur vertendosi in tema di eccezione rilevabile d’ufficio sulla base delle emergenze della produzione effettuata, potesse non dare rilievo all’assenza di contestazione su quella formazione, atteso che il relativo atteggiamentoè, al contrario, nel dominio della parte. I ricorrenti avrebbero dovuto evidenziare che nel giudizio di appello avevano contestato l’esistenza del giudicato sotto il profilo della dimostrazione da parte delle Amministrazioni della sua formazione, mentre – come s’è detto – nulla hanno detto al riguardo. Pertanto , deve ritenersi che la sentenza impugnata sia stata pronunciata nella supposizione di detta mancata contestazione, il che rende la prospettazione assunta in questa sede anche inammissibile perché non A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. è dato sapere se con essa sia stata introdottauna questione nuova, in quanto contraria ad un atteggiamento di non contestazione pregressa. 3.Con il terzo motivo –riferibile ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE, degli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE, dell’art. 1 D.M. 31 ottobre 1991 e dell’art.1 del d.lgs. n. 257 del 1991. La sentenza impugnata è censurata per avere rigettato le domande proposte dai tre suddetti ricorrenti , sul rilievo che i corsi di specializzazione da loro frequentati – “ Tisiologia ”, “ Medicina l egale ” e “Patologia della riproduzione umana” –non sarebbero stati contemplati negli elenchi allegati alle direttive comunitarie né inseriti nell’elenco delle specializzazioni riconosciute da due o più Stati membri, né,infine, avrebbero potuto reputarsiad esse “corrispondenti”. I ricorrenti deducono, anzitutto,che la circostanza di fatto relativa alla tipologia della scuola frequentata non era stata contestata nel giudizio di primo grado e che solo in sede di appello le amministrazioni convenute avevano tardivamente sollevato la relativa eccezione. Osservano, inoltre, che all’elencazionedi denominazioni di scuole, effettuata con intenti meramente programmatici nel 1975 ( con le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE), non avrebbe potuto attribuirsi efficacia vincolante e tassativa nei de c enni successivi , anche in considerazionedella rapida evoluzione della scienza medica. Evidenziano, ancora, che essi avevano ritualmenteprodotto idonee certificazioni dei rispettivi titoli , rilasciate dalle competenti Università A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. all’esitodi un percorso di specializzazione avvenuto a tempo pien o e senza soluzione di continuità, in conformità, del resto, alle previsioni dell’art. 13 della direttiva 82/76/CEE, modificativa della direttiva 75/362/CEE. Sottolineano, ulteriormente, che, in attuazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 257 del 1991, era stato formato con D.M. 31 ottobre 1991 (e poi aggiornato con successivi provvedimenti ministeriali ) l’elenco delle specializzazioniin medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme comunitariee comuni a due o più Stati membri. Sostengono, infine, con specifico riguardo ai corsi da loro frequentati,che la specializzazione in “Tisiologia”, conseguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe equipollente a quella in “Tisiologia e malattie dell’apparatorespiratorio” nonché a quella in “ Pneumologi a ”, entrambe espressamenteindicate dalla direttiva 75/362/CEE; la specializzazione in “Medicina legale”, conseguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA], comparirebbe al n. 46 dell’elenco di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre 1991 con la denominazione “Medicina legale e delle assicurazioni ”; la specializzazione in “Patologia della riproduzione umana”, conseguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe equiparabile a quella in “Fisiopatologia della riproduzione umana”, indicata nel D.M.27 luglio 1990, la quale sarebbe equipollente alla specializzazione in “ Ginecologia e ostetricia ”, espressamente ricompresa nell’elenco di cui all’art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. 3.1.Il motivo è inammissibile e , comunque , infondato. 3.1.a. È inammissibile , per inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, là dove – evocando, pur A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. implicitamente, due distinti vizi della sentenza impugnata: la violazione del principio di non contestazione e quella del divieto di ultra-petizione –si fonda sul rilievo che le amministrazioni convenute non avevano contestato in primo grado lacircostanza di fatto relativa alla tipologia della scuola frequentata e che solo nel giudizio di appello, per la prima volta, avevano sollevato la relativa eccezion e ; la sanzione di inammissibilità trova la sua ragione nella violazione dell’art. 366 nn. 3 e 6 cod. proc. civ., atteso , che nell’enunciare le predette doglianze , i ricorrenti omettono di riferire sia le allegazioni da loro poste a fondamento della domanda originaria sia i termini in cui era stato proposto il relativo motivo di appello da par t e delle amministrazioni soccombenti in primo grado. Va, al riguardo, rammentato, ribadendo rilievi già reiteratamente formulati da questa Corte(ex multis, v. Cass. n. 25363 del 2022; Cass.11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826;29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303),quanto segue: -l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive; A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. - correlativamente, la contraria circostanza della mancata inclusione negli elenchi in questione non è configurabile come un fatto impeditivo del diritto azionato; - viene , in altri termini, in considerazione un elemento costitutivo della fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; -la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione da parte del convenuto, e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso, afferendo l’inclusione in sostanza ad una quaestio iuris inerente alla configurabilità del fatto costitutivo in astratto; -a fortiori, deve considerarsi non preclusa dal divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa; -al riguardo occorre invece considerare che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia, eventualmente , in fatto (con riguardo alla sua equipollenzarispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza: in tal caso , lo stesso principio di non contestazione, dunque, può eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); -in altre parole, solo l’acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello –officioso o su impulso dell’amministrazione appellante– del difetto del requisito della equipollenza; - tuttavia, l’operatività del principio di non contestazione è condizionata al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà dunque una contestazione altrettanto generica; - pertanto, al fine di f ar valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione insenso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e,dunque, indicar e la sede ove tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in tal senso, Cass.15/11/2016, n. 23199, in motivazione); -nella specie mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato. Il motivo, dunque, si profila carente sotto tale profilo, omettendo di individuare in quali termini erano stati indicati i fatti costitutivi della domanda. 3.1.b. Come si è accennato, il motivo in esame è comunque infondato, là dove critica il rigetto della domanda proposta dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avere la Corte di merito riconosciuto l’ equipollenza d ei corsi di specializzazioni A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. da loro frequentati a quelli indicati negli elenchi di cui alle Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE o a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri. Ben vero, infatti, come si è già sopra osservato, l ’ accertamento della concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali, devoluti al giudice di merito, sicché, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede dei gradi di merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione (Cass.n.23199 del 2016; Cass. n.25414 del 2022). Questa Corte ha già chiarito, al riguardo, che non si verte in materia di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica della più o meno simile denominazione della specializzazione, ma di questione di fatto che implica l’accertamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione. Per questa ragione, l’eventuale assonanza terminologica tra le denominazioni dei corsi di specializzazione frequentati con quelli comuni a tutti o ad almeno due paesi dell’Unione e ricompresi negli elenchi della direttiva “riconoscimento” non giustifica l’assunto che i primi costituiscano solo una variante nominale dei secondi; piuttosto,essa assonanza altro non esprime se non la prospettazione del fondamento di natura fattuale di cui s’è detto (concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri Stati membri e come tale indicato nell'art. 7 della direttiva) che è onere dell’istante allegare e provare (cfr., in termini, Cass. n. A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 25414 del 2002; in precedenza già, in tal senso, Cass. n. 458 del 2019). Ne discende, ulteriormente che, a differenza del giudizio di corrispondenza, che è un giudizio di diritto, quello di equipollenzaè un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimitàse debitamente motivato. 3.1.c. Ciò posto, con riguardo alle specializzazioni conseguite dai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, “Tisiologia” e “Patologia della riproduzione umana”), gli stessi ricorrenti ammettono che esse non sono direttamente ricomprese, come tali,negli elenchi di cui alle direttive comunitarie, giacché la prima (“ Tisiologia ”) sarebbe solo “equipollente” a due tra quelle che ivi sono espressamente menzionate (“Tisiologia e malattia dell’apparato respiratorio ” e “Pneumologia” ), mentre la seconda (“Patologia della riproduzione umana”) sarebbe “equiparabile” a quella (“Fisiopatologia della riproduzione umana”) indicata nel D.M. 27 luglio 1990, la quale, a sua volta, sarebbe “ equipollente ” a lla specializzazione in “ Ginecologia e ostetricia”, inclusa nell’art. 7 della direttiva 75/362/CEE. Invece, con riguardo alla specializzazione conseguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (“ Medicina legale ”) , ne viene predicata la menzione (con la denominazione di “ [OSCURATO:PERSONA] e delle assicurazioni”) nell’elenco di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre1991. Al riguardo, va, però, ribadito che non si verte in materia di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica della più o meno simile denominazione della specializzazione, ma di questione di fatto che implica l’accertamento (che costituisce oggetto di un giudizio di A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. merito) del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione; p ertanto, non può attribuirsi alcuna rilevanza all’assonanza semantica tra le denominazione di “Tisiologia” e quelladi “Tisiologiae malattie dell’apparatorespiratorio ”, nonché alla contiguità terminologica tra l’espressione “Patologia della riproduzione umana”e quelladi “Fisiopatologia della riproduzione umana ” . Sotto altro profilo, va altresì osservato –anchequi ribadendo rilievi già reiteratamente formulati da ques ta Corte – che n eppure può attribuirsi rilievo, in funzionedel giudizio di equipollenza, alla invocata normativa interna di rango regolamentare. Infatti, avuto riguardo all’epoca di svolgimento del corso di specializzazione da parte dei ricorrenti interessati alla censura in esame, si rileva agevolmente che questa normativa (ed in particolare il l’invocato D.M. 31 ottobre 1991) è sopravvenuta a tale svolgimento. Non è giuridicamente sostenibile che l’equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno altri due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all’epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare,a titolo di «illecito comunitario», di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (v., in termini, Cass.A.C. 21.06.2023 N. R.G.16563/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. n. 25363/2022 e Cass. n. 25414/2022, citt.;precedentemente, Cass.26/07/2019, n. 20303). Per tutte queste ragioni,il motivo in esame deve essere rigettato. 4.In definitiva, il ricorso deve essere complessivamente rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida
Sentenza Cassazione n. 25321/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris