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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 42508/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 18/04/2024 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno confermava la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, la violazione dell'art. 23-bis, comma 4,

I. 18 dicembre 2020, n. 176.

Premesso che, ai sensi della disposizione in oggetto, la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro 15 giorni liberi prima dell'udienza, il difensore, ricevuto il decreto di citazione in giudizio per l'udienza fissata in data 18 aprile 2024, inviava rituale richiesta in data 2 aprile 2024.

Ciò nonostante, la Corte d'appello procedeva alla celebrazione della camera di consiglio in forma non partecipata (il sostituto processuale presente in aula si avvedeva che l'udienza che interessava l'imputato non era inserita nell'elenco di quelle da trattare in forma orale e comunicava l'errore; tuttavia, il Presidente, dopo breve consultazione con gli altri membri del Collegio, replicava che la richiesta era tardiva e trattava il procedimento in forma non partecipata, cagionando un grave vulnus al diritto di difesa). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto.

2. La Corte d'appello, nella sentenza impugnata, dà atto del fatto che, in data 2 aprile 2024, era pervenuta via PEC la richiesta di trattazione orale del processo, che tuttavia reputava intempestiva per violazione del termine perentorio di cui all'art. 23-bis, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, calcolato a ritroso.

E citava, a sostegno, Sez. 4 , n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932, secondo cui, in tema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini che si computano "a ritroso", in cui il dies ad quem è da individuarsi nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza.

3. In realtà, ribadito che i giorni devono essere "liberi" (non va calcolato né il dies ad quem né il dies a quo.

Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726) e precisato che, nel caso di specie, né il termine iniziale né quello finale cadevano in un giorno festivo, i termini risultavano rispettato, con la conseguenza che, essendo stato il processo definito con rito camerale non partecipato, si è radicata una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile in cassazione (tra le tante, Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Jovanovic, Rv. 283534; Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rossello, Rv. 283002). 2 Od*

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio perché la Corte d'appello svolga un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 18/04/2024 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno confermava la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, la violazione dell'art. 23-bis, comma 4, I. 18 dicembre 2020, n. 176. Premesso che, ai sensi della disposizione in oggetto, la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro 15 giorni liberi prima dell'udienza, il difensore, ricevuto il decreto di citazione in giudizio per l'udienza fissata in data 18 aprile 2024, inviava rituale richiesta in data 2 aprile 2024. Ciò nonostante, la Corte d'appello procedeva alla celebrazione della camera di consiglio in forma non partecipata (il sostituto processuale presente in aula si avvedeva che l'udienza che interessava l'imputato non era inserita nell'elenco di quelle da trattare in forma orale e comunicava l'errore; tuttavia, il Presidente, dopo breve consultazione con gli altri membri del Collegio, replicava che la richiesta era tardiva e trattava il procedimento in forma non partecipata, cagionando un grave vulnus al diritto di difesa). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto. 2. La Corte d'appello, nella sentenza impugnata, dà atto del fatto che, in data 2 aprile 2024, era pervenuta via PEC la richiesta di trattazione orale del processo, che tuttavia reputava intempestiva per violazione del termine perentorio di cui all'art. 23-bis, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, calcolato a ritroso. E citava, a sostegno, Sez. 4 , n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932, secondo cui, in tema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini che si computano "a ritroso", in cui il dies ad quem è da individuarsi nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza. 3. In realtà, ribadito che i giorni devono essere "liberi" (non va calcolato né il dies ad quem né il dies a quo. Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726) e precisato che, nel caso di specie, né il termine iniziale né quello finale cadevano in un giorno festivo, i termini risultavano rispettato, con la conseguenza che, essendo stato il processo definito con rito camerale non partecipato, si è radicata una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile in cassazione (tra le tante, Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Jovanovic, Rv. 283534; Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rossello, Rv. 283002). 2 Od* 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio perché la Corte d'appello svolga un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'ap
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