Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 24548/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10908/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e lettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4310 /202 2 del Tribunale civile di Roma , depositata il 21/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4310 /202 2 , c he ha rigettato l’appello proposto dai ricorrenti, che - “in riforma totale della gravata sentenza” - chiedevano di “dichiarare l’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Roma e per l’effetto di revocare il monitorio opposto”.

I ricorrenti avevano proposto opposizione al Giudice di pace di Roma avverso il decreto che li aveva condannati in solido al pagamento di euro 225,00 a titolo di corrispettivo per la riparazione di un elettrodomestico (una lavatrice), eccependo l’incompetenza del giudice adito (trovando applicazione il foro esclusivo del consumatore), la carenza di legittimazione passiva di Staniscia e il non essere Tralicci debitrice di somme ulteriori rispetto a quelle già versate. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con sentenza n. 10903/2019, harespinto l’opposizione.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in due motivi: a) il primo motivolamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005, 1469-bis e 2697 c.c., 112 c.p.c., omessa valutazione di una circostanza determinante”, avendo il Tribunale confermato la competenza del Giudice di pace di Roma in ragione della irreperibilità di Staniscia, che “avrebbe confermato sic et simpliciterl’effettiva residenza di entrambi gli opponenti” in Roma; b) il secondo motivo contesta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 33, comma2, lett. u) del d.lgs 206/2005, artt. 1469-bis c.c. e 2697 c.c., 112 c.p.c., omessa valutazione di una circostanza determinante”, in quanto all’accertamento della irreperibilità di Staniscia a Tivoli sarebbe dovuta seguire una notificazione ex art. 143 c.p.c. e, in ogni caso, l’irreperibilità di Staniscia a Tivoli non era idonea a giustificare la deroga del foro del consumatore con riguardo a Tralicci, residente a Fiumicino.

2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che i due motivi censurano la conferma del rigetto della eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di pace di Roma, che d’altro canto è stato l’unico oggetto del giudizio d’appello.

In conformità a l consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 33443/2019), la sentenza del giudice di appellosulla competenza deve essere impugnata con regolamento necessario di competenza.

Il ricorso ordinario può però essere convertito nel regolamento necessario di competenza, ammette la giurisprudenza di questa Corte (si veda ancora la pronuncia appena citata n. 33443/2019), qualora risul ti essere stato proposto – come nel caso in esame – nel termine di cui all'art. 47,comma 2 c.p.c.

Convertito il ricorso in regolamento di competenza, si pone la necessità di richiedere al Pubblic o Ministero le sue conclusioni scritte, ai sensi del primo comma dell’art. 380-ter c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie (trattandosi di ricorso per il quale era già stata fissata l’adunanza in camera di consiglio quando è entratoin vigore il nuovo testo dell’art. 380-ter c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte converte il proposto ricorso ordinario in ricorso per regolamento di competenza e rinvia la causa a nuovo ruolo affinché siano acquisite le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10908/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e lettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4310 /202 2 del Tribunale civile di Roma , depositata il 21/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4310 /202 2 , c he ha rigettato l’appello proposto dai ricorrenti, che - “in riforma totale della gravata sentenza” - chiedevano di “dichiarare l’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Roma e per l’effetto di revocare il monitorio opposto”. I ricorrenti avevano proposto opposizione al Giudice di pace di Roma avverso il decreto che li aveva condannati in solido al pagamento di euro 225,00 a titolo di corrispettivo per la riparazione di un elettrodomestico (una lavatrice), eccependo l’incompetenza del giudice adito (trovando applicazione il foro esclusivo del consumatore), la carenza di legittimazione passiva di Staniscia e il non essere Tralicci debitrice di somme ulteriori rispetto a quelle già versate. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con sentenza n. 10903/2019, harespinto l’opposizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in due motivi: a) il primo motivolamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005, 1469-bis e 2697 c.c., 112 c.p.c., omessa valutazione di una circostanza determinante”, avendo il Tribunale confermato la competenza del Giudice di pace di Roma in ragione della irreperibilità di Staniscia, che “avrebbe confermato sic et simpliciterl’effettiva residenza di entrambi gli opponenti” in Roma; b) il secondo motivo contesta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 33, comma2, lett. u) del d.lgs 206/2005, artt. 1469-bis c.c. e 2697 c.c., 112 c.p.c., omessa valutazione di una circostanza determinante”, in quanto all’accertamento della irreperibilità di Staniscia a Tivoli sarebbe dovuta seguire una notificazione ex art. 143 c.p.c. e, in ogni caso, l’irreperibilità di Staniscia a Tivoli non era idonea a giustificare la deroga del foro del consumatore con riguardo a Tralicci, residente a Fiumicino. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che i due motivi censurano la conferma del rigetto della eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di pace di Roma, che d’altro canto è stato l’unico oggetto del giudizio d’appello. In conformità a l consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 33443/2019), la sentenza del giudice di appellosulla competenza deve essere impugnata con regolamento necessario di competenza. Il ricorso ordinario può però essere convertito nel regolamento necessario di competenza, ammette la giurisprudenza di questa Corte (si veda ancora la pronuncia appena citata n. 33443/2019), qualora risul ti essere stato proposto – come nel caso in esame – nel termine di cui all'art. 47,comma 2 c.p.c. Convertito il ricorso in regolamento di competenza, si pone la necessità di richiedere al Pubblic o Ministero le sue conclusioni scritte, ai sensi del primo comma dell’art. 380-ter c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie (trattandosi di ricorso per il quale era già stata fissata l’adunanza in camera di consiglio quando è entratoin vigore il nuovo testo dell’art. 380-ter c.p.c.). P.Q.M. La Corte converte il proposto ricorso ordinario in ricorso per regolamento di competenza e rinvia la causa a nuovo ruolo affinché siano acquisite le conclusioni scritte del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 24548/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris