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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 35887/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., stante l'asserita mancanza di "più persone" e di un "luogo aperto al pubblico".

Trattasi di motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, a pag. 2 della sentenza impugnata, ha evidenziato che le espressioni ingiuriose furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di tantissime persone, e cioè le detenute del Reparto femminile della [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466).

La Corte di appello ha, inoltre, puntualmente sottolineato che le celle e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D., Rv. 273417 - 01).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., stante l'asserita mancanza di "più persone" e di un "luogo aperto al pubblico". Trattasi di motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, a pag. 2 della sentenza impugnata, ha evidenziato che le espressioni ingiuriose furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di tantissime persone, e cioè le detenute del Reparto femminile della [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466). La Corte di appello ha, inoltre, puntualmente sottolineato che le celle e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D., Rv. 273417 - 01). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 35887/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris