Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 34701/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

/2018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26979/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] AGEA; -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 14167/2017 depositata il12/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione Con atto di citazione del 19.12.2008, depositato il 18.3.2009, [OSCURATO:PERSONA] citò innanzi al Giudice di pace di Roma l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di Euro 65,91, esponendo che l'AGEA aveva trattenuto tale somma sull'ammontare dell'aiuto della produzione corrisposto all'attore per l'annata olearia 2005.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia precisando che la somma reclamata dall’attore era stata trattenuta in ragione delle determinazioni con le quali la Commissione europea aveva escluso dal finanziamento comunitario, nel settore olio di oliva, la somma di euro 43.715.734,56 per le campagne 1998/1999 ed euro 24.992.295,55 per la campagna olearia 1999/2000, contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma accoglieva la domanda mentre il Tribunale di Roma in secondo grado, con sentenza n. 14167/2017, pubblicata il 12 luglio 2017, riteneva legittimo il trattenimento della somma da parte di AGEA.

Avverso la sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione la Moio affidato a cinque motivi e memoria.

Con memoria del 14.11.2023 la ricorrente ha rinunciato all’esame del primo motivo di ricorso, insistendo sugli altri motivi.

L'AGEA non ha spiegato difese.

L’esame del ricorso va limitato al secondo motivo in relazione alla rinuncia del ricorrente al primo motivo.

Con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Regolamento CEE 2988-95 ed art. 73 Regolamento CEE 796 del 2004, il ricorrente censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il credito dell'AGEA non fosse prescritto e che la prescrizione fosse decennale ex art. 2946 cc. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5.

Invece, secondo il ricorrente, il termine di prescrizione è quadriennale per le azioni giudiziarie di indebito con decorrenza dall'irregolarità e pertanto nella fattispecie, riferendosi il recupero alle annate 1998/1999 e 1999/2000, il diritto dell'AGEA alla ripetizione sarebbe prescritto.

Tale motivo è infondato.

Ed invero, sulla prescrizione è sufficiente ricordare la giurisprudenza ormai consolidata in materia, alla cui stregua la prescrizione del diritto a ripetere il contributo da parte di AGEA è decennale e pertanto il termine non era ancora decorso al momento della trattenuta.

Infatti è vero che il Reg.

UE n. 2988 del 1995 stabilisce la prescrizione quadriennale per le azioni giudiziarie di indebito con decorrenza dall'esecuzione della irregolarità, tuttavia, come afferma il Tribunale, il medesimo Regolamento attribuisce agli Stati membri la facoltà di fissare termini più lunghi - cfr. Cass. n. 25147/2023-.

Peraltro si è pure ritenuto in causa sovrapponibile a quella qui in esame che il motivo è infondato anche nella parte in cui fa valere il termine di quattro anni in considerazione della buona fede del beneficiario, ai sensi dell'art. 73, comma 5.2, del Regolamento n. 796 del 2004, che è disposizione, tuttavia, applicabile ratione temporissolo "alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1 gennaio 2005" (analoga considerazione vale per le disposizioni di cui al Regolamento CE n. 2419 del 2001, applicabili "alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1 gennaio 2002", ex art. 54, comma 2), riferendosi il recupero contestato, nella specie, alle campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000 -cfr.

Cass. n. 18951/2023 - .

Occorre passare ora all’esame del terzo e quinto motivo, da esaminare congiuntamente, con i quali si prospettano i vizi di violazione di legge e di motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata affermato la doverosità e legittimità dell'azione di recupero da parte di AGEA, in assenza di una preventiva e specifica comunicazione delle ragioni e degli importi del recupero effettuato, e in contrasto con l'ordinanza della Corte di cassazione n. 6387 del 2017, secondo la quale il recupero da parte di AGEA dei contributi erogati in maniera indebita non può avvenire tramite la riduzione proporzionale "pro quota " di tutti gli aiuti corrisposti poiché, in tal modo, sarebbero messi sullo stesso piano i beneficiari la cui produzione è stata utilizzata per calcolare quella effettiva, venendo debitamente controllata e comunicata all'autorità Europea al momento della fissazione dell'aiuto, ed i beneficiari che non sono stati sottoposti ad identico controllo.

Tali motivi sono inammissibili laddove introducono in questa sede una astratta contestazione del criterio di calcolo degli importi recuperati da AGEA, senza precisare se, quando e in che termini la questione sia stata proposta nel giudizio di merito, risolvendosi nella generica critica di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito a proposito delle modalità di effettuazione delle ritenute a carico del produttore.

Sono infondati nella parte in cui denunciano astrattamente violazioni nel procedimento di recupero, erroneamente tratte dalle norme relative alla diversa fattispecie delle sanzioni amministrative per indebita percezione degli aiuti - cfr. Cass. n. 18951/2023-.

Inoltre, con specifico riferimento al quinto motivo ricorso, la censura è vieppiù inammissibile laddove prospetta il vizio di motivazione apparente, illogica e contraddittoria, avendo il Tribunale dato atto che nella vicenda al suo esame non era possibile adottare la disapplicazione della circolare, essendo intervenuto il giudicato esterno sulla legittimità della circolare impugnata innanzi al Tar dall’Unione Nazionale produttori di olive, aggiungendo che non era possibile provvedere alla disapplicazione ai sensi dell’art. 5 l.a.c.

Ora, tale motivazione, resa a sostegno della legittimità dell’attività di recupero adottata da AGEA, risponde sicuramente al minimo costituzionale, secondo quanto chiarito da Cass.

S.U. n. 8053/2014 né appare illogica o contraddittoria, diversamente da quanto postulato dal ricorrente.

Passando al quarto motivo, lo stesso prospetta la violazione di legge e motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata statuito la inapplicabilità del Reg. n. 796/2004 ratione materiae ed escluso la violazione del legittimo affidamento del produttore incolpevole per il recupero delle somme erogate da AGEA.

La ricorrente sostiene che non è a lei imputabile una "percezione indebita di aiuti comunitari", avendo ricevuto quanto le era dovuto, e che non era ipotizzabile un recupero nei suoi confronti, essendo il recupero determinato dalla necessità di AGEA di fare fronte a un ammanco determinato da un proprio errore nella erogazione dell'aiuto nei confronti della Unione Europea, pari alla differenza tra la somma preventivamente indicata (per difetto) da AGEA agli organismi comunitari in sede di determinazione della produzione effettiva e quella riconosciuta ai produttori a chiusura delle annate olivicole.

Tale motivo è inammissibile, essendo i Regolamenti n. 796/2004 e n. 2419/2001 (che prevedonola buona fede come causa impeditiva della restituzione dopo quattro anni dalla percezione degli aiuti) inapplicabili ratione temporis , come si è detto in risposta al secondo motivo, restando assorbita la questione della loro applicabilità rationemateriae.

Va poi aggiunto con riferimento ai motivi qui esaminati al fine di ritenerne l’infondatezza che “questa Corte ha da tempo chiarito che in tema di prescrizione del diritto al recupero delle somme indebitamente ottenute, in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie - ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - il predetto termine abbreviato quadriennale è generalmente applicabile salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo” (Cass. civ.

II sezione, n. 1274 del 22.1.2007, Cass. civ. sez.

I n. 24040 del 26.9.2019).

Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate.

Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 28, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti.

Tale giurisprudenza è pertanto decisiva nel caso in esame restando assorbite le ulteriori questioni relative alla prescrizione.

Tuttavia vale comunque considerare che la prescrizione -eccepita tempestivamente da parte della ricorrente e contestata esplicitamente e implicitamente da AGEA - non può che iniziare a decorrere successivamente alla data del 29.4.2005 di determinazione del Q.N.M.G. da parte della competente autorità U.E. mentre in assenza di atti interruttivi la prescrizione ha cessato definitivamente il suo decorso al momento della operata compensazione da parte di AGEA che ha provocato l'azione in giudizio della odierna ricorrente.

Quanto alla necessità di distinguere fra produzioni controllate nel loro effettivo ammontare e produzioni dichiarate ma non controllate, va ribadito che AGEA ha nella specie proceduto ad un riallineamento della produzione italiana determinata a livello comunitario a quella complessivamente ammessa al beneficio adottando un criterio contabile di riduzione proporzionale del valore dell'importo unitario che deriva dalla definizione del Q.N.M.G (quantitativo nazionale massimo garantito) e quindi procedendo ad un recupero pro quota degli aiuti erogati in eccesso.

Tale procedimento consente l'immediato recupero - cui AGEA è tenuta quale ente pagatore di contributi Europei - delle somme già percepite dai produttori ma eccedenti rispetto ai limiti derivanti dalla fissazione in sede U.E. del Q.N.M.G. ammesso all'aiuto comunitario nel suo complesso.

Il sistema non appare in contrasto con la esigenza di garantire che gli aiuti siano erogati a soggetti che ne abbiano titolo, in misura corrispondente alle loro spettanze, perché tale esigenza è assicurata attraverso un complesso sistema di controlli, affidati, in primo luogo, alle organizzazioni di produttori (o alle relative unioni) che fungono da tramite nella presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio e nell'erogazione dello stesso, rafforzati dalla comparazione dei dati forniti dal singolo produttore con quelli risultanti dai frantoi cui egli ha l'onere di rivolgersi, e poi sottoposti alla generale vigilanza dell'ente pubblico (oggi AGEA) a ciò deputato dallo Stato.

Ne consegue che ai dati indicati nella documentazione proveniente dalla competente organizzazione di categoria non può essere negato valore di verità - essendo tale documentazione già filtrata dall'insieme dei controlli che proprio alla medesima organizzazione sono demandati - , almeno fin quando il suddetto ente pubblico, facendo eventualmente ricorso ai dati dello schedario computerizzato o a quelli del catasto oleario, non abbia individuato in quella medesima documentazione specifici errori, falsità od omissioni ma ciò non preclude l'eventuale e successivo recupero delle ulteriori somme percepite da parte di AGEA (cfr. Cass. civ. sez.

I n. 16723 del 24.8.2004).

Si è in definitiva di fronte a un ammontare di produzione effettiva già accertato e alle relative erogazioni degli aiuti già effettuate da parte di AGEA che in seguito alla determinazione del Q.N.M.G. procede in relazione al valore dell'importo unitario che ne deriva al recupero delle erogazioni in eccesso come è avvenuto nel caso in esame.

Infine la riproposizione delle censure relative al criterio di calcolo del recupero effettuato da AGEA incontra nuovamente il limite della mancata allegazione di una contestazione specifica e identificabile già nel giudizio di merito.

Mentre in linea generale la previsione della compensabilità con i contributi comunitari non è una novità nel nostro ordinamento giudiziario (v., L. n. 231 del 2005, art. 3, comma 5) ed è coerente con l'obbligo dello Stato membro di adottare ogni possibile mezzo per recuperare i crediti comunitari (art. 3 Reg.

CE n. 1788/2003); “la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale "per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze" (D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5-duodecies, convertito in L. n. 231 del 2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c., non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass.n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020; 16530/2022).” -Cfr.

Cass. n. 25147/2023-.

Resta solo da rilevare la correttezza delle considerazioni svolte dal Tribunale circa la natura di indebito oggettivo delle somme percepite oltre i limiti derivanti dall'applicazione della decisione UE 29.4.2005 con la conseguente irrilevanza del riferimento da parte della ricorrente al profilo dell'affidamento nella proposizione della domanda di ammissione al contributo e alla condizione soggettiva di buona fede -cfr.pag.10 lett. h) sent. impugnata-.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1- bisdello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26979/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] AGEA; -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 14167/2017 depositata il12/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione Con atto di citazione del 19.12.2008, depositato il 18.3.2009, [OSCURATO:PERSONA] citò innanzi al Giudice di pace di Roma l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di Euro 65,91, esponendo che l'AGEA aveva trattenuto tale somma sull'ammontare dell'aiuto della produzione corrisposto all'attore per l'annata olearia 2005. Si costituiva in giudizio l'Agenzia precisando che la somma reclamata dall’attore era stata trattenuta in ragione delle determinazioni con le quali la Commissione europea aveva escluso dal finanziamento comunitario, nel settore olio di oliva, la somma di euro 43.715.734,56 per le campagne 1998/1999 ed euro 24.992.295,55 per la campagna olearia 1999/2000, contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma accoglieva la domanda mentre il Tribunale di Roma in secondo grado, con sentenza n. 14167/2017, pubblicata il 12 luglio 2017, riteneva legittimo il trattenimento della somma da parte di AGEA. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione la Moio affidato a cinque motivi e memoria. Con memoria del 14.11.2023 la ricorrente ha rinunciato all’esame del primo motivo di ricorso, insistendo sugli altri motivi. L'AGEA non ha spiegato difese. L’esame del ricorso va limitato al secondo motivo in relazione alla rinuncia del ricorrente al primo motivo. Con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Regolamento CEE 2988-95 ed art. 73 Regolamento CEE 796 del 2004, il ricorrente censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il credito dell'AGEA non fosse prescritto e che la prescrizione fosse decennale ex art. 2946 cc. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5. Invece, secondo il ricorrente, il termine di prescrizione è quadriennale per le azioni giudiziarie di indebito con decorrenza dall'irregolarità e pertanto nella fattispecie, riferendosi il recupero alle annate 1998/1999 e 1999/2000, il diritto dell'AGEA alla ripetizione sarebbe prescritto. Tale motivo è infondato. Ed invero, sulla prescrizione è sufficiente ricordare la giurisprudenza ormai consolidata in materia, alla cui stregua la prescrizione del diritto a ripetere il contributo da parte di AGEA è decennale e pertanto il termine non era ancora decorso al momento della trattenuta. Infatti è vero che il Reg. UE n. 2988 del 1995 stabilisce la prescrizione quadriennale per le azioni giudiziarie di indebito con decorrenza dall'esecuzione della irregolarità, tuttavia, come afferma il Tribunale, il medesimo Regolamento attribuisce agli Stati membri la facoltà di fissare termini più lunghi - cfr. Cass. n. 25147/2023-. Peraltro si è pure ritenuto in causa sovrapponibile a quella qui in esame che il motivo è infondato anche nella parte in cui fa valere il termine di quattro anni in considerazione della buona fede del beneficiario, ai sensi dell'art. 73, comma 5.2, del Regolamento n. 796 del 2004, che è disposizione, tuttavia, applicabile ratione temporissolo "alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1 gennaio 2005" (analoga considerazione vale per le disposizioni di cui al Regolamento CE n. 2419 del 2001, applicabili "alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1 gennaio 2002", ex art. 54, comma 2), riferendosi il recupero contestato, nella specie, alle campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000 -cfr. Cass. n. 18951/2023 - . Occorre passare ora all’esame del terzo e quinto motivo, da esaminare congiuntamente, con i quali si prospettano i vizi di violazione di legge e di motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata affermato la doverosità e legittimità dell'azione di recupero da parte di AGEA, in assenza di una preventiva e specifica comunicazione delle ragioni e degli importi del recupero effettuato, e in contrasto con l'ordinanza della Corte di cassazione n. 6387 del 2017, secondo la quale il recupero da parte di AGEA dei contributi erogati in maniera indebita non può avvenire tramite la riduzione proporzionale "pro quota " di tutti gli aiuti corrisposti poiché, in tal modo, sarebbero messi sullo stesso piano i beneficiari la cui produzione è stata utilizzata per calcolare quella effettiva, venendo debitamente controllata e comunicata all'autorità Europea al momento della fissazione dell'aiuto, ed i beneficiari che non sono stati sottoposti ad identico controllo. Tali motivi sono inammissibili laddove introducono in questa sede una astratta contestazione del criterio di calcolo degli importi recuperati da AGEA, senza precisare se, quando e in che termini la questione sia stata proposta nel giudizio di merito, risolvendosi nella generica critica di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito a proposito delle modalità di effettuazione delle ritenute a carico del produttore. Sono infondati nella parte in cui denunciano astrattamente violazioni nel procedimento di recupero, erroneamente tratte dalle norme relative alla diversa fattispecie delle sanzioni amministrative per indebita percezione degli aiuti - cfr. Cass. n. 18951/2023-. Inoltre, con specifico riferimento al quinto motivo ricorso, la censura è vieppiù inammissibile laddove prospetta il vizio di motivazione apparente, illogica e contraddittoria, avendo il Tribunale dato atto che nella vicenda al suo esame non era possibile adottare la disapplicazione della circolare, essendo intervenuto il giudicato esterno sulla legittimità della circolare impugnata innanzi al Tar dall’Unione Nazionale produttori di olive, aggiungendo che non era possibile provvedere alla disapplicazione ai sensi dell’art. 5 l.a.c. Ora, tale motivazione, resa a sostegno della legittimità dell’attività di recupero adottata da AGEA, risponde sicuramente al minimo costituzionale, secondo quanto chiarito da Cass. S.U. n. 8053/2014 né appare illogica o contraddittoria, diversamente da quanto postulato dal ricorrente. Passando al quarto motivo, lo stesso prospetta la violazione di legge e motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata statuito la inapplicabilità del Reg. n. 796/2004 ratione materiae ed escluso la violazione del legittimo affidamento del produttore incolpevole per il recupero delle somme erogate da AGEA. La ricorrente sostiene che non è a lei imputabile una "percezione indebita di aiuti comunitari", avendo ricevuto quanto le era dovuto, e che non era ipotizzabile un recupero nei suoi confronti, essendo il recupero determinato dalla necessità di AGEA di fare fronte a un ammanco determinato da un proprio errore nella erogazione dell'aiuto nei confronti della Unione Europea, pari alla differenza tra la somma preventivamente indicata (per difetto) da AGEA agli organismi comunitari in sede di determinazione della produzione effettiva e quella riconosciuta ai produttori a chiusura delle annate olivicole. Tale motivo è inammissibile, essendo i Regolamenti n. 796/2004 e n. 2419/2001 (che prevedonola buona fede come causa impeditiva della restituzione dopo quattro anni dalla percezione degli aiuti) inapplicabili ratione temporis , come si è detto in risposta al secondo motivo, restando assorbita la questione della loro applicabilità rationemateriae. Va poi aggiunto con riferimento ai motivi qui esaminati al fine di ritenerne l’infondatezza che “questa Corte ha da tempo chiarito che in tema di prescrizione del diritto al recupero delle somme indebitamente ottenute, in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie - ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - il predetto termine abbreviato quadriennale è generalmente applicabile salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo” (Cass. civ. II sezione, n. 1274 del 22.1.2007, Cass. civ. sez. I n. 24040 del 26.9.2019). Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 28, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti. Tale giurisprudenza è pertanto decisiva nel caso in esame restando assorbite le ulteriori questioni relative alla prescrizione. Tuttavia vale comunque considerare che la prescrizione -eccepita tempestivamente da parte della ricorrente e contestata esplicitamente e implicitamente da AGEA - non può che iniziare a decorrere successivamente alla data del 29.4.2005 di determinazione del Q.N.M.G. da parte della competente autorità U.E. mentre in assenza di atti interruttivi la prescrizione ha cessato definitivamente il suo decorso al momento della operata compensazione da parte di AGEA che ha provocato l'azione in giudizio della odierna ricorrente. Quanto alla necessità di distinguere fra produzioni controllate nel loro effettivo ammontare e produzioni dichiarate ma non controllate, va ribadito che AGEA ha nella specie proceduto ad un riallineamento della produzione italiana determinata a livello comunitario a quella complessivamente ammessa al beneficio adottando un criterio contabile di riduzione proporzionale del valore dell'importo unitario che deriva dalla definizione del Q.N.M.G (quantitativo nazionale massimo garantito) e quindi procedendo ad un recupero pro quota degli aiuti erogati in eccesso. Tale procedimento consente l'immediato recupero - cui AGEA è tenuta quale ente pagatore di contributi Europei - delle somme già percepite dai produttori ma eccedenti rispetto ai limiti derivanti dalla fissazione in sede U.E. del Q.N.M.G. ammesso all'aiuto comunitario nel suo complesso. Il sistema non appare in contrasto con la esigenza di garantire che gli aiuti siano erogati a soggetti che ne abbiano titolo, in misura corrispondente alle loro spettanze, perché tale esigenza è assicurata attraverso un complesso sistema di controlli, affidati, in primo luogo, alle organizzazioni di produttori (o alle relative unioni) che fungono da tramite nella presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio e nell'erogazione dello stesso, rafforzati dalla comparazione dei dati forniti dal singolo produttore con quelli risultanti dai frantoi cui egli ha l'onere di rivolgersi, e poi sottoposti alla generale vigilanza dell'ente pubblico (oggi AGEA) a ciò deputato dallo Stato. Ne consegue che ai dati indicati nella documentazione proveniente dalla competente organizzazione di categoria non può essere negato valore di verità - essendo tale documentazione già filtrata dall'insieme dei controlli che proprio alla medesima organizzazione sono demandati - , almeno fin quando il suddetto ente pubblico, facendo eventualmente ricorso ai dati dello schedario computerizzato o a quelli del catasto oleario, non abbia individuato in quella medesima documentazione specifici errori, falsità od omissioni ma ciò non preclude l'eventuale e successivo recupero delle ulteriori somme percepite da parte di AGEA (cfr. Cass. civ. sez. I n. 16723 del 24.8.2004). Si è in definitiva di fronte a un ammontare di produzione effettiva già accertato e alle relative erogazioni degli aiuti già effettuate da parte di AGEA che in seguito alla determinazione del Q.N.M.G. procede in relazione al valore dell'importo unitario che ne deriva al recupero delle erogazioni in eccesso come è avvenuto nel caso in esame. Infine la riproposizione delle censure relative al criterio di calcolo del recupero effettuato da AGEA incontra nuovamente il limite della mancata allegazione di una contestazione specifica e identificabile già nel giudizio di merito. Mentre in linea generale la previsione della compensabilità con i contributi comunitari non è una novità nel nostro ordinamento giudiziario (v., L. n. 231 del 2005, art. 3, comma 5) ed è coerente con l'obbligo dello Stato membro di adottare ogni possibile mezzo per recuperare i crediti comunitari (art. 3 Reg. CE n. 1788/2003); “la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale "per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze" (D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5-duodecies, convertito in L. n. 231 del 2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c., non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass.n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020; 16530/2022).” -Cfr. Cass. n. 25147/2023-. Resta solo da rilevare la correttezza delle considerazioni svolte dal Tribunale circa la natura di indebito oggettivo delle somme percepite oltre i limiti derivanti dall'applicazione della decisione UE 29.4.2005 con la conseguente irrilevanza del riferimento da parte della ricorrente al profilo dell'affidamento nella proposizione della domanda di ammissione al contributo e alla condizione soggettiva di buona fede -cfr.pag.10 lett. h) sent. impugnata-. In conclusione, il ricorso va respinto. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1- bisdello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per i
Sentenza Cassazione n. 34701/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris