CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nigeria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigedo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] d'America al fine del suo perseguimento penale negli Stati del Nevada e dell'Oregon per reati di furto postale e uso di dispositivo di accesso non autorizzato, furto di identità, associazione per delinquere finalizzata alla frode informatica e frode informatica. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, 705 cod. proc. pen., 3 CEDU e 27 Cost.Come rilevato anche dalla Corte di appello, il ricorrente potrebbe subire negli [OSCURATO:PERSONA] una condanna detentiva pari rispettivamente a 32 anni, quanto al processo nello Stato del Nevada, e 58 anni„ quanto al procedimento nello Stato dell'Oregon, quindi complessivamente una pena detentiva "a vita". Una siffatta condanna risulta contraria ai principi della CEDU e della Costituzione italiana e nulla rileva che l'estradando sarà sottoposto alla liberazione anticipata, in quanto essa presuppone la esecuzione dell'87% della pena. Si tratta viepiù di reati puniti in Italia con pene esigue e negli [OSCURATO:PERSONA] non esiste l'istituto della continuazione dei reati. 2.2. Violazione del principio della doppia incriminazione per il delitto associativo. Il fatto associativo contestato al ricorrente negli [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto l'accordo tra 2 persone, non risultando in alcun modo in concreto la partecipazione di altri soggetti. Quindi difetta la doppia incriminazione in ordine a tale fatto. 3. Il ricorrente ha altresì impugnato ex art. 719 cod. proc. pen. il suddetto provvedimento nella parte in cui ha disposto in materia cautelare, denunciando i seguenti motivi. 3.1. Violazione dell'art. 715, comma 6, cod. proc. pen. La Corte di appello ha erroneamente rigettato la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare, per la tardiva trasmissione della domanda di estradizione, essendo superati i 40 giorni dal momento dell'arresto del ricorrente. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito illustrati.2. Quanto al primo motivo, già questa Corte ha avuto modo di occuparsi della questione con riferimento al regime sanzionatorio previsto dalla legislazione penale dagli [OSCURATO:PERSONA], che contempla pene edittali massime più elevate per taluni reati rispetto a quelle comminate dall'ordinamento italiano. Si è affermato in particolare che la possibilità che venga comminata una pena detentiva "a vita" non costituisce circostanza ostativa all'emissione di una sentenza favorevole all'estradizione di tipo processuale verso tale Paese, stante la previsione nell'ordinamento statunitense di vari istituti che, in relazione alla condotta del detenuto raggiunto anche da una "sentenza a vita", ne consentono la liberazione anticipata, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche - salvo che l'estradando non alleghi l'esistenza di un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, contrari all'art. 3 CEDU (Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Rv. 272767). Sulla stregua delle su esposte direttive ermeneutiche, dunque, ed in linea con le regole desumibili dal quadro di principii più volte tratteggiato dalla Corte EDU ([OSCURATO:PERSONA] c. Spagna del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Calovskis c. Lettonia, del 24/07/2014; FindiKoglu c. Germania del 7/06/2016), occorre verificare, in relazione alle questioni sottoposte alla cognizione di questa Suprema Corte nel caso in esame, se vi sia stata da parte dell'estradando la rappresentazione di un rischio "concreto", e non meramente ipotetico, di sottoposizione ad un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. A tale riguardo, infatti, la Corte di Strasburgo, proprio in relazione ad un caso avente ad oggetto una estradizione processuale richiesta alla Spagna dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America ([OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, cit.), ha ritenuto insussistente la dedotta violazione dell'art. 3 CEDU in quanto, a fronte dell'astratta possibilità della irrogazione di una pena detentiva a vita, andava esclusa la concretezza del rischio rilevante nella prospettiva della su richiamata disposizione convenzionale dal momento che l'interessato non aveva dimostrato che, sulla base delle pertinenti linee-guida previste dall'ordinamento statunitense ai fini della concreta applicazione del trattamento sanzionatorio stabilito per ogni l'attispecie di reato (U.S. [OSCURATO:PERSONA]), la prospettiva della pena a vita non fosse meramente teorica. Nel caso in esame alcuna allegazione ha fatto il ricorrente al riguardo e pertanto la questione va dichiarata inammissibile perché generica. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. E' principio pacifico che, ai fini dell'estradizione da o verso gli [OSCURATO:PERSONA] d'America, il Trattato bilaterale tra il Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, anche nella versione aggiornata alle modifiche introdotte dall'Accordo fatto a Roma il 3 maggio 2006 (ratificato con I. n. 25 del 2009), consente l'estradizione per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere nell'ordinamento italiano e "conspiracy" in quello statunitense) indipendentemente dal requisito della previsione bilaterale del fatto, purché tale ultima condizione sia soddisfatta per i reati che costituiscono il fine dell'associazione criminosa (tra tante, Sez. 6, n. 15018 del 27/02/2013, Rv. 255039). In particolare, l'art. H (Reati che danno luogo all'estradizione) stabilisce al primo paragrafo la regola della c.d. "doppia incriminabilità", prevedendo poi al secondo paragrafo l'eccezione, secondo cui "Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cosi' come previsto dalle leggi italiane, e la "conspiracy" per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cosi' come previsto dalle leggi statunitensi, e' altresì considerato reato che da' luogo all'estradizione". 4. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla misura cautelare. Viene infatti in applicazione - come correttamente ha ricordato la Corte di appello - quanto dispone l'art. XII del Trattato bilaterale ovvero che "l'arresto provvisorio avrà termine se entro un periodo di 45 giorni dall'arresto della persona richiesta, l'autorità esecutiva della [OSCURATO:PERSONA] non avrà ricevuto la formale domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall'Articolo X". Tale disposizione, in forza del principio di prevalenza delle convenzioni internazionali, enunciato dall'art. 696 cod. proc. pen., prevale su quella codicistica. Quindi tenuto conto che l'arresto è avvenuto il 25 novembre 2021 e la domanda di estradizione pervenuta al Ministero degli esteri il successivo il 7 gennaio 2022, il termine dei 45 giorni risulta rispettato. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità', deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. `= -1--(((t- e" Manda alla Cancel