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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 29970/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 30/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani in data 25/03/2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 5 mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 75, d.lgs. 159 del 2011, per avere violato gli obblighi imposti con il provvedimento di sorveglianza speciale di P.S. non ottemperando alla prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, essendo stato notato, in data 8/10/2019, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] w (all'epoca gravato da pregiudizi di polizia e già sottoposto a misura di prevenzione), in data 9/10/2019, di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura dell'avviso orale e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA] (pregiudicato).

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Catarama per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei ,limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che i Giudici territoriali abbiano errato nella valutazione del quadro probatorio, giungendo a condannare l'imputato per tre soli episodi di violazione del divieto di non associarsi a soggetti condannati; episodi connotati da occasionalità, brevità degli incontri, avvenuti in un tempo relativamente concentrato e in una piccola cittadina, con soggetti privi di caratura criminale, con cui, nel frangente, Catarama non avrebbe concordato la commissione di nessun illecito penale.

3. In data 22/05/2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato, nell'interesse di Catarama, una memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto il rigetto delle conclusioni del Procuratore generale, atteso che i tre fatti contestati al ricorrente avverrebbero in date diverse e con soggetti diversi, in un arco temporale che non potrebbe integrare il reato contestato.

Peraltro, nel caso di Roccaforte, egli non sarebbe un pregiudicato, ma un soggetto segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e, pertanto, non rientrante tra le categorie previste dall'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 (riguardanti i soli soggetti che hanno subito condanne e sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato previsto dall'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione prevista dall'art. 8, comma 4, dello stesso decreto - concernente il divieto, per la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - implica l'abitualità o la serialità di tali comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto 2 J/- nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez, 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, 'urlar°, Rv. 271902-01; Sez. 1, n. 27049 del 9/5/2017, Massimino, Rv. 270635- 01).

Ai fini dell'integrazione della fattispecie, sono, quindi, necessarie «plurime condotte idonee, per intrinseca caratteristica oggettiva, a fondare una frequentazione ripetuta che, fondando il carattere dell'abitualità, possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto» (Sez. 1, n. 27853 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.); di tal che deve escludersi che la violazione del divieto sia integrata da un unico episodio o, anche, da due soli contatti.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la Corte territoriale si è pienamente conformata ai principi enunciati, logicamente valorizzando, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputati, i tre contatti avuti con soggetti pregiudicati dall'odierno imputato, avvenuti in un breve arco temporale; e a cui si aggiungono altri due episodi, di poco successivi, in relazione ai quali Catarama è stato assolto per mancanza di prova dell'elemento soggettivo, ma che sono stati ritenuti, non illogicamente, rilevanti ai fini della conferma dell'abitualità degli incontri, che proprio in quanto ripetuti sono stati ritenuti indicativi di una frequentazione non occasionale e, pertanto, idonei a fondare l'affermazione della consapevolezza, in capo all'imputato, della condizione soggettiva dei suoi interlocutori.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 30/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani in data 25/03/2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 5 mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 75, d.lgs. 159 del 2011, per avere violato gli obblighi imposti con il provvedimento di sorveglianza speciale di P.S. non ottemperando alla prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, essendo stato notato, in data 8/10/2019, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] w (all'epoca gravato da pregiudizi di polizia e già sottoposto a misura di prevenzione), in data 9/10/2019, di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura dell'avviso orale e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA] (pregiudicato). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Catarama per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei ,limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che i Giudici territoriali abbiano errato nella valutazione del quadro probatorio, giungendo a condannare l'imputato per tre soli episodi di violazione del divieto di non associarsi a soggetti condannati; episodi connotati da occasionalità, brevità degli incontri, avvenuti in un tempo relativamente concentrato e in una piccola cittadina, con soggetti privi di caratura criminale, con cui, nel frangente, Catarama non avrebbe concordato la commissione di nessun illecito penale. 3. In data 22/05/2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato, nell'interesse di Catarama, una memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto il rigetto delle conclusioni del Procuratore generale, atteso che i tre fatti contestati al ricorrente avverrebbero in date diverse e con soggetti diversi, in un arco temporale che non potrebbe integrare il reato contestato. Peraltro, nel caso di Roccaforte, egli non sarebbe un pregiudicato, ma un soggetto segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e, pertanto, non rientrante tra le categorie previste dall'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 (riguardanti i soli soggetti che hanno subito condanne e sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato previsto dall'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione prevista dall'art. 8, comma 4, dello stesso decreto - concernente il divieto, per la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - implica l'abitualità o la serialità di tali comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto 2 J/- nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez, 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, 'urlar°, Rv. 271902-01; Sez. 1, n. 27049 del 9/5/2017, Massimino, Rv. 270635- 01). Ai fini dell'integrazione della fattispecie, sono, quindi, necessarie «plurime condotte idonee, per intrinseca caratteristica oggettiva, a fondare una frequentazione ripetuta che, fondando il carattere dell'abitualità, possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto» (Sez. 1, n. 27853 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.); di tal che deve escludersi che la violazione del divieto sia integrata da un unico episodio o, anche, da due soli contatti. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la Corte territoriale si è pienamente conformata ai principi enunciati, logicamente valorizzando, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputati, i tre contatti avuti con soggetti pregiudicati dall'odierno imputato, avvenuti in un breve arco temporale; e a cui si aggiungono altri due episodi, di poco successivi, in relazione ai quali Catarama è stato assolto per mancanza di prova dell'elemento soggettivo, ma che sono stati ritenuti, non illogicamente, rilevanti ai fini della conferma dell'abitualità degli incontri, che proprio in quanto ripetuti sono stati ritenuti indicativi di una frequentazione non occasionale e, pertanto, idonei a fondare l'affermazione della consapevolezza, in capo all'imputato, della condizione soggettiva dei suoi interlocutori. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec
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