CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 03491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8640/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] n. 84/2020 depositata il 14/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], tunisino, ricorre per cassazione contro il provvedimento col quale il giudice di pace di Trapani ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dalla locale prefettura; deduce quattro motivi, illustrati da memoria; il prefetto di Trapani e il Ministero dell’interno non hanno svolto difese. Considerato che: I. -il ricorso è inammissibile nella parte coinvolgente il Ministero dell’interno (v. per tutte, tra le più recenti, Cass. Sez. 1 n. 27555-22); va invece esaminato in rapporto alla Prefettura, unica passivamente legittimata; II. –il ricorrente deduce i seguenti motivi: (i) violazione degli artt. 14 del t.u. imm. e della direttiva 2008/115-CE e 111 cost. e motivazione apparente del provvedimento impugnato; (ii) violazione degli artt. 13 e 14 del t.u. imm., 13 cost. e 5 Cedu per illegittimità del trattenimento dal 18 giugno 2020 al 3 luglio 2020 a motivo della sottoposizione alla quarantena obbligatoria per il Covid-19, con conseguente tardività del decreto di espulsione; (iii) violazione degli artt. 10 e 13 del t.u. imm. per erroneità dell’espulsione quanto ai presupposti di fatto; (iv) violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 111 cost., 14 del t.u. imm. e della direttiva 2008/115-CE per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di annullamento del decreto di espulsione per erroneità dei presupposti di fatto;III. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente, è in parte inammissibile e in parte infondato, essendo sufficiente integrare la motivazione del provvedimento del giudice di pace; IV. –preliminarmente va osservato che nel corpo dell’esposizione il ricorrente ha riportato l’esatto contenuto del ricorso a suo tempo proposto contro il decreto di espulsione; si apprende che nella sostanza egli si era affidato a due rilievi: (a) l’illegittimità del trattenimento per il periodo di quarantena per ragioni sanitarie legate all’emergenza da Covid-19, (b) l’insussistenza dei presupposti di fatto della misura espulsiva, stante la ricorrenza semmai di quelli, diversi, del respingimento differito (art. 10, secondo comma, lett. b), del t.u. imm.); V. -il ricorrente denunzia che il provvedimento del giudice di pace sia carente di motivazione, poiché codesto non avrebbe affatto esaminato i riferiti profili, se non in modo apparente; lamenta inoltre che vi sia stata sui profili stessi un’omissione di pronuncia; lamenta infine, e in ogni caso, che il provvedimento di rigetto dell’opposizione sia errato in considerazione della rilevanza delle tesi esposte: questo perché lo straniero che, pur privo dei requisiti per l'ingresso in Italia, è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello stato per necessità di pubblico soccorso non va soggetto a espulsione ma semmai a respingimento, mancando il presupposto dell’ingresso in sottrazione ai controlli di frontiera; VI. - può convenirsi sulla carenza di motivazione dell’ordinanza nella parte in iure, ma tale carenza non rileva potendo essere colmata da questa Corte; non può invece convenirsi sull’omissione di pronuncia; il vizio di omessa pronuncia afferisce al contenuto decisorio del provvedimento, non alla più o meno completa verifica delle argomentazioni spese dal ricorrente a sostegno dell’opposizione, e il provvedimento in esame ha deciso sull’opposizione respingendola integralmente; va ricordato che nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione il sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria è limitato alla verifica del presupposto dell'espulsione stessa (già Cass. Sez. 1 n. 28869-05 cui adde Cass. Sez. 1 n. 12864 - 06, Cass. Sez. U n. 22217 - 06, Cass. Sez. U 22221-06; dopodiché conf. Cass. Sez. 1 n. 18432 - 10, Cass. Sez. 6-1 n. 12976-16, Cass. Sez. 6-1 n. 15676-18, Cass. Sez. 2 n. 18788-20) che comprende anche la valutazione delle condizioni di inespellibilitàdel cittadino straniero (cfr. Cass. Sez. VI-1 5750-17; Cass. Sez. I 7829-19 e Cass. Sez. 1 28201.21) ; mentre il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio rispetto a una verifica di tal genere; per integrare il detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; ciò accade quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda che siano autonomamente apprezzabili, ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato esame di alcune delle argomentazioni della parte, soprattutto dinanzi all’opposizione contro un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, integra un vizio di natura eventualmente diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (v. già Cass. Sez. 1 n. 3388-05); ne segue che il vizio di omessa pronuncia non è punto denunziabile nel caso concreto, mentre lo è il vizio di motivazione; VII. - solo che il vizio di motivazione non possiede, sempre nel caso, una concreta efficacia causale, poiché la motivazione nella parte in iurepuò essere corretta in questa sede ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.e, di c ontro , il presupposto di fatto della misura espulsiva emerge dalla pur sintetica motivazione del giudice di pace;a fronte di esso le tesi sostenute dal ricorrente sono infondate giuridicamente; VIII. -questa Corte ha chiarito che l'art. 1, lett. d), del d.l. n. 19 del 2020 - che ha imposto l'adozione per tutti i cittadini provenienti da aree ubicate al di fuori del territorio nazionale di una quarantena precauzionale - non ha introdotto una misura limitativa della libertà personale; essa ha ridotto esclusivamente la libertà di circolazione sul territorio dello stato, libertà, che, a norma dell'art. 16 cost., può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2022; ne consegue che nel caso in cui la quarantena precauzionale sia stata disposta per un cittadino extracomunitario privo del titolo di soggiorno che sia sbarcato sulle coste italiane e trasferito in condizioni di isolamento per quattordici giorni, il periodo di isolamento non può essere computato quale periodo di trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 del d. lgs. n. 286 del 1998 (cfr.Cass. Sez. 1 n. 21612 - 22); a tale insegnamento va data continuità; IX. - ora l la fattispecie alla base della previsione è ancorata all'ingresso clandestino nel territorio dello Stato con sottrazione ai controlli di frontiera; il ricorrente assume che tale fattispecie non si sarebbe realizzata perché egli era stato soccorso in mare da un natante “verosimilmente” della marina italiana; nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha quindi richiamato l’ordinanza con la quale questa Corte ha cassato il provvedimento del medesimo giudice di pace di Torino che aveva prorogato il suo periodo di trattenimento presso il centro Brunelleschi (Cass. Sez. 1 n. 5402-22);X. -va detto però che in quella sede si discuteva unicamente della proroga del trattenimento, e ciò rende difficile comprendere la pertinenza della motivazione al caso dell’espulsione; a ogni modo l’assunto del ricorrente resta ancorato all’affermazione che lo straniero privo dei requisiti per l'ingresso in Italia, ove sia stato temporaneamente ammesso nel territorio dello stato per necessità di pubblico soccorso, non può essere espulso senza che sia emesso un provvedimento direspingimento differito; ma, in disparte ogni considerazione in ordine al fondamento giuridico di questa tesi, è decisivo osservare che essa è basata su un datostorico che dal provvedimento gravato non risulta ; il ricorrente assume di non essersi "sottratto ai controlli di frontiera" essendo stato assoggettato, invece, a controllo in occasionale svolgimento di un’operazione di soccorso marittimo della marina italiana; la circostanza che ciò sia accaduto,e che egli sia stato ammesso all’entrata in Italia in forza di documenti identitari regolari, è un fatto che cozza con la ricostruzione operata dal giudice di pace; il quale – seppure sinteticamente – ha invece specificato che il ricorrente era “sbarcato illegalmente in territorio italiano”; è dunque assertivo sostenere che egli fosse stato soccorso in mare da una nave –oltre tutto “presumibilmente della marina italiana”, come con certo qual grado di approssimazione si dice nel ricorso, a pag. 2; la sottostante tesi implica, per questa parte, distinti accertamenti di fatto, in contrasto con quanto stabilito dal giudice del merito; e come tale non può trovare ingresso in questa sede; XI. -non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 de