CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 25645/2024
Testo disponibile della fonte
o oggetto dell’ingiunzione di pagamento (per euro 10.454,02), credito originato da un contratto bancario di finanziamento personale, l’adito Tribunale di Siracusa – avendo l’opponente sostenuto l’insussistenza del credito anzidetto, tra l’altro e segnatamente, per la asserita falsità delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento – ha disposto, con ordinanza depositata il 12 luglio 2024, il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bisc.p.c., per la risoluzione della seguente questione di diritto , rilevata d’ufficio: «Se la falsità delle sottoscrizioni di un contratto bancario stipulato nel rispetto degli obblighi di identificazione del cliente, sanciti dagli artt. 15, 18 e 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, possa farsi valere nelle forme del disconoscimento di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c., con la conseguenza che l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato incombe su chi vanti diritti in forza di esso, o se, invece, dovendosi attribuire al soggetto incaricato dell’identificazione del cliente la qualifica di “pubblico ufficiale”, occorra la proposizione della querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. cod. proc. civ., con il conseguente diverso atteggiarsi dei carichi probatori». 2. - L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 15724del 2024. 3. - Il giudice rimettente osserva , in punto di rilevanza della proposta questione interpretativa, che il contratto di finanziamento reca l’espressa attestazione, resa dal soggetto incaricato dell’identificazione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2007, che le sottoscrizioni delcontraente sono state “apposte personalmente dal richiedente”, che le stesse sono “vere e autentiche”, e che “in base alla documentazione raccolta non ci sono elementi da far supporre che il beneficiario effettivo sia altro soggetto diverso da quelli da me identificati”, essendo, altresì, allegata al contratto copia della carta d’identità e della tessera sanitaria delcontraente stesso. Il giudice a quo evidenzia, quindi, che, n on avendo la società opposta , a fronte del disconoscimento del contraente,avanzato istanza di verificazione delle sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 216 c.p.c., l’adesione all’una o all’altra opzione interpretativa di cui al quesito pregiudiziale comporterebbe “conseguenze esiziali sulla decisione della controversia”. Se, infatti, si ritengache il contratto bancario, sebbene stipulato nell’osservanza degli obblighi di adeguata verifica di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, abbia natura di mera “scrittura privata”, l’assenza di una istanza di verificazione delle sottoscrizioni verrebbe ad elidere l’efficacia probatoria del contratto, non più idoneo a sostenere la pretesa creditoria azionata in via monitoria. Diversamente, ove si reputi che il soggetto tenuto agli obblighi di identificazionee di verifica dell’identità del cliente eserciti una potestà certificativa e, dunque, rivesta una qualifica pubblicistica (art. 357, comma secondo, c.p.), il contratto bancario costituirebbe una scrittura privata con sottoscrizione autenticata(art. 2703 c.c.), la cui contestazione andrebbe effettuata con apposito giudizio di falso (art. 2702 c.c.). 4. - Il Tribunale di Siracusa sostiene che il quesito pregiudiziale è di solo diritto e “presenta gravi difficoltà interpretative”, non risolte in sede di legittimità, ove non si registrano precedenti in media res. 4.1. -Il giudice a quo rammenta l’evoluzione della giurisprudenza penale della Corte di cassazione in ordine alla questione dell’attribuzione della qualifica pubblicistica ai dipendenti degli istituti di credito, ponendo in rilievo che il maturato contrasto in materia è stato poi superato, a seguito del d.P.R. n. 350 del 1985, di attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780/CEE, nel senso che “l’attività di raccolta ed esercizio del credito è svolta in regime tipicamente privatistico, ragion per cui ai dipendenti di tali enti non è attribuibile alcuna qualifica pubblicistica (Cass., Sez. Un., n. 9863 del 28.02.1989- 07.07.1989;Sez. Un, n. 8342 del 23.05.1987-16.07.1987)”.Ciò nonostante –soggiunge il rimettente – alcune decisioni più recenti (Cass., Sez. VI, n. 39397 del 10.10.2007-24.10.2007)hanno continuato a riconoscere “natura di diritto pubblico all’attività degli enti creditizi esulante dalla gestione economica, come quella svolta in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario svolta da tali soggetti in sostituzione di enti pubblici economici”, attribuendo, pertanto, ai dipendenti la qualifica di “pubblici ufficiali”.E, tuttavia, precisa ancora il giudice a quo, nella specie “ non viene certo in rilievo un’attività degli enti creditizi svolta in sostituzione di enti pubblici economici”. Il Tribunale di Siracusasostiene, comunque, che il richiamat o quadro giurisprudenziale, pur potendo costituire “un utile supporto interpretativo”, non si presenta dirimente ai fini della soluzione, restando aperta la via a due “antitetiche interpretazioni” della disciplina dettata, in particolare, dagli artt. 15, 18 e 19 del d.lgs. n. 231 del 2007, (nel testo precedente le modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, applicabile ratione temporis al contratto oggetto di causa, stipulato il 23.01.2015). 4.2. - Tale fonte normativa, attuativ a della direttiva 2005/60/CE (c.d. “terza direttiva antiriciclaggio”), è volta al rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto delle operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 3), avendo pertanto implementato gli obblighi di c.d. “adeguata verifica” della clientela a carico degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria (come definiti dall’art. 11), in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, tra i quali si annovera l’instaurazione di rapporti continuativi (art. 15, comma 1, lett. a). In siffatta ottica,quindi, è posto sugli intermediari finanziari l’obbligo di procedere, prima di instaurare un rapporto continuativo (quale, ad esempio, un contratto di finanziamento), all’identificazione e alla verifica dell’identità del cliente, alla presenza di quest’ultimo e previa acquisizione di un documento d’identità in corso di validità[artt. 18, comma 1, lettere a) e b) e 19, comma 1, lett. a)]. Obblighi che, in assenza del cliente, vanno assolti mediante l’acquisizione dei relativi dati identi ficativi risultanti da atti pubblici,scritture private autenticate, certificati qualificati idonei alla generazione di una firma digitaleo da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana [art. 28, comma 3, lettere c) e d)].5. -Il rimettente evidenzia che una prima opzione ermeneutica è quella che esclude che gli intermediari finanziari possano assumere la qualifica di “ pubblici ufficiali”, svolgendo essi “un’attività meramente materiale non caratterizzata dai poteri tipici della pubblica funzione” e ciò anche per l’assenza di “precise coordinate, di rango legislativo o amministrativo, che assegnino al soggetto operante nel settore dei finanziamenti, l’esercizio, anche delegato, delle funzioni pubblicistiche”. 6. - Un a tesi, questa, che il Tribunale di Siracusa ritiene , però, non “ del tutto condivisibile”, giacché mancherebbe di “interrogarsi sulle finalità e sulla logica di contesto della normativa appena richiamata”, la quale parrebbe “innestare, nella tradizionale dimensione privatistica dell’attività di esercizio del credito, una serie di attività di stampo schiettamente pubblicistico, in quanto funzionali ad un’azione comunitaria di protezione dei sistemi finanziari dei singoli Stati membri (cfr. considerando n. 2, direttiva 2005/60/CE), attuata, a livello interno, mediante l’adozione di concrete misure di prevenzione e contrasto delle operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 3, d.lgs. n. 231/2007; cfr., altresì, considerando n. 46, direttiva 2005/60/CE)”. In tale prospettiva, la identificazione del cliente non avrebbe un carattere di mera collaborazione degli intermediari finanziari al fine di conseguire gli obiettivi comunitari, macostituirebbe, invece, “ oggetto di uno specifico obbligo legale (artt. 15 e 18), in qualche misura procedimentalizzato (art. 19), e penalmente sanzionato (art. 55)”. E proprio il citato art. 19, nel disciplinare il quomododell’attività di identificazione del cliente, sebbene non la qualifichi “expressis verbis …in termini di potestà certificativa”, parrebbe, però, “ ricalcare, nella sostanza, la disciplina recata, in tema di autentica amministrativa delle sottoscrizioni, dall’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, secondo cui “il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante”, e, più in generale, dall’art.2703 c.c., che attribuisce l’efficaciaprobatoria privilegiata di cui all’art. 2702 c.c. alle scritture private per le quali un notaio o un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza da parte di soggetto di cui egli abbia previamente accertato l’identità”. Peraltro, soggiunge il rimettente, gli obblighi di identificazione della clientela si considerano assolti, anche senza la presenza fisica del cliente(art. 28) e l’equiparazione “dell’attività di identificazione svolta in presenza a quella svolta in assenza del cliente, ma sulla scorta di dati identificativi desumibili da fonti di sicura efficacia fidefacente”, sembra “confortare ulteriormente la tesi della natura certificativa dell’attività di identificazione svolta dagli intermediari finanziari”, cui la previsione “di un’apposita fattispecie delittuosa per il caso d’inosservanza degli obblighi di identificazione del cliente”(art. 55, comma 1) dà significativa conferma . 7. - Il Tribunale di Siracusa afferma , infine, che la questione oggetto del rinvio pregiudiziale “non è meramente sporadica”, poiché la tematica della falsità delle sottoscrizioni apposte su un contratto bancario ha dato luogo ad un contenzioso nutrito, come testimoniato dai numerosi procedimenti già decisi dallo stesso Ufficio giudiziario. 8. -Non s ussistono le condizioni richieste dall’art. 363 - bis c.p.c. per dare ingresso al rinvio pregiudiziale. 8.1. -Non è, anzitutto, ravvisabile, allo stato, il requisito della rilevanza della questione in funzione della decisione, anche parziale, del giudizio a quo (n. 1 dell’art. 363 - bis c.p.c.). L’alternativa effettuale sul piano delle difese azionabili dalla società opposta – verificazione delle sottoscrizioni exart. 216 c.p.c. oppure querela di falso ex art. 221 c.p.c. - che pone il quesito interpretativo in ragione de ll’attribuzione, o meno, della qualifica di pubblici ufficiali agli incaricati dell’identificazione del clienteai sensi del d.lgs. n. 231 del 2007, non è attualerispetto allo stato del giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. in corso, giacché la società opposta, che non ha avanzato tempestivamente l’istanza di verificazionedelle sottoscrizioni disconosciute ( istanza che , dunque, non potrebbe più proporre), nonha, comunque, proposto nemmeno la querela di falso . Il rimettente ha, dunque, disposto prematuramente il rinvio pregiudiziale, il cui esitonon avrebbe incidenza alcuna sui già definiti termini in cui, al momento,la causa dovrebbe essere decisa. 8.2. -Né, in ogni caso, è apprezzabile la grave difficoltà interpretativa che deve connotare la questione oggetto del rinvio pregiudiziale(n. 2 dell’art. 363-bisc.p.c.).Il giudice a quoassume che la questione è stata oggetto di decisione in altri giudizi trattati dallo stesso Tribunale di Siracusa, senza, tuttavia, dare contezza degli esiti di tali decisioni e, dunque, di posizioni effettivamente divergenti tra i giudici del medesimo Tribunale. L’ordinanza di rimessione, inoltre,non dà evidenza di contrasti giurisprudenziali che , sul proposto ques ito interpretativo , siano in sorti al di fuori del circondario , né è tratteggiato un qualche percorso di approfondimento dottrinale che possa essere di orientamento per la soluzione del dubbio ermeneutico. Né, peraltro, il giudice a quo mette in discussione il contesto di sistema nel quale si colloca la questione pregiudiziale, ossia gli approdi della giurisprudenza penale di questa Corte sul tema della ascrivibilità, o meno, della qualifica di pubblico ufficiale ai dipendenti degli istituti di credito, essendo ben consapevole di un orientamento coeso in ordine all’insussistenza di una siffatta qualificazione. In definitiva, il Tribunale rimettente offre soltanto una astratta rappresentazione tra due opzioni interpretative che, però,è prospettazione che non si presta, di per sé, ad integrare il requisito della grave difficoltà interpretativa tale da sollecitare questa Corte ad una soluzione nomofilattica della questione , essendo affatto carente una effettiva maturazione del dibattito ermeneutico sul punto. Come già precedentemente posto in rilievo (da ultimo, decreto n. 7409 del 15 aprile 2024),la grave difficoltà interpretativa non è conseguenza necessitata della presenza di soluzioni contrapposte ed implicanti operazioni ermeneutiche differenti , poiché, altrimenti, il rinvio pregiudiziale sarebbe impropriamente rivolto a conseguiresoltanto un avallo interpretativo dalla Corte di cassazione diretto a preservare la decisione del rimettente da una diversa lettura ed applicazione delle norme ad opera del giudice dell’impugnazione. Ed infatti, diversamente opinando, ogni questione interpretativa dovrebbe dirsi passibile di essere sottoposta, tramite l’istituto di cui all’art. 363-bisc.p.c., alla decisione della Corte di cassazione, finendo con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice. 10. - Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Visto l’art. 363-bisc.p.c., dichiara in ammissibile il rinv