CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 1969
Cassazione n. 39408/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1969 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 14 settembre 2016, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1), 223, comma 1, legge fall., e 99, comma secondo, cod. pen., irrogando al Carraro, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 157, cod. pen., e 129, cod. proc. pen., per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, è manifestamente infondata, in quanto l'asserita inosservanza è palesemente smentita dagli atti processuali. Al riguardo, si evidenzia che nella proposta di concordato, pur essendo state applicate le circostanze attenuanti in misura prevalente, è stata comunque ritenuta sussistente la recidiva specifica infraquinquennale, la quale, ai sensi degli artt. 99, comma secondo, 161, comma secondo, ha determinato un aumento della metà del tempo necessario a prescrivere e, in ogni caso, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. ù 11" P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammend