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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13034/2026

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n Randazzo(CT), Via A. Musco n° 35, P.I. 04288020870, in persona del legale rapp.tepro-tempore, rapp.to, difeso, per procura in calce al ricorso dagli Avv.tiDavide [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64H17 C351G – PEC:davide.dipaola @ pec.ordineavvocaticatania.it [OSCURATO:TELEFONO] con studioin Catania via Etnea 289) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Patti (C.F.

STR PLA65L11 I199R PEC: avvocatopaolostarvaggi @ pec.giuffre.it - [OSCURATO:TELEFONO], con studio in S.Agata di Militello (ME) [OSCURATO:PERSONA] 3/E), iquali dichiarano di voler ricevere le notificazioni relative al presentegiudizio ai seguenti indirizzi PEC indicati nel Reginde: davide.dipaola @pec.ordineavvocaticatania.it e avvocatopaolostarvaggi @ pec.giuffre.it.RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] di Catania, in persona del DirettoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Catania, Via S. Maria LaGrande n. 5, Cod.

Fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 59H45 C351S, per procura in calce alpresente atto e giusta deliberazione n. 1652 del 04 novembre 2021,Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026elettivamente domiciliata in Catania, Via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso laU.O.C. [OSCURATO:PERSONA] dell’Azienda. [OSCURATO:TELEFONO]; Pec: filippa.morina @pec.ordineavvocaticatania.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 499 depositata l’8marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] indicato in intestazione, sulla premessa che l’Aziendasanitaria provinciale (ASP) di Catania aveva praticato una illegittimadecurtazione sulle tariffe dovute per le prestazioni di analisi erogate nelperiodo tra gennaio e dicembre 2009, otteneva un decreto ingiuntivocontro l’Azienda per euro 41.335,89, ma se lo vedeva opporredall’intimata.L’adito Tribunale di Catania accoglieva l’opposizione e la sentenza di primogrado, appellata dal Laboratorio, veniva confermata dalla Corte territorialedella stessa città con la decisione indicata in epigrafe, con la qualevenivano poste a carico del Laboratorio le spese di lite, in ragione dellasua soccombenza.2.- Per quanto qui ancora rileva, la Corte di merito riteneva priva di pregiola tesi del Laboratorio, secondo la quale la fondatezza della domandaavrebbe dovuto essere giudicata in riferimento al momento della suaproposizione, donde, a suo dire, l’irrilevanza del Decreto Assessoriale (DA)n° 170/2013, col quale era stato disposto il recupero dello sconto previstodall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n° 296/2006, non praticatoalle Asp siciliane per effetto delle ordinanze del [OSCURATO:PERSONA] – Palermo con lequali era stata sospesa l’applicazione della predetta decurtazione.Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026Per contro, il giudizio di opposizione a decreto monitorio non aveva adoggetto la legittimità del monitum, ma il rapporto di credito-debito traopponente ed opposto.Sempre secondo la Corte di merito, neppure era disapplicabile il DA n°1977/2007 (col quale l’Assessorato alla sanità aveva recepito il tariffariostatale) in quanto la disapplicazione, richiesta dal Laboratorio, implicava inrealtà un sindacato in via principale dell’atto amministrativo.Contrariamente all’assunto dell’appellante, il DA n° 170/2013 non avevaeffetto retroattivo, essendosi limitato a constatare che i motivi cheavevano indotto l’Assessorato a sospendere il recepimento in Sicilia deltariffario statale (ossia alcune ordinanze di sospensione emesse dal TarSicilia – Palermo) erano venuti meno per effetto della definizione, in sensofavorevole alla Regione, delle liti pendenti davanti al Giudiceamministrativo.3.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione ilLaboratorio, affidando il gravame a cinque motivi illustrati da memoria.Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, concludendo per l’inammissibilitàe, comunque, per il rigetto dell’impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.,il Laboratorio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma796, lett. o), della legge n° 296/2006, dell’art. 1, comma 170, della leggen° 311/2004, dell’art. 8-sexies del d.lgs. n° 502/1992 e del d.l. n°248/2007, nonché violazione dell’art. 113 cod. proc. civ.La Corte non avrebbe considerato che, per effetto del d.l. n° 248/2007, losconto tariffario era applicabile solo per gli anni 2007 e 2008, non dunqueper il 2009 nel quale erano state rese le prestazioni oggetto di lite: dondel’illegittimità del DA 29 agosto 2007 n° 1745 e del DA 28 settembre 2007Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026n° 1977 che avevano disposto l’applicazione dello sconto ex art. 1, comma796, lettera o), della legge n° 296/2006 a far tempo dal 1° gennaio 2007,senza alcuna limitazione temporale.Tale conclusione era stata peraltro recepita da Cons. stato, sez.

III, 24giugno 2021 n° 4843, con la quale era stato deciso il ricorso proposto dalLaboratorio [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e da numerosi altri ricorrentinel senso che lo sconto tariffario era applicabile solo sino al 31 ottobre2008.5.- Prima di scendere nel merito del motivo conviene rammentare la notae travagliata vicenda normativa e giudiziaria siciliana delle tariffe per leprestazioni sanitarie e ambulatoriali, in particolare negli anni dal 2007 al2013 (sulla quale è dato registrare anche un precedente specifico diquesta Corte: Cass., sez.

II, 18 settembre 2023, n° 26747).A seguito della modifica dell’art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre2004 n° 311, avvenuta ad opera dell’art. 1, comma 796, lettera o), dellalegge n° 296/2006), e dell’introduzione, sempre per mezzo della citatalettera o), dello sconto del venti percento sulle prestazioni di diagnosticadi laboratorio, l’Assessorato alla sanità della Regione siciliana emise ilDecreto 29 agosto 2007 n° 1745, col quale dispose che a far data dal 1°gennaio 2007, nell'ambito del territorio della Regione siciliana trovasseroapplicazione gli sconti tariffari indicati nell'art. 1, comma 796, lettera o),della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Successivamente, a seguito del “Piano di contenimento e diriqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009” tra Stato eRegioni del 28 settembre 2006, sottoscritto il 31 luglio 2007, col quale siprevedeva l’applicazione nella Regione siciliana, a far data dal 1° ottobre2007, del decreto del Ministero della salute emesso di concerto con ilMinistero dell'economia e delle finanze il 12 settembre 2006, l’Assessoratoalla sanità emise il Decreto 28 settembre 2007 n° 1977, disponendo chein attuazione del Piano sopra indicato trovassero applicazione le tariffeNumero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026massime per le prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dall’art. 3del d.m. 12 settembre 2006.Numerosi ricorsi vennero proposti dagli erogatori privati avverso il DA n°1977/2007 e il [OSCURATO:PERSONA] – sezione di Palermo – sospeseprovvisoriamente l’efficacia del menzionato Decreto assessoriale(ordinanze n° 143/08, 150/08, 151/08 e 152/08, tutte del 29 gennaio2008).Dal canto suo, l’Assessorato alla Sanità della Sicilia – ritenendo, nellemore della definizione del giudizio di merito e con riserva di ripetizione, didoversi uniformare al contenuto delle ordinanze cautelari – emise il DA 27febbraio 2008 n° 336, col quale dette atto che “rivivono e trovanoapplicazione” le tariffe regionali precedentemente approvate.Nel frattempo, con sentenza del Consiglio di Stato, sez.

V, 2 marzo 2010,n° 1205, il d.m. 12 settembre 2006 venne annullato per difetto diistruttoria (analogamente a quanto avvenuto per il precedente d.m. 22luglio 1996, anch’esso annullato da Consiglio di stato, sez.

IV, 29 marzo2001, n° 1839, per difetto di istruttoria).Sorte diversa ebbero invece i ricorsi davanti al giudice amministrativoaventi ad oggetto il DA n° 1977/2007, che infatti vennero respinti dal TarSicilia – sezione Palermo – con sentenze n° 62, 63 e 64 del 18 gennaio2011 e con sentenza n° 462 del 14 marzo 2011.Le sentenze n° 64/2011 e n° 462/2011 passarono in giudicato, mentre lesentenze n° 62/2011 e 63/2011 vennero impugnate davanti al Consiglio diGiustizia Amministrativa della Regione siciliana (CGARS) che, però,respinse gli appelli con sentenze 4 giugno 2012 n° 521, 7 settembre 2012n° 728 e 18 settembre 2012 n° 783, osservando che il rapporto tra il DAn° 1977/2007 e l’annullato d.m. 12 settembre 2006 non era configurabilenei termini di un diretto ed immediato rapporto di presupposizione (delsecondo decreto da parte del primo) e nemmeno alla stregua di un rinviomobile, in quanto il primo, da un lato, era stato adottato in attuazione delNumero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026Piano di rientro, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Governo e la Regione,e, dall’altro, la Regione siciliana si era già autovincolata, in forza della suapotestà legislativa concorrente in materia, ad implementare tutti icontenuti di detto accordo in forza dell’art. 24, comma 2, della legge reg.8 febbraio 2007, n° 2.A seguito della definizione del contenzioso davanti al giudiceamministrativo avente ad oggetto il DA n° 1997/2007, l’Assessorato allasanità emise il DA 28 gennaio 2013 n° 170, col quale, preso atto cheerano venute meno le ragioni che lo avevano indotto a sospenderel’applicazione del DA n° 1997/2007 e che, dunque, erano anche venutimeno i presupposti del DA n° 336/2008, ha disposto il ripristino coneffetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n° 1977del 28 settembre 2007 ed ha fatto obbligo alle aziende sanitarie provincialidi procedere al recupero nei confronti delle strutture specialistiche delleeventuali maggiori somme erogate rispetto a quelle che sarebbero statecorrisposte in applicazione del DA n° 1977/2007.Anche il DA n° 170/2013 veniva impugnato davanti al [OSCURATO:PERSONA] –Palermo da numerosi erogatori privati e da Federbiologi e la lite siconcluse in appello con CGARS 6 febbraio 2015 n° 111, con il rigetto delleimpugnazioni e la conferma della legittimità del provvedimento gravato.Un altro gruppo di ricorsi avverso i DA 29 agosto 2007 n° 1745 e 28settembre 2007 n° 1977 erano stati proposti da numerosi soggetti davantial [OSCURATO:PERSONA], le cui decisioni (n° 6804 e n° 6793 del 2018) erano stateimpugnate dai ricorrenti soccombenti davanti al Consiglio di Stato.Quest’ultimo ha quindi definito le liti predette con le già sopra citatesentenze n° 4840 e n° 4843 del 2021, con le quali, per quello che quiinteressa, ha parzialmente accolto l’appello proposto da numerosierogatori privati diretto ad ottenere l’annullamento (tra l’altro) del DA n°170/2013.Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026Per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato ha osservato che l’art. 8,terzo comma, del d.l. 31 dicembre 2007 n° 248, nel testo risultante dallalegge di conversione 28 febbraio 2008 n° 31, ha modificato l’art. 1,comma 170, della legge n° 311/2004 ed ha previsto che alladeterminazione delle tariffe massime per la remunerazione delleprestazioni assistenziali provvede il Ministro della Salute, di concerto colMinistro delle Finanze (sentita la [OSCURATO:PERSONA]Regioni, le Regioni e leProvincie autonome.Il predetto articolo ha inoltre previsto che con “cadenza triennale” siproceda anche all’aggiornamento delle tariffe stesse e che taleadempimento, “in sede di prima applicazione” dovesse avvenire “entro il31 dicembre 2008”.Da tale constatazione il Consiglio di Stato ha fatto discendere chel’operatività dello sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), dellalegge 27 dicembre 2006 n° 296 “per il triennio 2007-2009”, potesseinvece legittimamente applicarsi solo sino al 31 dicembre 2008.6.- Tanto premesso, si può ora passare al merito dei motivi di ricorso.Il giudicato derivante dalle sentenze del Consiglio di Stato n° 4840 e n°4843 – che, al pari delle sentenze emesse dell’autorità giudiziariaordinaria, è disciplinato dall’art. 2909 cod. civ. – non cade affatto sullaindividuazione del periodo (2007-2008, secondo il ricorrente) nel quale losconto previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n°297/2006, è applicabile.È vero che i provvedimenti tariffari sono atti amministrativi col-lettivi ogenerali, espressione di un potere che non può essere esercitato in unsenso per taluni destinatari e in un altro senso per altri, con laconseguenza che la sentenza di annullamento produce effetto anche neiconfronti di soggetti che non sono stati parti del giudizio davanti al giudiceamministrativo.Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tuttavia, è noto che tale giudicato ultra partes è limitato al solo effettocaducatorio, mentre non si estende a quello ordinatorio e conformativo(Cons. stato, Ad.

Plen., 27 febbraio 2019, n° 4).Tanto meno si estendono ai terzi quelle parti della sentenza (come quelleche trattano del periodo temporale di vigenza dello sconto) che fungonoda snodi logici per addivenire alla decisione di annullamento.In ogni caso, il giudicato derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n°4843, interpretabile da questa Corte secondo canoni di logica formale, dicui sono espressione gli artt. 1362 e seguenti del cod. civ. (così Cass.,sez.

I, 19 maggio 2023, n° 13887) non sembra essere nel senso indicatodal ricorrente.La decisione, infatti, al pari della gemella sentenza n° 4080, pur facendoriferimento in alcuni passaggi della motivazione al termine massimo diapprovazione delle nuove tariffe del 31 dicembre 2008, predicaespressamente in altri punti che la riduzione tariffaria si applica all’interotriennio 2007-2009.Inoltre, essa richiama il precedente di Cass., sez.

III, 4 maggio 2018, n°10582, che indiscutibilmente afferma la riferibilità dello sconto al triennioin questione.Esse, dunque, si pongono in continuità con l’orientamento di questa Corte,col quale è stato costantemente ritenuto che lo sconto tariffario previstodall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n° 296/2006 si applica atutte le prestazioni di analisi per il triennio 2007-2009, dunque non solosino al 31 dicembre 2008 (ex multis: Cass., sez.

I, 12 agosto 2024, n°22742, con menzione di altri precedenti).Tale orientamento è inoltre confortato da Corte cost. 94/2009, anch’essaben tenuta presente dalle decisioni n° 4840 e n° 4843, che, purprendendo in considerazione (paragrafo 7.2) l’art. 8 del d.l. n° 248/2007(contenente, come si è visto, la previsione dell’aggiornamento delle tariffein sede di prima applicazione “entro il 31 dicembre 2008”), è sempreNumero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026partita dal presupposto che la norma censurata si riferisse al triennio2007-2009.Occorre, poi, considerare che esse, ove interpretate nel senso indicato dalricorrente, si porrebbero in insanabile contrasto con la stessa legislazioneregionale, la quale, infatti, prevede che le misure di contenimento dellaspesa sanitaria valgano “per il triennio 2007/2009” (art. 24, ventiduesimocomma, della legge reg.

Sicilia 8 febbraio 2007 n° 2).In conclusione, la sentenza del Consiglio di stato n° 4083 (come pure lagemella n° 4080, citata dalla resistente [controricorso pagina 5]) non hanella presente vicenda efficacia di giudicato in punto di limitazione dellosconto al 31 dicembre 2008, con la conseguenza che per l’anno 2009 lesomme provvisoriamente pagate dall’[OSCURATO:PERSONA] agli erogatori privati, inottemperanza alle ordinanze di sospensione emesse dal giudiceamministrativo, ben potevano essere recuperate mediante detrazione suisuccessivi corrispettivi per le prestazioni erogate.Da quanto sopra deriva che, anche ad ammettere la sindacabilità in viaincidentale del DA n° 170, non c’è materia per ritenerlo illegittimo,ovviamente ove lo si intenda riferito al recupero di quanto pagato dall’ASLper i soli anni 2007-2009.Deriva ancora che l’inammissibilità dell’eccezione di efficacia dello scontosino al 31 dicembre 2008, pronunciata dalla Corte alle pagine 9-10 dellamotivazione, non ha avuto effetto decisivo, in quanto la questione èinfondata nel merito.7.- Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3cod. proc. civ., il Laboratorio si duole della violazione dell’art. 113 cod.proc. civ., della violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della leggen° 2248/1865, allegato E, nonché del vizio di ultrapetizione.[OSCURATO:PERSONA] lamenta in particolare che la Corte non abbia disapplicato ilDA n° 1977/2007, ricorrendo tutti i presupposti previsti dagli artt. 4 e 5della legge n° 2248/1865, allegato E, ed essendo tale Decreto illegittimo,Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026come riconosciuto dal Cons. stato, sez.

III, 24 giugno 2021 n° 4843,dunque disapplicabile non via principale, come erroneamente ritenutodalla Corte, ma incidentale.8.- Il motivo è infondato per le ragioni esposte in sede di esame del primomezzo.9.- Col terzo mezzo, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3, 4 e 5 cod.proc. civ., il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’artt.112, 115 e 324 del codice di rito e dell’art. 2909 del cod. civ., nonchéviolazione e falsa applicazione dei principi giuridici in materia di giudicato.La Corte avrebbe omesso di considerare il decreto ingiuntivo n° 616/2013,emesso dal Tribunale di Catania a favore del [OSCURATO:PERSONA] econtro la [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni del 2008, prodotto in giudizio e nonopposto, così omettendo anche di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato,scesa, per effetto di tale decreto, anche sull’inapplicabilità dello sconto alrapporto tra il Laboratorio e l’[OSCURATO:PERSONA].10.- Il motivo è inammissibile.È noto, infatti, che pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto,la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solose la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediantetrascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanzal’inammissibilità del motivo con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909cod. civ. (Cass., sez.

III, 16 gennaio 2025, n° 1041, con menzione di altriprecedenti).Ora, sol che si esamini il motivo, si può agevolmente constatare che essonon solo non riporta il contenuto (e nemmeno lo riassume ex art. 366 n° 6cod. proc. civ.) del ricorso monitorio (asseritamente) passato in giudicato,fatta eccezione per l’indicazione delle parti.Del tutto imprecisato è invece l’oggetto della lite monitoria.Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ne deriva che, non essendo qui possibile accertare quale sia il perimetrodella cosa giudicata derivata dai due provvedimenti sommari, il mezzo siappalesa del tutto inammissibile.11.- Con la quarta doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod.proc. civ., il Laboratorio deduce violazione degli artt. 112 e 113 del codicedi rito e violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Preleggi.La Corte avrebbe accolto l’opposizione a decreto monitorio applicando unadisposizione sopravvenuta, ossia il DA n° 170/2013, in violazione dell’art.11 Preleggi.Inoltre, l’Asp nell’opposizione si sarebbe limitata a chiedere la revoca deldecreto ingiuntivo, sulla scorta del menzionato DA n° 170/2013, quando laquestione della sua legittimità era ancora sub iudice, mentre il decretomonitorio era stato legittimamente emesso quando ancora lo sconto nonpoteva essere applicato in base ai precedenti decreti assessoriali (donde laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ.).12.- Il motivo non può essere condiviso.La Corte non ha affatto applicato retroattivamente un provvedimentoamministrativo, ma si è limitata a constatare che la sospensione dellosconto, disposta dall’Assessorato alla sanità della Sicilia con DA n° 336 del27 febbraio 2008 (facendo “rivivere” i precedenti tariffari) a seguito delleordinanze del [OSCURATO:PERSONA] (sopra menzionate), era venuta meno a seguitodella definizione dei giudizi, sicché per il 2009 (anno delle prestazioni percui è lite) le tariffe avrebbero dovuto essere pagate nella misura del ventipercento in meno, come previsto dall’art. 1, comma 769, lettera o), dellalegge n° 296/2006.Del tutto infondato è, infine, il profilo della legittima emissione del decretoingiuntivo, non solo perché, come ha chiarito la Corte di merito, il giudiziodi opposizione non ha ad oggetto la legittimità del decreto stesso, maanche perché, per quanto chiarito ai precedenti paragrafi, la pretesaNumero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026creditoria azionata in via sommaria era già insussistente al momento deldeposito del ricorso (7 luglio 2011).13.- Col quinto mezzo il ricorrente lamenta la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorso monitorio erastato presentato nel vigore del DA n° 336/2008, il quale avrebbe caducatol’efficacia dei DA n° 1977 e n° 1945 in materia di decurtazioni tariffarie,mentre solo nel 2013 sarebbe stato emesso il DA n° 170/2013, peraltroannullato dal Consiglio di Stato.Tribunale e Corte avrebbero, dunque, dovuto pronunciare lacompensazione delle spese del processo.Inoltre, gli importi liquidati in primo e secondo grado andavano mantenutientro i minimi tariffari, avuto riguardo al valore della lite.14.- Il mezzo è del tutto inammissibile.La Corte, nel regolare le spese, ha preso atto della “infondatezza di tutti imotivi di appello” (sentenza pagina 11), facendo, dunque, correttaapplicazione del principio di soccombenza (art. 91, primo comma, cod.proc. civ.), sicché non c’era alcuna ragione per pronunciare lacompensazione delle spese di lite.Infine, del tutto generica è la doglianza concernente l’applicazione deiminimi tariffari.15.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusionedelle spese della presente lite in favore della controricorrente, per la cuiliquidazione – fatta in base al valore della lite (euro 41,3 mila) ed al d.m.n° 55 del 2014 – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, ove dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistentele spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensied euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese inragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti.

Dà atto della sussistenzadei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto delpresidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio delcontributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 22 aprile 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Randazzo(CT), Via A. Musco n° 35, P.I. 04288020870, in persona del legale rapp.tepro-tempore, rapp.to, difeso, per procura in calce al ricorso dagli Avv.tiDavide [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64H17 C351G – PEC:davide.dipaola @ pec.ordineavvocaticatania.it [OSCURATO:TELEFONO] con studioin Catania via Etnea 289) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Patti (C.F. STR PLA65L11 I199R PEC: avvocatopaolostarvaggi @ pec.giuffre.it - [OSCURATO:TELEFONO], con studio in S.Agata di Militello (ME) [OSCURATO:PERSONA] 3/E), iquali dichiarano di voler ricevere le notificazioni relative al presentegiudizio ai seguenti indirizzi PEC indicati nel Reginde: davide.dipaola @pec.ordineavvocaticatania.it e avvocatopaolostarvaggi @ pec.giuffre.it.RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] di Catania, in persona del DirettoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Catania, Via S. Maria LaGrande n. 5, Cod. Fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 59H45 C351S, per procura in calce alpresente atto e giusta deliberazione n. 1652 del 04 novembre 2021,Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026elettivamente domiciliata in Catania, Via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso laU.O.C. [OSCURATO:PERSONA] dell’Azienda. [OSCURATO:TELEFONO]; Pec: filippa.morina @pec.ordineavvocaticatania.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 499 depositata l’8marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] indicato in intestazione, sulla premessa che l’Aziendasanitaria provinciale (ASP) di Catania aveva praticato una illegittimadecurtazione sulle tariffe dovute per le prestazioni di analisi erogate nelperiodo tra gennaio e dicembre 2009, otteneva un decreto ingiuntivocontro l’Azienda per euro 41.335,89, ma se lo vedeva opporredall’intimata.L’adito Tribunale di Catania accoglieva l’opposizione e la sentenza di primogrado, appellata dal Laboratorio, veniva confermata dalla Corte territorialedella stessa città con la decisione indicata in epigrafe, con la qualevenivano poste a carico del Laboratorio le spese di lite, in ragione dellasua soccombenza.2.- Per quanto qui ancora rileva, la Corte di merito riteneva priva di pregiola tesi del Laboratorio, secondo la quale la fondatezza della domandaavrebbe dovuto essere giudicata in riferimento al momento della suaproposizione, donde, a suo dire, l’irrilevanza del Decreto Assessoriale (DA)n° 170/2013, col quale era stato disposto il recupero dello sconto previstodall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n° 296/2006, non praticatoalle Asp siciliane per effetto delle ordinanze del [OSCURATO:PERSONA] – Palermo con lequali era stata sospesa l’applicazione della predetta decurtazione.Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026Per contro, il giudizio di opposizione a decreto monitorio non aveva adoggetto la legittimità del monitum, ma il rapporto di credito-debito traopponente ed opposto.Sempre secondo la Corte di merito, neppure era disapplicabile il DA n°1977/2007 (col quale l’Assessorato alla sanità aveva recepito il tariffariostatale) in quanto la disapplicazione, richiesta dal Laboratorio, implicava inrealtà un sindacato in via principale dell’atto amministrativo.Contrariamente all’assunto dell’appellante, il DA n° 170/2013 non avevaeffetto retroattivo, essendosi limitato a constatare che i motivi cheavevano indotto l’Assessorato a sospendere il recepimento in Sicilia deltariffario statale (ossia alcune ordinanze di sospensione emesse dal TarSicilia – Palermo) erano venuti meno per effetto della definizione, in sensofavorevole alla Regione, delle liti pendenti davanti al Giudiceamministrativo.3.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione ilLaboratorio, affidando il gravame a cinque motivi illustrati da memoria.Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, concludendo per l’inammissibilitàe, comunque, per il rigetto dell’impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.,il Laboratorio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma796, lett. o), della legge n° 296/2006, dell’art. 1, comma 170, della leggen° 311/2004, dell’art. 8-sexies del d.lgs. n° 502/1992 e del d.l. n°248/2007, nonché violazione dell’art. 113 cod. proc. civ.La Corte non avrebbe considerato che, per effetto del d.l. n° 248/2007, losconto tariffario era applicabile solo per gli anni 2007 e 2008, non dunqueper il 2009 nel quale erano state rese le prestazioni oggetto di lite: dondel’illegittimità del DA 29 agosto 2007 n° 1745 e del DA 28 settembre 2007Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026n° 1977 che avevano disposto l’applicazione dello sconto ex art. 1, comma796, lettera o), della legge n° 296/2006 a far tempo dal 1° gennaio 2007,senza alcuna limitazione temporale.Tale conclusione era stata peraltro recepita da Cons. stato, sez. III, 24giugno 2021 n° 4843, con la quale era stato deciso il ricorso proposto dalLaboratorio [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e da numerosi altri ricorrentinel senso che lo sconto tariffario era applicabile solo sino al 31 ottobre2008.5.- Prima di scendere nel merito del motivo conviene rammentare la notae travagliata vicenda normativa e giudiziaria siciliana delle tariffe per leprestazioni sanitarie e ambulatoriali, in particolare negli anni dal 2007 al2013 (sulla quale è dato registrare anche un precedente specifico diquesta Corte: Cass., sez. II, 18 settembre 2023, n° 26747).A seguito della modifica dell’art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre2004 n° 311, avvenuta ad opera dell’art. 1, comma 796, lettera o), dellalegge n° 296/2006), e dell’introduzione, sempre per mezzo della citatalettera o), dello sconto del venti percento sulle prestazioni di diagnosticadi laboratorio, l’Assessorato alla sanità della Regione siciliana emise ilDecreto 29 agosto 2007 n° 1745, col quale dispose che a far data dal 1°gennaio 2007, nell'ambito del territorio della Regione siciliana trovasseroapplicazione gli sconti tariffari indicati nell'art. 1, comma 796, lettera o),della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Successivamente, a seguito del “Piano di contenimento e diriqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009” tra Stato eRegioni del 28 settembre 2006, sottoscritto il 31 luglio 2007, col quale siprevedeva l’applicazione nella Regione siciliana, a far data dal 1° ottobre2007, del decreto del Ministero della salute emesso di concerto con ilMinistero dell'economia e delle finanze il 12 settembre 2006, l’Assessoratoalla sanità emise il Decreto 28 settembre 2007 n° 1977, disponendo chein attuazione del Piano sopra indicato trovassero applicazione le tariffeNumero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026massime per le prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dall’art. 3del d.m. 12 settembre 2006.Numerosi ricorsi vennero proposti dagli erogatori privati avverso il DA n°1977/2007 e il [OSCURATO:PERSONA] – sezione di Palermo – sospeseprovvisoriamente l’efficacia del menzionato Decreto assessoriale(ordinanze n° 143/08, 150/08, 151/08 e 152/08, tutte del 29 gennaio2008).Dal canto suo, l’Assessorato alla Sanità della Sicilia – ritenendo, nellemore della definizione del giudizio di merito e con riserva di ripetizione, didoversi uniformare al contenuto delle ordinanze cautelari – emise il DA 27febbraio 2008 n° 336, col quale dette atto che “rivivono e trovanoapplicazione” le tariffe regionali precedentemente approvate.Nel frattempo, con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2 marzo 2010,n° 1205, il d.m. 12 settembre 2006 venne annullato per difetto diistruttoria (analogamente a quanto avvenuto per il precedente d.m. 22luglio 1996, anch’esso annullato da Consiglio di stato, sez. IV, 29 marzo2001, n° 1839, per difetto di istruttoria).Sorte diversa ebbero invece i ricorsi davanti al giudice amministrativoaventi ad oggetto il DA n° 1977/2007, che infatti vennero respinti dal TarSicilia – sezione Palermo – con sentenze n° 62, 63 e 64 del 18 gennaio2011 e con sentenza n° 462 del 14 marzo 2011.Le sentenze n° 64/2011 e n° 462/2011 passarono in giudicato, mentre lesentenze n° 62/2011 e 63/2011 vennero impugnate davanti al Consiglio diGiustizia Amministrativa della Regione siciliana (CGARS) che, però,respinse gli appelli con sentenze 4 giugno 2012 n° 521, 7 settembre 2012n° 728 e 18 settembre 2012 n° 783, osservando che il rapporto tra il DAn° 1977/2007 e l’annullato d.m. 12 settembre 2006 non era configurabilenei termini di un diretto ed immediato rapporto di presupposizione (delsecondo decreto da parte del primo) e nemmeno alla stregua di un rinviomobile, in quanto il primo, da un lato, era stato adottato in attuazione delNumero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026Piano di rientro, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Governo e la Regione,e, dall’altro, la Regione siciliana si era già autovincolata, in forza della suapotestà legislativa concorrente in materia, ad implementare tutti icontenuti di detto accordo in forza dell’art. 24, comma 2, della legge reg.8 febbraio 2007, n° 2.A seguito della definizione del contenzioso davanti al giudiceamministrativo avente ad oggetto il DA n° 1997/2007, l’Assessorato allasanità emise il DA 28 gennaio 2013 n° 170, col quale, preso atto cheerano venute meno le ragioni che lo avevano indotto a sospenderel’applicazione del DA n° 1997/2007 e che, dunque, erano anche venutimeno i presupposti del DA n° 336/2008, ha disposto il ripristino coneffetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n° 1977del 28 settembre 2007 ed ha fatto obbligo alle aziende sanitarie provincialidi procedere al recupero nei confronti delle strutture specialistiche delleeventuali maggiori somme erogate rispetto a quelle che sarebbero statecorrisposte in applicazione del DA n° 1977/2007.Anche il DA n° 170/2013 veniva impugnato davanti al [OSCURATO:PERSONA] –Palermo da numerosi erogatori privati e da Federbiologi e la lite siconcluse in appello con CGARS 6 febbraio 2015 n° 111, con il rigetto delleimpugnazioni e la conferma della legittimità del provvedimento gravato.Un altro gruppo di ricorsi avverso i DA 29 agosto 2007 n° 1745 e 28settembre 2007 n° 1977 erano stati proposti da numerosi soggetti davantial [OSCURATO:PERSONA], le cui decisioni (n° 6804 e n° 6793 del 2018) erano stateimpugnate dai ricorrenti soccombenti davanti al Consiglio di Stato.Quest’ultimo ha quindi definito le liti predette con le già sopra citatesentenze n° 4840 e n° 4843 del 2021, con le quali, per quello che quiinteressa, ha parzialmente accolto l’appello proposto da numerosierogatori privati diretto ad ottenere l’annullamento (tra l’altro) del DA n°170/2013.Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026Per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato ha osservato che l’art. 8,terzo comma, del d.l. 31 dicembre 2007 n° 248, nel testo risultante dallalegge di conversione 28 febbraio 2008 n° 31, ha modificato l’art. 1,comma 170, della legge n° 311/2004 ed ha previsto che alladeterminazione delle tariffe massime per la remunerazione delleprestazioni assistenziali provvede il Ministro della Salute, di concerto colMinistro delle Finanze (sentita la [OSCURATO:PERSONA]Regioni, le Regioni e leProvincie autonome.Il predetto articolo ha inoltre previsto che con “cadenza triennale” siproceda anche all’aggiornamento delle tariffe stesse e che taleadempimento, “in sede di prima applicazione” dovesse avvenire “entro il31 dicembre 2008”.Da tale constatazione il Consiglio di Stato ha fatto discendere chel’operatività dello sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), dellalegge 27 dicembre 2006 n° 296 “per il triennio 2007-2009”, potesseinvece legittimamente applicarsi solo sino al 31 dicembre 2008.6.- Tanto premesso, si può ora passare al merito dei motivi di ricorso.Il giudicato derivante dalle sentenze del Consiglio di Stato n° 4840 e n°4843 – che, al pari delle sentenze emesse dell’autorità giudiziariaordinaria, è disciplinato dall’art. 2909 cod. civ. – non cade affatto sullaindividuazione del periodo (2007-2008, secondo il ricorrente) nel quale losconto previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n°297/2006, è applicabile.È vero che i provvedimenti tariffari sono atti amministrativi col-lettivi ogenerali, espressione di un potere che non può essere esercitato in unsenso per taluni destinatari e in un altro senso per altri, con laconseguenza che la sentenza di annullamento produce effetto anche neiconfronti di soggetti che non sono stati parti del giudizio davanti al giudiceamministrativo.Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tuttavia, è noto che tale giudicato ultra partes è limitato al solo effettocaducatorio, mentre non si estende a quello ordinatorio e conformativo(Cons. stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n° 4).Tanto meno si estendono ai terzi quelle parti della sentenza (come quelleche trattano del periodo temporale di vigenza dello sconto) che fungonoda snodi logici per addivenire alla decisione di annullamento.In ogni caso, il giudicato derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n°4843, interpretabile da questa Corte secondo canoni di logica formale, dicui sono espressione gli artt. 1362 e seguenti del cod. civ. (così Cass.,sez. I, 19 maggio 2023, n° 13887) non sembra essere nel senso indicatodal ricorrente.La decisione, infatti, al pari della gemella sentenza n° 4080, pur facendoriferimento in alcuni passaggi della motivazione al termine massimo diapprovazione delle nuove tariffe del 31 dicembre 2008, predicaespressamente in altri punti che la riduzione tariffaria si applica all’interotriennio 2007-2009.Inoltre, essa richiama il precedente di Cass., sez. III, 4 maggio 2018, n°10582, che indiscutibilmente afferma la riferibilità dello sconto al triennioin questione.Esse, dunque, si pongono in continuità con l’orientamento di questa Corte,col quale è stato costantemente ritenuto che lo sconto tariffario previstodall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n° 296/2006 si applica atutte le prestazioni di analisi per il triennio 2007-2009, dunque non solosino al 31 dicembre 2008 (ex multis: Cass., sez. I, 12 agosto 2024, n°22742, con menzione di altri precedenti).Tale orientamento è inoltre confortato da Corte cost. 94/2009, anch’essaben tenuta presente dalle decisioni n° 4840 e n° 4843, che, purprendendo in considerazione (paragrafo 7.2) l’art. 8 del d.l. n° 248/2007(contenente, come si è visto, la previsione dell’aggiornamento delle tariffein sede di prima applicazione “entro il 31 dicembre 2008”), è sempreNumero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026partita dal presupposto che la norma censurata si riferisse al triennio2007-2009.Occorre, poi, considerare che esse, ove interpretate nel senso indicato dalricorrente, si porrebbero in insanabile contrasto con la stessa legislazioneregionale, la quale, infatti, prevede che le misure di contenimento dellaspesa sanitaria valgano “per il triennio 2007/2009” (art. 24, ventiduesimocomma, della legge reg. Sicilia 8 febbraio 2007 n° 2).In conclusione, la sentenza del Consiglio di stato n° 4083 (come pure lagemella n° 4080, citata dalla resistente [controricorso pagina 5]) non hanella presente vicenda efficacia di giudicato in punto di limitazione dellosconto al 31 dicembre 2008, con la conseguenza che per l’anno 2009 lesomme provvisoriamente pagate dall’[OSCURATO:PERSONA] agli erogatori privati, inottemperanza alle ordinanze di sospensione emesse dal giudiceamministrativo, ben potevano essere recuperate mediante detrazione suisuccessivi corrispettivi per le prestazioni erogate.Da quanto sopra deriva che, anche ad ammettere la sindacabilità in viaincidentale del DA n° 170, non c’è materia per ritenerlo illegittimo,ovviamente ove lo si intenda riferito al recupero di quanto pagato dall’ASLper i soli anni 2007-2009.Deriva ancora che l’inammissibilità dell’eccezione di efficacia dello scontosino al 31 dicembre 2008, pronunciata dalla Corte alle pagine 9-10 dellamotivazione, non ha avuto effetto decisivo, in quanto la questione èinfondata nel merito.7.- Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3cod. proc. civ., il Laboratorio si duole della violazione dell’art. 113 cod.proc. civ., della violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della leggen° 2248/1865, allegato E, nonché del vizio di ultrapetizione.[OSCURATO:PERSONA] lamenta in particolare che la Corte non abbia disapplicato ilDA n° 1977/2007, ricorrendo tutti i presupposti previsti dagli artt. 4 e 5della legge n° 2248/1865, allegato E, ed essendo tale Decreto illegittimo,Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026come riconosciuto dal Cons. stato, sez. III, 24 giugno 2021 n° 4843,dunque disapplicabile non via principale, come erroneamente ritenutodalla Corte, ma incidentale.8.- Il motivo è infondato per le ragioni esposte in sede di esame del primomezzo.9.- Col terzo mezzo, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3, 4 e 5 cod.proc. civ., il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’artt.112, 115 e 324 del codice di rito e dell’art. 2909 del cod. civ., nonchéviolazione e falsa applicazione dei principi giuridici in materia di giudicato.La Corte avrebbe omesso di considerare il decreto ingiuntivo n° 616/2013,emesso dal Tribunale di Catania a favore del [OSCURATO:PERSONA] econtro la [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni del 2008, prodotto in giudizio e nonopposto, così omettendo anche di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato,scesa, per effetto di tale decreto, anche sull’inapplicabilità dello sconto alrapporto tra il Laboratorio e l’[OSCURATO:PERSONA].10.- Il motivo è inammissibile.È noto, infatti, che pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto,la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solose la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediantetrascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanzal’inammissibilità del motivo con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909cod. civ. (Cass., sez. III, 16 gennaio 2025, n° 1041, con menzione di altriprecedenti).Ora, sol che si esamini il motivo, si può agevolmente constatare che essonon solo non riporta il contenuto (e nemmeno lo riassume ex art. 366 n° 6cod. proc. civ.) del ricorso monitorio (asseritamente) passato in giudicato,fatta eccezione per l’indicazione delle parti.Del tutto imprecisato è invece l’oggetto della lite monitoria.Numero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ne deriva che, non essendo qui possibile accertare quale sia il perimetrodella cosa giudicata derivata dai due provvedimenti sommari, il mezzo siappalesa del tutto inammissibile.11.- Con la quarta doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod.proc. civ., il Laboratorio deduce violazione degli artt. 112 e 113 del codicedi rito e violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Preleggi.La Corte avrebbe accolto l’opposizione a decreto monitorio applicando unadisposizione sopravvenuta, ossia il DA n° 170/2013, in violazione dell’art.11 Preleggi.Inoltre, l’Asp nell’opposizione si sarebbe limitata a chiedere la revoca deldecreto ingiuntivo, sulla scorta del menzionato DA n° 170/2013, quando laquestione della sua legittimità era ancora sub iudice, mentre il decretomonitorio era stato legittimamente emesso quando ancora lo sconto nonpoteva essere applicato in base ai precedenti decreti assessoriali (donde laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ.).12.- Il motivo non può essere condiviso.La Corte non ha affatto applicato retroattivamente un provvedimentoamministrativo, ma si è limitata a constatare che la sospensione dellosconto, disposta dall’Assessorato alla sanità della Sicilia con DA n° 336 del27 febbraio 2008 (facendo “rivivere” i precedenti tariffari) a seguito delleordinanze del [OSCURATO:PERSONA] (sopra menzionate), era venuta meno a seguitodella definizione dei giudizi, sicché per il 2009 (anno delle prestazioni percui è lite) le tariffe avrebbero dovuto essere pagate nella misura del ventipercento in meno, come previsto dall’art. 1, comma 769, lettera o), dellalegge n° 296/2006.Del tutto infondato è, infine, il profilo della legittima emissione del decretoingiuntivo, non solo perché, come ha chiarito la Corte di merito, il giudiziodi opposizione non ha ad oggetto la legittimità del decreto stesso, maanche perché, per quanto chiarito ai precedenti paragrafi, la pretesaNumero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026creditoria azionata in via sommaria era già insussistente al momento deldeposito del ricorso (7 luglio 2011).13.- Col quinto mezzo il ricorrente lamenta la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorso monitorio erastato presentato nel vigore del DA n° 336/2008, il quale avrebbe caducatol’efficacia dei DA n° 1977 e n° 1945 in materia di decurtazioni tariffarie,mentre solo nel 2013 sarebbe stato emesso il DA n° 170/2013, peraltroannullato dal Consiglio di Stato.Tribunale e Corte avrebbero, dunque, dovuto pronunciare lacompensazione delle spese del processo.Inoltre, gli importi liquidati in primo e secondo grado andavano mantenutientro i minimi tariffari, avuto riguardo al valore della lite.14.- Il mezzo è del tutto inammissibile.La Corte, nel regolare le spese, ha preso atto della “infondatezza di tutti imotivi di appello” (sentenza pagina 11), facendo, dunque, correttaapplicazione del principio di soccombenza (art. 91, primo comma, cod.proc. civ.), sicché non c’era alcuna ragione per pronunciare lacompensazione delle spese di lite.Infine, del tutto generica è la doglianza concernente l’applicazione deiminimi tariffari.15.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusionedelle spese della presente lite in favore della controricorrente, per la cuiliquidazione – fatta in base al valore della lite (euro 41,3 mila) ed al d.m.n° 55 del 2014 – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, ove dovuto. P.Q.MNumero registro generale 26152/2021Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 13034/2026Data pubblicazione 06/05/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistentele spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensied euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese inragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti. Dà atto della sussistenzadei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto delpresidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio delcontributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 22 aprile 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13034/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris