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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 40775/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di furto pluriaggravato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe.

L'esponente si duole del vizio della carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento dell'imputato contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio da questa Corte - e poiché non si sollevano questioni riguardanti la corrispondenza tra richiesta e sentenza o l'erronea qualificazione giuridica o il vizio della volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per completezza espositiva, si rileva come la sentenza di applicazione della pena, che recepisce esattamente l'accordo fra le parti, risulti adeguatamente motivata in relazione al profilo dedotto nel ricorso, avendo il giudice provveduto a richiamare espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di taluna delle ipotesi ivi contemplate ed avendo ripercorso gli aspetti salienti della vicenda, richiamando l'informativa di polizia in atti.

La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza dì applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura dì euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di furto pluriaggravato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe. L'esponente si duole del vizio della carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento dell'imputato contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. 2. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio da questa Corte - e poiché non si sollevano questioni riguardanti la corrispondenza tra richiesta e sentenza o l'erronea qualificazione giuridica o il vizio della volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per completezza espositiva, si rileva come la sentenza di applicazione della pena, che recepisce esattamente l'accordo fra le parti, risulti adeguatamente motivata in relazione al profilo dedotto nel ricorso, avendo il giudice provveduto a richiamare espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di taluna delle ipotesi ivi contemplate ed avendo ripercorso gli aspetti salienti della vicenda, richiamando l'informativa di polizia in atti. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza dì applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura dì euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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