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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 dicembre 2024

Cassazione n. 05164/2025

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/09/2024 del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PATARNELLO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza di affidamento, a norma dell'articolo 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avanzata nell’interesse di Ioan CUCICEA, condannato per artt. 12, comma 3, comma 3-bis, comma 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, in forza del divieto previsto per i reati ostativi dall’art. 4-bis ord. pen. in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter ord. pen. e in difetto di documentazione e allegazione di quanto previsto in tale caso.

2. [OSCURATO:PERSONA] CUCICEA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge perché, come risulta dalla sentenza di applicazione della pena in espiazione, il condannato ha beneficiato della circostanza attenuante dell’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, avendo collaborato con la giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. È utile precisare che la declaratoria di inammissibilità può essere assunta de plano dal presidente del collegio, a norma dell'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen. soltanto quando l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714).

Nel caso di specie il provvedimento è stato assunto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge poiché la rilevata causa di manifesta inammissibilità, derivante dalla condanna per reato ostativo, senza collaborazione, è insussistente.

2.1. Come emerge dalla sentenza di applicazione della pena per i reati in esecuzione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine in data 29 febbraio 2024, irrevocabile in data 16 marzo 2024, è stata applicata a Ioan CUCINEA la circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione prevista dall’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, sicché l’istanza di misura alternativa doveva essere vagliata nel merito.

3. Il provvedimento impugnato va perciò annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste perché, nella piena libertà delle valutazioni di merito, proceda, nel contraddittorio pieno delle parti, a esaminare l’istanza dell’interessato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste.

Così è deciso, 10/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/09/2024 del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PATARNELLO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza di affidamento, a norma dell'articolo 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avanzata nell’interesse di Ioan CUCICEA, condannato per artt. 12, comma 3, comma 3-bis, comma 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, in forza del divieto previsto per i reati ostativi dall’art. 4-bis ord. pen. in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter ord. pen. e in difetto di documentazione e allegazione di quanto previsto in tale caso. 2. [OSCURATO:PERSONA] CUCICEA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge perché, come risulta dalla sentenza di applicazione della pena in espiazione, il condannato ha beneficiato della circostanza attenuante dell’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, avendo collaborato con la giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È utile precisare che la declaratoria di inammissibilità può essere assunta de plano dal presidente del collegio, a norma dell'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen. soltanto quando l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714). Nel caso di specie il provvedimento è stato assunto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge poiché la rilevata causa di manifesta inammissibilità, derivante dalla condanna per reato ostativo, senza collaborazione, è insussistente. 2.1. Come emerge dalla sentenza di applicazione della pena per i reati in esecuzione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine in data 29 febbraio 2024, irrevocabile in data 16 marzo 2024, è stata applicata a Ioan CUCINEA la circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione prevista dall’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, sicché l’istanza di misura alternativa doveva essere vagliata nel merito. 3. Il provvedimento impugnato va perciò annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste perché, nella piena libertà delle valutazioni di merito, proceda, nel contraddittorio pieno delle parti, a esaminare l’istanza dell’interessato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Così è deciso, 10/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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