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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 17712/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19446-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma nella via Conciliazione n.44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura ad litem ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in data 02 Marzo 2023, n. 9105 del repertorio, depositata telematicamente unitamente al fascicolo di parte, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 19446 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 2 - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2286/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 6/10/2005, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la sorella SusannaBellafiore e la cugina [OSCURATO:PERSONA] per la divisione di un compendio immobiliare devoluto loro per testamento olografo dallo zio paterno.

In particolare, per quel che ancora qui rileva, egli rappresentò che, a seguito di reciproche cessioni di quote con la sorella Susanna, era divenuto proprietario di 2/3 di un appartamento sito in Palermo, via Gen. [OSCURATO:PERSONA] 40, piano sesto, di particolare pregio per ubicazione, dimensione e affacci; chiese perciò lo scioglimento della comunione, con la predisposizione di un progetto di divisone che prevedesse l’attribuzione a sé, quale quotista di maggioranza, dell’appartamento suddetto, con i conseguenti conguagli agli altri coeredi.

Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], opponendosi all’attribuzione a favore del cugino dell’intero appartamento, seppure comodamente divisibile e chiedendo in riconvenzionale che fosse predisposta pure una tabella millesimale per la ripartizione delle spese di gestione comune delle villette di un comprensorio di cui il de cuius era proprietario per una quota, in comune anche a terzi estranei alla successione; a sostegno di questa domanda intervenne in giudizio anche suo padre [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2017 n. 19446 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 3 - Con sentenza del 28/06/2010 il Tribunale di Palermo dichiaròil difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] perché estraneo alla comunione ereditaria, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] perché non dipendente dal titolo né costituente eccezione elo scioglimento della comunione ereditaria, assegn ando a [OSCURATO:PERSONA] l’appartamento di pregio di cui era quotista di maggioranza, con obbligo di conguaglio in favore delle altre due coeredi.

2. Avverso questa sentenza Maria e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, lamentando tra l’altro la violazione dell’art. 702 cod. civ. per non avere il Tribunale provveduto alla divisione in natura dell’immobile.

Susanna e [OSCURATO:PERSONA] appellarono in via incidentale la statuizione di compensazione delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di idonea motivazione.

Con sentenza n. 2286/2016, la Corte di Appello di Palermo, rilevata la comoda divisibilità dell’appartamento assegnato a [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’art. 720 cod. civ. e dei principi generali in materia di divisione di immobili per cui deve essere disposta, ove possibile, la divisione in natura dei beni, ritenne più conforme ai principi del codice il progetto alternativo di divisione in quote con il frazionamento in natura del bene conteso, come pure predisposto dal c.t.u. in primo grado e provvide all’assegnazione delle quote così individuate; in accoglimento dell’appello incidentale condannò [OSCURATO:PERSONA], del cui intervento confermò l’inammissibilità, al pagamento delle spese in favore di Dario e [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Ric. 2017 n. 19446 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 4 - A seguito di cancellazione dall’Albo del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa è stata rinviataa nuovo ruolo, con avviso personale alla parte, rimasta priva di difensore regolarmente costituito secondo l’art. 83 cod.proc.civ. nella formulazione applicabile ratione temporis, della data della nuova udienza.

Per il ricorrente si è quindi ritualmente costituito, con procura notarile, ilnuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve escludersi l’inammissibilità del ricorso, come eccepita dalla controricorrente, ex art. 369 cod. proc. civ. ultimo comma, nella formulazione applicabile ratione temporis, per l'omessa menzione, nel ricorso p er cassazione, del deposito de l l'avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio : infatti, per interpretazione consolidata di questa disposizione (abrogata dall'art. 3, comma 27, lett. e n.2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e perciò non più applicabile ai ricorsi notificat i a decorrere dal 1 gennaio 2023), l’improcedibilità per tale omissione può conseguire soltanto per una deficienza di carattere sostanziale e non quando, come nella specie, risultino comunque presenti, nell'incarto processuale, tutti gli atti indispensabili ai fini della decisione (v.

Cass. Sez. 3, n. 16605 del 11/06/2021).

1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 720 e 727 cod. civ..

In particolare, la Corte di Appello avrebbe errato a frazionare l’appartamento di cui il ricorrente era maggior quotista considerando soltanto il principio espresso dall’art.720 cod. civ.invece di provvedere, attesa la composizione della massa, a formare le quote secondo accorpamenti degli immobili con una ripartizione qualitativae quantitativa dei valori dei beni da considerarsi non singolarmente.

Ric. 2017 n. 19446 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 5 -

2. Con il secondo motivo, riportato di seguito perché esaminabile congiuntamente per continuità di argomentazione, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 cod. civ. per avere la Corte erroneamente ritenuto divisibile l’appartamento sebbene dal frazionamentoderivi la perdita delle sue caratteristiche intrinseche di immobile di prestigio e, cioè, la straordinaria dimension e e il doppio affaccio; non avrebbe, perciò, correttamente applicato il principio secondo cui, per ritenere la comoda divisibilità , è necessario, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione dei bene stesso;il frazionamento, inoltre, non avrebberispettato il diritto alla quota in natura di ciascun erede, perché è avvenuto in due e non in tre quote.

3. Quindi, con il terzo motivo, pure connesso con i precedenti, il ricorrente ha sostenuto, in riferimento all’art. 360 comma I n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame della problematicità del frazionamento dell’immobile dal punto di vista giuridico - amministrativo, da lui rappresentata.

3.1. I tremotivi sono infondati.

La Corte d’appello, accogliendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA], non si è limitata a frazionare in quote l’appartamento per cui è giudizio, ma ha operato la divisione dell’intera massa secondo un altro e diverso progetto tra quelliproposti dal c.t.u. in primo grado e, precisamente, secondo quello predisposto nella relazione suppletiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , come ipotesi n.3.

In particolare, quindi, la Corte territoriale ha vagliato la congruità del progetto prescelto in riferimento proprio ai principi richiamati dal Ric. 2017 n. 19446 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 6 - ricorrente, non limitandosi affatto ad applicare soltanto e riduttivamente l’art. 720 cod. civ. , ma contemperando proprio le previsioni di cui agli art. 718 e 727, secondo l’interpretazione consolidatanella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 726 del 15/01/2018; Sez. 2 -, Ordinanza n. 726 del 15/01/2018).

Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 cod. civ. postula invero , sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. Sez. 2, n. 16918 del 19/08/2015) .

D'altra parte , in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile soltanto quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso(Cass. Sez. 2, n. 14577 del 21/08/2012 ; Sez. 2,n. 21612 del 28/07/2021).

La Corte palermitana h a tenuto ben presente la necessità di conservazione del valore e della destinazione del bene da frazionare, seppure ridotto proporzionalmente ed ha purevalutato la divisibilità in Ric. 2017 n. 19446 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 7 - concretoe la funzionalità delle porzioni costituende, quanto ad affacci, luminosità, ampiezza, possibilità di realizzazione di cucina e servizi igienici, dedicando specificamente alle questioni le pag. 7, 8, 9 e 10 dellamotivazione della sentenza.

D’altro canto, non ha condiviso il progetto di divisione deciso dal Tribunale perché ha considerato che dall’assegnazione dell’appartamento di pregio ad un unico condividente derivava la necessaria imposizione di un conguaglio in den aro di misura sproporzionata rispetto al valore degli immobili e della quota, in contrasto con il principio per cui, con la divisione , deve essere assicurata a ciascun condividente una quantità omogenea di beni mobili ed immobili.

Come è agevole riscontrare, pertanto, la Corte d’appello ha correttamente considerato tutti i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàper identificare la comoda divisibilità di un bene.

Quanto alla frazionabilità in sole due quotedell’appartamento, in disparte la considerazione che la sorella Susanna non era evidentemente interessata alla acquisizione di una parte in natura dell’appartamento atteso che ne ha alienato la quota di sua spettanza, deve ribadirsi che la Corte territoriale non ha modificato soltanto le modalità di scioglimento della comunione con il frazionamento del bene suddetto, ma ha interamente modificato le quote; è perciò irrilevante in quante parti sia statodiviso il bene, risultando unicamente rilevante che le tre quote della massa risultinoformate secondo i criteri suesposti e di valore omogeneo.

Infine, le spese di frazionamento, poi addebitate alla massa,sono state specificamente calcolate dal c.t.u. nella sua relazione e da lui tenute in conto nel progetto di divisione, in cui è esplicitamente Ric. 2017 n. 19446 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 8 - rappresentata la possibilità anche giuridica della divisibilità dell’unico appartamento in due autonome unità immobiliari.

4. Con il quarto motivo, articolato in due censure, senza tuttavia alcun riferimento alle ipotesi del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., il ricorrente prospetta un vizio di ultrapetizione nell’imposizione alla massa dei costi di frazionamento dell’immobile, nonostante la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a dal suo difensore, a finanziare in proprio le operazioni di frazionamento e nella previsione di un conguaglio a suo carico in favore della sorella Susanna,seppure non più titolare di alcuna quotadell’appartamento.

4.1. Il motivo è infondato per più ragioni.

Entrambe le censure involgono, infatti, il merito di due statuizioni, l’imputazione delle spese di frazionamento alla massa e la quantificazione dei conguagli a carico di una quota e in favore di un’altra, senza confrontarsi neppure con la loro ratio decidendi: come detto, la Corte d’appello ha operato la divisione ripartendo la massa in quote diverse rispetto al Tribunale, secondo una diversa ipotesi di progetto e i conguagli sono stati stabiliti in riferimento al valore di ciascuna quota, allo scopo di renderlo omogeneo; quanto alle spese di frazionamento, secondo i principi costantemente ribaditi da questa Corte (cfr. Cass. n. 22903/2013, Sez. 2, n. 1635 del 24/01/2020) nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti; come riportata , l’asserita disponibilità della parte a sopportare le spese di frazionamento non equivale ad assunzione esplicita dell’obbligo di corrisponderle per l’intero con la corrispettiva rinuncia alla preventiva imposizione sulla massa comune.

5. Infondato è, infine, anche il quinto motivo, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, ancora una volta senza sussumere la censura nelle previsioni del comma I dell’art. 360 I comma cod. proc. civ. , Ric. 2017 n. 19446 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 9 - «l’erroneità»(così in ricorso) della statuizione di compensazione con [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali relative ai primi due gradi di giudizio.

5.1. A questo giudizio, instaurato prima del 1 ° marzo 2006, è infatti applicabile, ratione temporis , l’ar t. 92 nella formulazione antecedente la legge 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

Ciò precisato, la natura processuale del vizio di violazione dell'art.91 cod. proc. civ., (cfr.: Cass. Civ., Sez. 3, n. 1185 del 27 gennaio 2003; Sez. 1, n. 4133del 26 aprile 1999), consente di verificare anche in sede di legittimità, mediante l'esame degli atti del processo , il rispetto del principio della soccombenza per cui non può essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese del giudizio la parte che in rapporto all'esito finale della lite risulti interamente vittoriosa, salve le ipotesi, previste dall'art. 92 cod. proc. civ., comma 2, di compensazione per reciproca soccombenza o per giusti motivi (Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006).

Nella specie, dunque, [OSCURATO:PERSONA] è risultato soccombente rispetto all’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] relativa all’assegnazione a lui dell’intero appartamento e con prudente apprezzamento – non censurato in questa sede – il Giudice non ha ravvisato eccessive pretese o inutili resistenze da parte della condividente, così correttamente applicando i principi consolidati in materia di spese del giudizio di divisione.

6. Per queste ragioni il ricorso è respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processualiin favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in proprio, liquidate come in dispositivo.

Nulla va statuito sulle spese di [OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto attività difensiva.

Ric. 2017 n. 19446 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 10 - Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore de lla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19446-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma nella via Conciliazione n.44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura ad litem ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in data 02 Marzo 2023, n. 9105 del repertorio, depositata telematicamente unitamente al fascicolo di parte, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 19446 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 2 - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2286/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 6/10/2005, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la sorella SusannaBellafiore e la cugina [OSCURATO:PERSONA] per la divisione di un compendio immobiliare devoluto loro per testamento olografo dallo zio paterno. In particolare, per quel che ancora qui rileva, egli rappresentò che, a seguito di reciproche cessioni di quote con la sorella Susanna, era divenuto proprietario di 2/3 di un appartamento sito in Palermo, via Gen. [OSCURATO:PERSONA] 40, piano sesto, di particolare pregio per ubicazione, dimensione e affacci; chiese perciò lo scioglimento della comunione, con la predisposizione di un progetto di divisone che prevedesse l’attribuzione a sé, quale quotista di maggioranza, dell’appartamento suddetto, con i conseguenti conguagli agli altri coeredi. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], opponendosi all’attribuzione a favore del cugino dell’intero appartamento, seppure comodamente divisibile e chiedendo in riconvenzionale che fosse predisposta pure una tabella millesimale per la ripartizione delle spese di gestione comune delle villette di un comprensorio di cui il de cuius era proprietario per una quota, in comune anche a terzi estranei alla successione; a sostegno di questa domanda intervenne in giudizio anche suo padre [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 19446 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 3 - Con sentenza del 28/06/2010 il Tribunale di Palermo dichiaròil difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] perché estraneo alla comunione ereditaria, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] perché non dipendente dal titolo né costituente eccezione elo scioglimento della comunione ereditaria, assegn ando a [OSCURATO:PERSONA] l’appartamento di pregio di cui era quotista di maggioranza, con obbligo di conguaglio in favore delle altre due coeredi. 2. Avverso questa sentenza Maria e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, lamentando tra l’altro la violazione dell’art. 702 cod. civ. per non avere il Tribunale provveduto alla divisione in natura dell’immobile. Susanna e [OSCURATO:PERSONA] appellarono in via incidentale la statuizione di compensazione delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di idonea motivazione. Con sentenza n. 2286/2016, la Corte di Appello di Palermo, rilevata la comoda divisibilità dell’appartamento assegnato a [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’art. 720 cod. civ. e dei principi generali in materia di divisione di immobili per cui deve essere disposta, ove possibile, la divisione in natura dei beni, ritenne più conforme ai principi del codice il progetto alternativo di divisione in quote con il frazionamento in natura del bene conteso, come pure predisposto dal c.t.u. in primo grado e provvide all’assegnazione delle quote così individuate; in accoglimento dell’appello incidentale condannò [OSCURATO:PERSONA], del cui intervento confermò l’inammissibilità, al pagamento delle spese in favore di Dario e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Ric. 2017 n. 19446 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 4 - A seguito di cancellazione dall’Albo del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa è stata rinviataa nuovo ruolo, con avviso personale alla parte, rimasta priva di difensore regolarmente costituito secondo l’art. 83 cod.proc.civ. nella formulazione applicabile ratione temporis, della data della nuova udienza. Per il ricorrente si è quindi ritualmente costituito, con procura notarile, ilnuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve escludersi l’inammissibilità del ricorso, come eccepita dalla controricorrente, ex art. 369 cod. proc. civ. ultimo comma, nella formulazione applicabile ratione temporis, per l'omessa menzione, nel ricorso p er cassazione, del deposito de l l'avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio : infatti, per interpretazione consolidata di questa disposizione (abrogata dall'art. 3, comma 27, lett. e n.2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e perciò non più applicabile ai ricorsi notificat i a decorrere dal 1 gennaio 2023), l’improcedibilità per tale omissione può conseguire soltanto per una deficienza di carattere sostanziale e non quando, come nella specie, risultino comunque presenti, nell'incarto processuale, tutti gli atti indispensabili ai fini della decisione (v. Cass. Sez. 3, n. 16605 del 11/06/2021). 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 720 e 727 cod. civ.. In particolare, la Corte di Appello avrebbe errato a frazionare l’appartamento di cui il ricorrente era maggior quotista considerando soltanto il principio espresso dall’art.720 cod. civ.invece di provvedere, attesa la composizione della massa, a formare le quote secondo accorpamenti degli immobili con una ripartizione qualitativae quantitativa dei valori dei beni da considerarsi non singolarmente. Ric. 2017 n. 19446 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 5 - 2. Con il secondo motivo, riportato di seguito perché esaminabile congiuntamente per continuità di argomentazione, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 cod. civ. per avere la Corte erroneamente ritenuto divisibile l’appartamento sebbene dal frazionamentoderivi la perdita delle sue caratteristiche intrinseche di immobile di prestigio e, cioè, la straordinaria dimension e e il doppio affaccio; non avrebbe, perciò, correttamente applicato il principio secondo cui, per ritenere la comoda divisibilità , è necessario, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione dei bene stesso;il frazionamento, inoltre, non avrebberispettato il diritto alla quota in natura di ciascun erede, perché è avvenuto in due e non in tre quote. 3. Quindi, con il terzo motivo, pure connesso con i precedenti, il ricorrente ha sostenuto, in riferimento all’art. 360 comma I n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame della problematicità del frazionamento dell’immobile dal punto di vista giuridico - amministrativo, da lui rappresentata. 3.1. I tremotivi sono infondati. La Corte d’appello, accogliendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA], non si è limitata a frazionare in quote l’appartamento per cui è giudizio, ma ha operato la divisione dell’intera massa secondo un altro e diverso progetto tra quelliproposti dal c.t.u. in primo grado e, precisamente, secondo quello predisposto nella relazione suppletiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , come ipotesi n.3. In particolare, quindi, la Corte territoriale ha vagliato la congruità del progetto prescelto in riferimento proprio ai principi richiamati dal Ric. 2017 n. 19446 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 6 - ricorrente, non limitandosi affatto ad applicare soltanto e riduttivamente l’art. 720 cod. civ. , ma contemperando proprio le previsioni di cui agli art. 718 e 727, secondo l’interpretazione consolidatanella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 726 del 15/01/2018; Sez. 2 -, Ordinanza n. 726 del 15/01/2018). Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 cod. civ. postula invero , sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. Sez. 2, n. 16918 del 19/08/2015) . D'altra parte , in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile soltanto quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso(Cass. Sez. 2, n. 14577 del 21/08/2012 ; Sez. 2,n. 21612 del 28/07/2021). La Corte palermitana h a tenuto ben presente la necessità di conservazione del valore e della destinazione del bene da frazionare, seppure ridotto proporzionalmente ed ha purevalutato la divisibilità in Ric. 2017 n. 19446 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 7 - concretoe la funzionalità delle porzioni costituende, quanto ad affacci, luminosità, ampiezza, possibilità di realizzazione di cucina e servizi igienici, dedicando specificamente alle questioni le pag. 7, 8, 9 e 10 dellamotivazione della sentenza. D’altro canto, non ha condiviso il progetto di divisione deciso dal Tribunale perché ha considerato che dall’assegnazione dell’appartamento di pregio ad un unico condividente derivava la necessaria imposizione di un conguaglio in den aro di misura sproporzionata rispetto al valore degli immobili e della quota, in contrasto con il principio per cui, con la divisione , deve essere assicurata a ciascun condividente una quantità omogenea di beni mobili ed immobili. Come è agevole riscontrare, pertanto, la Corte d’appello ha correttamente considerato tutti i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàper identificare la comoda divisibilità di un bene. Quanto alla frazionabilità in sole due quotedell’appartamento, in disparte la considerazione che la sorella Susanna non era evidentemente interessata alla acquisizione di una parte in natura dell’appartamento atteso che ne ha alienato la quota di sua spettanza, deve ribadirsi che la Corte territoriale non ha modificato soltanto le modalità di scioglimento della comunione con il frazionamento del bene suddetto, ma ha interamente modificato le quote; è perciò irrilevante in quante parti sia statodiviso il bene, risultando unicamente rilevante che le tre quote della massa risultinoformate secondo i criteri suesposti e di valore omogeneo. Infine, le spese di frazionamento, poi addebitate alla massa,sono state specificamente calcolate dal c.t.u. nella sua relazione e da lui tenute in conto nel progetto di divisione, in cui è esplicitamente Ric. 2017 n. 19446 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 8 - rappresentata la possibilità anche giuridica della divisibilità dell’unico appartamento in due autonome unità immobiliari. 4. Con il quarto motivo, articolato in due censure, senza tuttavia alcun riferimento alle ipotesi del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., il ricorrente prospetta un vizio di ultrapetizione nell’imposizione alla massa dei costi di frazionamento dell’immobile, nonostante la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a dal suo difensore, a finanziare in proprio le operazioni di frazionamento e nella previsione di un conguaglio a suo carico in favore della sorella Susanna,seppure non più titolare di alcuna quotadell’appartamento. 4.1. Il motivo è infondato per più ragioni. Entrambe le censure involgono, infatti, il merito di due statuizioni, l’imputazione delle spese di frazionamento alla massa e la quantificazione dei conguagli a carico di una quota e in favore di un’altra, senza confrontarsi neppure con la loro ratio decidendi: come detto, la Corte d’appello ha operato la divisione ripartendo la massa in quote diverse rispetto al Tribunale, secondo una diversa ipotesi di progetto e i conguagli sono stati stabiliti in riferimento al valore di ciascuna quota, allo scopo di renderlo omogeneo; quanto alle spese di frazionamento, secondo i principi costantemente ribaditi da questa Corte (cfr. Cass. n. 22903/2013, Sez. 2, n. 1635 del 24/01/2020) nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti; come riportata , l’asserita disponibilità della parte a sopportare le spese di frazionamento non equivale ad assunzione esplicita dell’obbligo di corrisponderle per l’intero con la corrispettiva rinuncia alla preventiva imposizione sulla massa comune. 5. Infondato è, infine, anche il quinto motivo, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, ancora una volta senza sussumere la censura nelle previsioni del comma I dell’art. 360 I comma cod. proc. civ. , Ric. 2017 n. 19446 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 9 - «l’erroneità»(così in ricorso) della statuizione di compensazione con [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali relative ai primi due gradi di giudizio. 5.1. A questo giudizio, instaurato prima del 1 ° marzo 2006, è infatti applicabile, ratione temporis , l’ar t. 92 nella formulazione antecedente la legge 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51. Ciò precisato, la natura processuale del vizio di violazione dell'art.91 cod. proc. civ., (cfr.: Cass. Civ., Sez. 3, n. 1185 del 27 gennaio 2003; Sez. 1, n. 4133del 26 aprile 1999), consente di verificare anche in sede di legittimità, mediante l'esame degli atti del processo , il rispetto del principio della soccombenza per cui non può essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese del giudizio la parte che in rapporto all'esito finale della lite risulti interamente vittoriosa, salve le ipotesi, previste dall'art. 92 cod. proc. civ., comma 2, di compensazione per reciproca soccombenza o per giusti motivi (Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006). Nella specie, dunque, [OSCURATO:PERSONA] è risultato soccombente rispetto all’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] relativa all’assegnazione a lui dell’intero appartamento e con prudente apprezzamento – non censurato in questa sede – il Giudice non ha ravvisato eccessive pretese o inutili resistenze da parte della condividente, così correttamente applicando i principi consolidati in materia di spese del giudizio di divisione. 6. Per queste ragioni il ricorso è respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processualiin favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in proprio, liquidate come in dispositivo. Nulla va statuito sulle spese di [OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto attività difensiva. Ric. 2017 n. 19446 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 10 - Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore de lla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul
Sentenza Cassazione n. 17712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris