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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 11264/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20453/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , L.G.

FARAVELLI , n.22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S.COSTANZA, N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di LECCE n. 1286/2020 , depositata il12/06/2020, R.G.N. 4053/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce con la sentenza n.1286/2020 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale di Lecce aveva dichiarato la nullità del punto 7 dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per contrasto con l’art. 19 della legge n. 25/1955 attesa l’inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario.

Avverso detta decisione la società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso cui resisteva il predetto lavoratore con controricorso.

Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio (13.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] e contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale del controricorrente, atteso il precedente accordo conciliativo intervenuto tra le parti in data 7.12.2022.

Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20453/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , L.G. FARAVELLI , n.22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S.COSTANZA, N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di LECCE n. 1286/2020 , depositata il12/06/2020, R.G.N. 4053/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce con la sentenza n.1286/2020 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale di Lecce aveva dichiarato la nullità del punto 7 dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per contrasto con l’art. 19 della legge n. 25/1955 attesa l’inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario. Avverso detta decisione la società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso cui resisteva il predetto lavoratore con controricorso. Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio (13.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] e contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale del controricorrente, atteso il precedente accordo conciliativo intervenuto tra le parti in data 7.12.2022. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto con compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il pro
Sentenza Cassazione n. 11264/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris