CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01188/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., commesso in data 6.1.2018 in Martinafranca. 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta vizio motivazionale e violazione di legge, rispettivamente in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen., sono inammissibili, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e poiché volti a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, secondo direttrici di censura estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Invero, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Ritenuto che il terzo e il quinto motivo di ricorso, con i quali si censurano la mancata configurazione dell'attenuante della provocazione e l'eccessiva dosimetria sanzionatoria, sono inammissibili, poiché, oltre che replicare, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che: - la rivalutazione della sussistenza dell'attenuante richiesta è questione di fatto, adeguatamente motivata dal giudice d'appello e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità; inoltre, il motivo è anche generico, proponendo una aspecifica sussistenza di condotte provocatorie, non meglio specificate, non potendo considerarsi tale l'asserito, malsano rapporto tra la persona offesa ed i figli di lei e dell'imputato, nel contesto dei dissidi circa l'educazione dei quali erano sorte le minacce; - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851). Nel caso di specie, oltre all'adeguata argomentazione sulla misura della pena, si è tenuto conto, altresì, della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 e Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). 4. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 99 c.p., è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pagg. 5 -6), con cui si è confermata l'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838). 5. Vista la memoria con cui il ricorrente chiede che venga dichiarato il bis in idem, depositando decreto penale di condanna emesso il 17-20/7/2018 dal GIP presso il Tribunale di Taranto, in relazione alla richiesta di decreto penale per il medesimo reato ascritto al ricorrente, e rilevato che non vi è prova del passaggio in giudicato della decisione contenuta nel decreto penale suddetto, sicchè la richiesta non può trovare ingresso in questa sede. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d