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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 37938/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell'economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 3 . 3 .202 5 con cui è stat o rigettato il ricorso propostodallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 16.11.2022 dal medesimo Tribunale.

2. Il ricorrente articola, in sintesi,i seguenti motivi.

I) deduce che il provvedimento impugnato non ha indicato gli specifici elementi fattuali da cui evincere il superamento della soglia per l’ammissione al beneficio, con conseguente illegittimità di affermazioni apodittiche e congetturali.

II) Osserva come le presunzioni utilizzate per sostenere la tesi del superamento del limite prescritto per l’ammissione al beneficio risultino fondate su mere congetture, mediante una immotivata reinterpretazione degli esiti assolutori intervenuti in altri procedimenti a carico.

III) Lamenta la mancata risposta al rilievo legato alla non irrevocabilità del provvedimento di confisca posto a fondamento del rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza spiegare le ragioni per le quali i dati recepiti nel decreto di confisca, relativi ad un periodo fiscale precedente all’anno 2020, dovrebbero dispiegare efficacia anche per le annualità successive, alle quali faceva, invece, riferimento l’istanza in disamina.

3. Il Procuratore Generale,con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

5. I motivi dedotti colgono nel segno, laddove eccepiscono, essenzialmente, la genericità e apoditticità delle argomentazioni adottate dal giudice di merito ai fini del ritenuto superamento del limite reddituale.

Nella materia che qui rileva va ribadito il principio per cui, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio,l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata (Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv. 280939 -01).

In ogni caso, il vaglio di attendibilità dell'autocertificazione dell'istante può comportare il rigetto dell’istanza solo qualora sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017, dep. 2018, Tortorella, Rv. 271942 -01).

Nella specie, si deve convenire con il ricorrente nel senso che le presunzioni utilizzate dal Tribunale per sostenere la tesi del superamento del limite prescritto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato risultano fondate su mere congetture, di cui peraltro neanche si comprende l’incidenza rispetto alle condizioni reddituali del [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo all’asserita condotta di emissione di fatture false, in relazione a procedimenti penali per non meglio precisati “delitti a sfondo prettamente economico”.

Allo stesso modo, il richiamo al procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], concluso a luglio 2020, risulta effettuato in maniera del tutto generica, senza spiegarne l’attinenza rispetto alle effettive condizioni economichedell’interessato.

6. Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nuovo giudizio.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell'economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 3 . 3 .202 5 con cui è stat o rigettato il ricorso propostodallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 16.11.2022 dal medesimo Tribunale. 2. Il ricorrente articola, in sintesi,i seguenti motivi. I) deduce che il provvedimento impugnato non ha indicato gli specifici elementi fattuali da cui evincere il superamento della soglia per l’ammissione al beneficio, con conseguente illegittimità di affermazioni apodittiche e congetturali. II) Osserva come le presunzioni utilizzate per sostenere la tesi del superamento del limite prescritto per l’ammissione al beneficio risultino fondate su mere congetture, mediante una immotivata reinterpretazione degli esiti assolutori intervenuti in altri procedimenti a carico. III) Lamenta la mancata risposta al rilievo legato alla non irrevocabilità del provvedimento di confisca posto a fondamento del rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza spiegare le ragioni per le quali i dati recepiti nel decreto di confisca, relativi ad un periodo fiscale precedente all’anno 2020, dovrebbero dispiegare efficacia anche per le annualità successive, alle quali faceva, invece, riferimento l’istanza in disamina. 3. Il Procuratore Generale,con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. 5. I motivi dedotti colgono nel segno, laddove eccepiscono, essenzialmente, la genericità e apoditticità delle argomentazioni adottate dal giudice di merito ai fini del ritenuto superamento del limite reddituale. Nella materia che qui rileva va ribadito il principio per cui, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio,l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata (Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv. 280939 -01). In ogni caso, il vaglio di attendibilità dell'autocertificazione dell'istante può comportare il rigetto dell’istanza solo qualora sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017, dep. 2018, Tortorella, Rv. 271942 -01). Nella specie, si deve convenire con il ricorrente nel senso che le presunzioni utilizzate dal Tribunale per sostenere la tesi del superamento del limite prescritto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato risultano fondate su mere congetture, di cui peraltro neanche si comprende l’incidenza rispetto alle condizioni reddituali del [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo all’asserita condotta di emissione di fatture false, in relazione a procedimenti penali per non meglio precisati “delitti a sfondo prettamente economico”. Allo stesso modo, il richiamo al procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], concluso a luglio 2020, risulta effettuato in maniera del tutto generica, senza spiegarne l’attinenza rispetto alle effettive condizioni economichedell’interessato. 6. Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nuovo giudizio. Così deciso il
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