CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 28416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 6384/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; Agenzia delle Entrate -Riscossione; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 1° settembre 2021 n. 13976; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2014 l'Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] 31 cartelle esattoriali, intimandole il pagamento di numerose sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada, per un totale di 215.874,58 euro. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615 c.p.c. alle suddette cartelle esattoriali dinanzi al Giudice di pace di Roma. A fondamento dell'opposizione dedusse: -) di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni; Oggetto:opposizione a sanzione amministrativa -vizi di merito -deducibilità con l’opposizione recuperatoria - condizioni. -) che le sanzioni, irrogate per violazione del divieto di accesso alla zona a traffico limitato (ZTL), erano illegittime, in quanto l'opponente era in possesso di un regolare permesso di accesso a quell’area; -) l'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento. 3. Con sentenza 19.9.2016 n. 29852 il Giudice di pace di Roma annullò dodici delle trentuno cartelle in contestazione. Quanto alle restanti, il Giudice di pace ritenne che: -) effettivamente il veicolo di proprietà dell’opponente, targato [OSCURATO:TARGA], era in possesso di un permesso di accesso alla zona a traffico limitato, come ammesso dalla società [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA]., in un documento prodotto dall’opponente; -) tuttavia [OSCURATO:PERSONA] aveva ritualmente ricevuto la notifica di una parte dei numerosi verbali di accertamento delle infrazioni, emessi a suo carico tra il 2006 ed il 2010, e non li aveva tempestivamente impugnati; -) sicché, in mancanza di tempestiva impugnazione, le cartelle esattoriali emesse sulla base di quei verbali non potevano più essere contestate per vizi di merito. La sentenza fu impugnata dalla parte soccombente. 4. Con sentenza 1° settembre 2021 n. 13976 il Tribunale di Roma rigettò il gravame. Il Tribunale ritenne che: a) colui il quale proponga opposizione ad una cartella esattoriale, assumendo di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di accertamentodella violazione, deve rispettare il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella, termine nel caso di specie non rispettato; b) legittimamente l’Agenzia delle Entrate aveva eseguito la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; c) la circostanza che l’avviso di ricevimento fosse sottoscritto con firma inintelligibile da persona di cui non erano indicate le generalità non era motivo di nullità della notifica; d) legittima fu l’applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo, di cui all’art. 27 l. 689/81. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. Tanto l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c.. Il fatto che si assume non esaminato è una lettera inviata a [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA]. a gennaio del 2014, ritualmente depositata, nella quale la società mittente ammetteva che il veicolo dell’opponente era stato per errore escluso dalle liste dei mezzi autorizzati all’accesso nella ZTL. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che quel documento dimostrava l’illegittimità delle sanzioni irrogate e, di conseguenza, la nullità delle cartelle esattoriali opposte, per mancanza di un valido titolo presupposto. 1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., essendovi stata una doppia decisione conforme nei due gradi di merito. 1.2. In ogni caso il motivo è anche infondato, in quanto: a) il Tribunale non ha trascurato il documento suddetto, in quanto ne fa menzione a p. 3, primo capoverso, della sentenza; se poi la rilevanza di quel documento sia stata correttamente o scorrettamente esclusa, è questione di fatto, come tale non sindacabile in questa sede; b) il documento del cui mancato esame la ricorrente si duole fu irrilevante rispetto alla ratio decidendi. Il Tribunale infatti ha rigettato il gravame sul presupposto che la ricorrente avrebbe dovuto proporre le sue istanze entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, e va da sé che rispetto a tale rilevata tardività era irrilevante il documento in questione; c) il provvedimento amministrativo di irrogazione d’una sanzione amministrativa (verbale di accertamento) in tanto può dirsi caducato, in quanto l’organo competente ad emetterlo lo abbia annullato: annullamento non solo mai dimostrato dall’opponente, ma addirittura incompatibile con la resistenza opposta dal Comune in primo ed in secondo grado. E va da sé che una lettera con la quale una società di servizi in house riconosca l’esistenza d’un errore non costituisce di per sé un atto di annullamento d’un provvedimento amministrativo: non foss’altro, perché proveniente da un soggetto formalmente privato, incompetente a disporre l’annullamento del verbale di contestazione, come del resto ammise la stessa odierna ricorrente a p. 7, quarto capoverso, dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. 2. Col secondo motivo la ricorrente prospetta il vizio di violazione dell’art.615 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.. L’illustrazione del motivo è così riassumibile: a) il Tribunale ha rigettato il gravame sul presupposto che l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], da qualificare come “opposizione recuperatoria”, era tardiva perché si sarebbe dovuta proporre entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale; b) questa affermazione fu erronea per due ragioni: b’) sia perché la legge non prevede alcun termine di decadenza per proporre l’opposizione all’esecuzione; b’’) sia perché l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] non fu una “opposizione recuperatoria” (una opposizione, cioè, intesa a far valere l’illegittimità della sanzione irrogata, non potuta tempestivamente proporre a causa della mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione); fu invece una opposizione intesa a far valere la mancanza del titolo esecutivo: mancanza tuttavia che la ricorrente definisce dapprima “originaria” (è infatti denunciato “l’originario difetto del titolo esecutivo” a p. 14, penultimo rigo, del ricorso), e poi “sopravvenuta” (p. 15, terzultimo rigo del penultimo capoverso del ricorso). 2.1. Il motivo è infondato. Non vi è mai stata discussione nel presente giudizio su quattro circostanze di fatto: a) un veicolo di proprietà della ricorrente fu ripetutamente sanzionato per accesso non autorizzato alla ZTL; b) i verbali di contestazione delle suddette infrazioni (quelli, ovviamente, ancora sub iudice) furono ritualmente notificati; c) essi non furono impugnati; d) l’agente della riscossione sulla base dei verbali non contestati ha emesso la cartella esattoriale. L’odierna ricorrente, tuttavia, sostiene che l’amministrazione comunale “per errore” sanzionò l’odierna opponente, non avvedendosi che il suo veicolo era stato debitamente autorizzato ad accederealla ZTL. Questa censura è espressa in modo inequivocabile a p. 5, lettera (m), dell’atto di citazione in primo grado, ove si legge che e “le cartelle esattoriali sopra meglio descritte sono illegittime ed ingiuste in quanto nessuna violazione del codice della strada veniva effettuata dalla signora Scarinci”. 2.2. Dunque con l’opposizione oggetto del presente giudizio [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto puramente e semplicemente l’ingiustizia nel merito della sanzione irrogata. Una contestazione di questo tipo non ha nulla a che vedere con l’ipotesi d’un “difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo”. 2.2.1. Non vi fu infatti difetto originario, perché il verbale di contestazione dell’infrazione fu ritualmente emesso, e ritualmente notificato. La circostanza, poi, che la sanzione sia stata ingiustamente od illegittimamente irrogata è questione di merito, che non comporta “l’inesistenza del titolo esecutivo”, e che resta irrilevante in mancanza di tempestiva impugnazione del verbale di accertamento. 2.2.2. Non vi fu nemmeno difetto sopravvenuto, dal momento che il verbale di contestazione e la cartella esattoriale su esso fondati non sono mai stati annullati o revocati dall’autorità competente a tal fine. 3. Col terzo motivo la ricorrente prospetta ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo. L'illustrazione del motivo è praticamente sovrapponibile a quella del primo motivo di ricorso (omesso esame del documento con cui la società “[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA].” riconosceva che il veicolo dell’attrice era autorizzato ad accedere alla ZTL), ed è inammissibile per le stesse ragioni. 4. Col quarto motivo la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge. Assume violato l'articolo 116 c.p.c., sul presupposto che il Tribunale non avrebbe esaminato tutte le prove a sua disposizione, ed in particolare non avrebbe esaminato adeguatamente la lettera già ricordata, inviata alla ricorrente dalla società [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA].. 4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. Parte ricorrente, prescindendo dal contenuto oggettivo della sentenza sia di primo che di secondo grado, insiste nel sostenere che il suo veicolo era autorizzato ad accedere alla zona traffico limitato, e che di conseguenza non poteva essere multato. Circostanza, tuttavia, irrilevante rispetto alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata: che una sanzione amministrativa, infatti, sia irrogata a torto od a ragione, è questione che deve essere fatta valere impugnando tempestivamente il verbale di contestazione; ovvero, se di questo sia mancata o sia irrituale la notifica, impugnando tempestivamente la cartella esattoriale nel termine di 30 giorni dalla notifica di essa. Una volta che sia mancata tale impugnazione, diventa ozioso discorrere se l'infrazione fu commessa davvero o no. Questo fu il contenuto oggettivo della sentenza impugnata, e rispetto a tale ratio decidendi è totalmente irrilevante che la società [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA] abbia ammesso che le sanzioni amministrative furono irrogate per errore. 5. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que