CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 settembre 2026
Cassazione n. 25256/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procuraspeciale in atti dall’[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato,in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]controComune di Sant'Arpino (CE), in persona del Sindaco in carica, rappresentatoe difeso per procura speciale in atti e in virtù di delibera [OSCURATO:PERSONA]. 130 dell’1.12.25 dall’[OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale exlege-controricorrente-Numero registro generale 24406/2025Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 25256/2026Data pubblicazione 13/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4418/2025 depositatail 23/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2008 il Comune di Sant’Arpino adottava la delibera n.138/2008, modificando la pianta organica delle farmacie comunali eimpedendo l’apertura della sede di via Gemito, già allestita dalla societàmista [OSCURATO:SOCIETA]., costituita dal [OSCURATO:PERSONA] per iServizi Socio-Sanitari (C.I.SS.) con il socio privato [OSCURATO:SOCIETA]Nel primo procedimento arbitrale, definito con lodo del 23 febbraio2012 tra C.I.SS. e [OSCURATO:SOCIETA], il Collegio arbitrale – senza che il Comunefosse parte – accertava in via incidentale la responsabilità dell’ente locale ericonosceva a [OSCURATO:SOCIETA] un danno di euro 275.000, posto a carico delConsorzio.Il C.I.SS. instaurava poi un secondo arbitrato contro il Comune,fondando la domanda di rivalsa sulla violazione degli obblighi consortili edegli oneri informativi previsti dalla Convenzione.Con lodo del 26 luglio 2019, il Collegio arbitrale accoglieva ladomanda, ritenendo che l’accertamento contenuto nel lodo del 2012costituisse un “fatto giuridico” non contestato dal Comune e idoneo afondare la condanna in regresso.Il Comune impugnava il lodo dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli,deducendo l’inopponibilità del lodo del 2012 e la violazione dell’art. 2615c.c.La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4418/2025: a) in faserescindente, dichiarava nullo il lodo del 2019, ritenendo che il Collegioarbitrale avesse erroneamente attribuito efficacia vincolante al lodo del2012 nei confronti del Comune, soggetto estraneo al relativo procedimento,applicando il principio dei limiti soggettivi del giudicato; b) in faseNumero registro generale 24406/2025Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 25256/2026Data pubblicazione 13/09/2026rescissoria, rigettava la domanda di rivalsa del C.I.SS., rilevando che nelgiudizio di impugnazione non erano stati prodotti né il lodo del 2012 né ladocumentazione esaminata nel primo arbitrato, elementi necessari peraccertare la responsabilità del Comune e la fondatezza della pretesa diregresso.2. Il C.I.SS. ricorre per cassazione avverso l’indicata sentenza con tremotivi.Resiste il Comune con controricorso.Il ricorso è avviato alla trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. nullità della sentenza per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”.Nel censurare la statuizione con cui la Corte d’Appello aveva ritenutoinopponibile al Comune il lodo arbitrale del 2012, la Corte di merito avrebbeapplicato in modo non pertinente l’art. 2909 c.c., trascurando che il [OSCURATO:PERSONA]Arpino, quale consorziato, aveva sottoscritto la clausolacompromissoria consortile, accettando che le controversie tra Consorzio eComuni fossero devolute agli arbitri.L’accertamento contenuto nel lodo 2012 – pur reso in un giudizio alquale il Comune non aveva partecipato – sarebbe quindi stato comunquevincolante per l’ente consorziato, in quanto effetto dell’adesione allaclausola compromissoria e la Corte territoriale, applicando rigidamente ilprincipio dei limiti soggettivi del giudicato, avrebbe omesso di considerarela peculiarità dell’arbitrato consortile e la funzione della clausolacompromissoria nel sistema statutario.Il ricorrente richiama l’art. 35, co. 4, d.lgs. 5/2003 secondo cui “lestatuizioni del lodo sono vincolanti per la società”.Numero registro generale 24406/2025Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 25256/2026Data pubblicazione 13/09/20262. Con il secondo motivo si fa valere “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 830, comma 2, e 115 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. nullitàdella sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.”.Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello nella parte incui, dopo aver annullato il lodo in sede rescindente, ha rigettato la domandadel C.I.SS. senza procedere ad alcun effettivo giudizio sul merito dellapretesa, limitandosi a rilevare la mancata produzione, nel fascicolo delgiudizio di impugnazione, del lodo del 2012 e della documentazioneesaminata nel primo arbitrato.Tale impostazione si porrebbe in radicale contrasto con la disciplinadell’art. 830, secondo comma, c.p.c., che impone alla Corte d’Appello,quando annulla il lodo per vizi di merito, di sostituirsi agli arbitri e didecidere la controversia come giudice di primo grado, utilizzando tutto ilmateriale probatorio ritualmente acquisito nel procedimento arbitrale.La Corte territoriale, invece, avrebbe abdicato alla propria funzionerescissoria, omettendo di esaminare il fascicolo arbitrale e fondando ilrigetto della domanda su un mero rilievo formale, senza attivare i poteriistruttori né verificare se la documentazione fosse già presente nel fascicoloarbitrale, che avrebbe dovuto essere acquisito e valutato.La Corte avrebbe così violato: l’art. 115 c.p.c., per non averconsiderato prove già ritualmente acquisite nel giudizio arbitrale; l’art. 2697c.c., avendo erroneamente imputato al C.I.SS. un nuovo onere probatorio,non previsto dalla legge e incompatibile con la natura del giudiziorescissorio; l’art. 132, n. 4, c.p.c., poiché la motivazione sarebbe consistitain una formula di stile, priva di un reale percorso logico‑giuridico e dunquemeramente apparente.Nel non valutare il merito della domanda di rivalsa e non esaminaregli atti consortili, la documentazione sottesa al lodo 2012, la prova delpagamento effettuato dal C.I.SS., né gli elementi fattuali già scrutinati dagliNumero registro generale 24406/2025Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 25256/2026Data pubblicazione 13/09/2026arbitri, i giudici di merito avrebbero trasformato la fase rescissoria in ungiudizio di mera verifica documentale, in contrasto con la funzionesostitutiva attribuita alla Corte d’Appello dall’art. 830 c.p.c.3. Con il terzo motivo si deduce “Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.”.La Corte territoriale avrebbe completamente omesso di esaminare ilfatto storico decisivo rappresentato dall’intero compendio probatorio giàacquisito nel giudizio arbitrale e posto a fondamento della domanda dirivalsa.Tale assetto avrebbe compreso, insieme al lodo arbitrale del 2012,contenente l’accertamento del nesso causale tra la delibera comunale e ildanno subito da [OSCURATO:SOCIETA], la documentazione sottesa a taleaccertamento, esaminata dagli arbitri nel primo procedimento, gli atticonsortili (Statuto, Convenzione, obblighi informativi e di cooperazione) –rilevanti per qualificare la responsabilità del Comune verso il Consorzio – ela prova del pagamento effettuato dal C.I.SS. in favore di [OSCURATO:SOCIETA],elemento costitutivo della pretesa di regresso.Tali elementi – tutti ritualmente acquisiti nel procedimento arbitrale eoggetto di discussione nel giudizio di impugnazione – avrebbero costituito ilpresupposto indispensabile per valutare l’”an” e il “quantum” della pretesarisarcitoria azionata dal CISS. La Corte d’Appello si sarebbe limitata arilevarne la mancata produzione nel fascicolo del giudizio di impugnazione,senza verificare se tali atti fossero già presenti nel fascicolo arbitrale e senzaprocedere ad alcuna valutazione sostanziale del loro contenuto.I giudici di merito avrebbero così omesso di considerare un fattostorico decisivo, la cui esistenza sarebbe emersa dagli atti ed era statooggetto di specifiche deduzioni del C.I.SS.L’omissione avrebbe inciso direttamente sulla decisione, perché laCorte avrebbe rigettato la domanda di rivalsa non per difetto di fondatezza,Numero registro generale 24406/2025Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 25256/2026Data pubblicazione 13/09/2026ma per una mera constatazione formale, senza esaminare il materialeprobatorio che avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione.La motivazione della Corte territoriale non avrebbe consentito diricostruire il percorso logico‑giuridico seguito, risolvendosi in unamotivazione apparente e integrando il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.4. Costituendosi con controricorso, il Comune di Sant’Arpino chiede ilrigetto del ricorso del C.I.SS., sostenendo la piena correttezza dellasentenza della Corte d’Appello di Napoli sia nella fase rescindente sia nellafase rescissoria.4.1. Il Comune ribadisce che il lodo arbitrale del 2012 non puòprodurre effetti nei suoi confronti, poiché esso non era parte di quelprocedimento e non fu mai chiamato al contraddittorio e richiama il principiodi cui all’art. 2909 c.c. secondo cui l’accertamento contenuto in unadecisione arbitrale o giudiziale non vincola i terzi.Contesta quindi l’assunto di C.I.SS. secondo cui la clausolacompromissoria consortile estenderebbe automaticamente gli effetti dellodo ai consorziati: secondo il Comune, tale interpretazione ègiuridicamente infondata e contraria alla natura privatistica del lodoarbitrale.4.2. Il Comune sostiene poi che la Corte d’Appello abbiacorrettamente rilevato che, nel giudizio di impugnazione, non era stataprodotta né la copia del lodo 2012 né la documentazione esaminata nelprimo arbitrato.Per il controricorrente tale mancanza impediva alla Corte di verificare:l’esistenza del danno asseritamente subito da [OSCURATO:SOCIETA]; il nesso causaletra la delibera comunale e il danno e la fondatezza della pretesa di rivalsadel C.I.SS.Il Comune afferma quindi che il C.I.SS. non può pretendere che laCorte d’Appello supplisca alla mancata produzione degli atti, né che recuperiNumero registro generale 24406/2025Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 25256/2026Data pubblicazione 13/09/2026autonomamente il fascicolo arbitrale, poiché nel giudizio rescissorio valgonole regole ordinarie sull’onere della prova.4.3. In punto di responsabilità consortile, il Comune contesta laricostruzione del C.I.SS. secondo cui la responsabilità del consorziatosarebbe automatica o solidale per ogni obbligazione assunta dal Consorzio.Sostiene che l’art. 2615 c.c. distingue chiaramente tra obbligazionistrettamente consortili, imputabili al fondo consortili, e obbligazioni assunte“per conto” del singolo consorziato, che richiedono una verifica concretadell’interesse perseguito.C.I.SS. non avrebbe dimostrato che l’obbligazione verso SOCIGESSfosse stata assunta nel suo interesse esclusivo, né che vi fosse stata unaviolazione degli obblighi informativi o di cooperazione previsti dallaConvenzione consortile.4.4. Il Comune chiede quindi la conferma della sentenza impugnata,sostenendo che il lodo del 2019 è stato correttamente annullato, ladomanda di rivalsa correttamente rigettata per difetto di prova e il ricorsodel C.I.SS. infondato e in parte inammissibile.5. Il primo motivo di ricorso è infondato.Nel ridefinire il perimetro della fattispecie in esame è bene muoveredal rilievo che il Comune di Sant’Arpino è consorziato del C.I.SS. e hasottoscritto lo Statuto consortile, contenente la clausola compromissoria(art. 29), la convenzione consortile, con obblighi informativi e dicooperazione (art. 20).Il Comune ha accettato, sottoscrivendo la clausola compromissoria,di deferire ad arbitri la potestà di decidere controversie tra il Consorzio traComuni (C.I.SS.) e lo stesso in quanto consorziato, ma non a deciderecontroversie tra il Consorzio e terzi ([OSCURATO:SOCIETA]) con effetti vincolanti versoi Comuni consorziati.Secondo regola generale e per i limiti soggettivi del giudicato,cristallizzati nell’art. 2909 c.c. e per estensione destinati a valere anche perNumero registro generale 24406/2025Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 25256/2026Data pubblicazione 13/09/2026il lodo arbitrale ex art. 824‑bis c.p.c., la pronuncia arbitrale fa stato solo trale parti del giudizio; l’indicata sottoscrizione, per una interpretazione dellaconvenzione che resti coerente con i principi cardine del sistema, non valead estendere automaticamente gli effetti di un lodo che sia “esterno” alComune consorziato che non vi abbia partecipato.Né di contrario avviso consente di andare la disciplina di cui all’art.35, comma 3, d.lgs. 5/2003 (abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, e “ratione temporis”applicabile) laddove è previsto che le statuizioni del lodo sono vincolanti perla società, dove correttamente intesa.Il vecchio art. 34 D.Lgs. 5/2003, poi recepito dagli artt. 838-bis e ss.c.p.c. dalla riforma del 2022, stabilisce che la clausola statutaria vincolatutti i soci per le liti relative al rapporto sociale (validità di una delibera,recesso, esclusione).Nell’arbitrato societario regolato dall’art. 34 cit., si deroga al principiosecondo il quale la sentenza ha effetto solo tra le parti del giudizio, e il lodoche decide una controversia sociale esplica i suoi effetti nei confronti di tuttii soci, anche se non hanno materialmente partecipato al procedimentoarbitrale.La norma evocata riguarda quindi il solo arbitrato societario, ha naturaeccezionale e non risulta applicabile in via analogica ai consorzi ex art. 2615c.c.; essa presuppone infatti una struttura organizzativa contrassegnatadall’interesse unitario della società, nei cui limiti resta applicabile ai soci.La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’estensione al sociodel lodo arbitrale è correlata all’esigenza di uniformità e stabilitàdell’organizzazione societaria; essa non sarebbe logicamente ammissibileche una delibera fosse considerata valida per il socio che ha partecipatoall'arbitrato e invalida per il socio che ne sia rimasto estraneo (Cass., n.10399/2018; v. Cass. n. 8911/2025; Id., n. 15697/2019; Id.,Numero registro generale 24406/2025Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 25256/2026Data pubblicazione 13/09/202618600/2011). Il lodo accerta infatti una situazione che investe il rapportosociale nella sua interezza.Quanto è fatto chiaro dalla riportata disciplina come interpretata dallagiurisprudenza di legittimità, è che l'efficacia espansiva "automatica"prevista dall'art. 34 cit. non vale a coprire le liti esterne con i terzi.Laddove la lite insorga tra il consorzio e un terzo estraneo, non si stacomunque facendo questione del funzionamento interno della compagine,ma di un’obbligazione ordinaria, contrattuale e non.La Corte d’Appello evidenzia tanto laddove esclude che il lodo 2012produca effetti riflessi automatici verso il Comune consorziato.La sottoscrizione, da parte del consorziato, della clausolacompromissoria contenuta nello Statuto consortile non comportal’estensione automatica degli effetti del lodo arbitrale pronunciato incontroversia tra il Consorzio e un terzo, cui il consorziato sia rimastoestraneo.In materia consortile, operano i limiti soggettivi del giudicato ex art.2909 c.c., applicabili anche al lodo arbitrale ai sensi dell’art. 824‑bis c.p.c.,sicché la pronuncia arbitrale fa stato solo tra le parti del giudizio.La disciplina eccezionale dell’arbitrato societario – di cui già agli artt.34 e 35 d.lgs. 5/2003 poi confluita negli artt. 838-bis e 838-ter c.p.c. exart. 3, comma 55, del d.l.gs. 10 ottobre 2022, n. 149 a decorrere dal 28febbraio 2023 e quindi applicabili alla specie e che attribuisce al lodoefficacia vincolante verso la società e i soci anche se non partecipanti alprocedimento – non è applicabile ai consorzi ex art. 2615 c.c., atteso cheessa presuppone una struttura organizzativa fondata sull’interesse unitariodella società e sulla necessità di uniformità delle decisioni relative alrapporto sociale.Ne consegue che il lodo arbitrale reso in controversia tra Consorzio eterzo non produce effetti riflessi automatici nei confronti del ComuneNumero registro generale 24406/2025Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 25256/2026Data pubblicazione 13/09/2026consorziato, il quale non può essere vincolato da accertamenti compiuti inun giudizio al quale è rimasto estraneo.Può pertanto formularsi il seguente principio di diritto: “La disciplinadell’arbitrato societario, oggi confluita negli artt. 838‑bis e 838‑ter c.p.c. pereffetto dell’art. 3, comma 55, d.lgs. n. 149 del 2022 (riforma Cartabia),opera esclusivamente nell’ambito delle società e si fonda sull’esigenza diassicurare l’interesse unitario del gruppo sociale e la uniformità delledecisioni incidenti sul rapporto sociale. Tale regime speciale – chepartecipanti al procedimento – non è applicabile ai consorzi ex art. 2615c.c., nei quali la clausola compromissoria conserva natura contrattuale enon ricorre una struttura organizzativa assimilabile a quella societaria. Neconsegue che, in materia consortile, trovano applicazione i limiti soggettividel giudicato ex art. 2909 c.c., sicché il lodo arbitrale fa stato solo tra leparti del procedimento e non produce effetti nei confronti del consorziatorimasto estraneo”.6. Il secondo motivo è infondato.6.1. La Corte d’Appello, dopo avere annullato il lodo in sederescindente, ha effettivamente deciso la causa nel merito, come imponel’art. 830, comma 2, c.p.c., e tanto ha fatto nei limiti del materialeprobatorio ritualmente disponibile nel giudizio di impugnazione.La prospettazione del ricorrente, secondo cui la Corte territorialeavrebbe dovuto attingere automaticamente al fascicolo del precedentearbitrato del 2012, non rinviene riscontro nella struttura del giudiziorescissorio, che non è un nuovo giudizio di primo grado al cui interno ilgiudice è dotato di poteri acquisitivi officiosi.La difesa del Comune ha correttamente evidenziato che il C.I.SS. nonha prodotto nel giudizio di impugnazione il lodo del 2012, né ladocumentazione esaminata nel primo arbitrato, né gli atti consortili, né laprova del pagamento effettuato in favore di [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 24406/2025Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 25256/2026Data pubblicazione 13/09/2026In difetto di siffatti atti nel fascicolo, la Corte di merito non potevaricostruire d’ufficio il contenuto di quelli non introdotti, né supplire allamancata produzione mediante acquisizioni officiose.Il principio di disponibilità delle prove, sancito dall’art. 115 c.p.c.,impedisce al giudice di fondare la decisione su documenti non ritualmenteversati in atti e l’art. 2697 c.c. non è stato violato, poiché la Corte d’Appellonon ha imposto alle parti un nuovo onere probatorio, ma ha semplicementepreso atto che la prova necessaria non era stata introdotta nel giudizio incui era chiamata a decidere.6.2. Neppure può dirsi apparente la motivazione.La Corte di merito non ha abdicato alla funzione rescissoria, ma haassunto una decisione sulla base del materiale probatorio effettivamentedisponibile e in siffatti termini ha deciso e argomentato.In siffatta cornice la decisione della Corte territoriale si collocapienamente entro i confini tracciati dagli artt. 830, comma 2, 115, 2697 e132, n. 4, c.p.c., e il motivo deve essere dichiarato infondato.7. Il terzo motivo è inammissibile.La proposta censura, infatti, non individua un fatto storico decisivo aisensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ma pretende di trasformare il viziomotivazionale in un mezzo per sollecitare una rivalutazione del merito, ciòche non è consentito nel giudizio di legittimità.Il ricorrente non indica un fatto principale, autonomo e decisivo, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti del giudizio diimpugnazione, e che la Corte territoriale avrebbe completamente omessodi considerare, ma si limita a richiamare un complesso di elementi probatoriche avrebbero dovuto essere ritualmente prodotti nel giudizio diimpugnazione.L’omissione lamentata esula dal paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,come interpretato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 8053/2014).8. In via conclusiva il ricorso è infondato.Numero registro generale 24406/2025Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 25256/2026Data pubblicazione 13/09/2026Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. S.U. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquidain favore del controricorrente in euro 4.000,00 per compensi oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteAlberto Giusti