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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 dicembre 1952

Cassazione n. 33882/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 04/03/2025 della Corte AppelloSez. dist . di Taranto .

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto , quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale in ordine a l reat o associativ o di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 dalquale è stat o definitivamente assolt o .

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.

Lamenta che la Corte territoriale, nel respingere l’istanza,non abbia preso in considerazione le emergenze processuali, offrendo una motivazione inadeguatae incongrua rispetto alla pronuncia assolutoriache ha accertato l’insussistenza del reato associativo ascritto all’istante.

La colpa grave ostativa non può essere ritenuta nel caso sussistente, considerata l’assenza di qualsivoglia atteggiamento di connivenza passiva da parte del Mannio di coinvolgimento del medesimo nelle iniziative illecite dei figli.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato .

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all’emissione della misura custodiale nei confronti dell’interessato.

Èinfatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria.

Pertanto,è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 – 01 ) .

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 -dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638 - 01 ).

3. Da questo punto di vista, l ’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all’istituto della riparazione.

La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente a dare causa all’emissione della misura cautelare.

Allo scopo sono stati valorizzatispecifici comportamenti del richiedente, non esclusi dal giudice della cognizione, con particolare riferimento alle richiamate intercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA], unitamente al figlio Daniele, intimavano a [OSCURATO:PERSONA] di riferire agli altri del suo gruppo di non interferire con le loro attività delinquenzialiriguardanti il traffico di stupefacenti, pena altrimenti una guerra che non sarebbero peraltro stati neanche capaci di affrontare.

Inoltre, è stato evidenziato che l’istante, successivamente, aveva partecipato ad un incontro con altri imputati, il 9.4.2018, nel corso del quale tutti i presenti avevano parlato dei loro traffici di droga, della necessità di rispettare le rispettive zone di spaccio e del diritto di ognuno di vendere liberamente nel loro territorio e di fissare il prezzo dello stupefacente.

I giudicanti hanno legittimamenteopinato nel senso che proprio i riferimenti alle contrapposizioni tra “noi” e “loro”, di cui alle suddette intercettazioni, in uno con la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla citata riunione , avessero ingenerato l’apparenza in ordine all’esistenza di due gruppi contrapposti, o anche solo di uno sul punto di scindersi, dediti alla gestione degli stupefacenti su un dato territorio.

In tale prospettiva, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato di essere perfettamente inserito nel complesso contestodello spaccio di stupefacenti e di avere in esso un ruolo non secondario anche nella difesa degli interessi suoi e di coloro i quali lavoravano con lui.

Va solo aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, in questa sede non assume alcun rilievo la menzionata sentenza n. 864/2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari, in un separato procedimento,ha disposto il non luogo a procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine a reati di illecita detenzione e spaccio di droga, in quanto tale pronuncia è estranea al tema oggetto del presente giudizio, che riguarda solamente la detenzione cautelare subita dall’istante per il reato associativo ex art. 74 cit. e la possibile incidenza causale di suoi comportamenti gravemente colposi/dolosi rispetto alla misura cautelare emessa per tale titolo di reato.

4. In definitiva, le sopra menzionate condotte ostative del [OSCURATO:PERSONA] sono state adeguatamente valutate e logicamente ritenute idonee a contribuire a creare l’equivoco circa la partecipazione del ricorrentead un gruppo associativo dedito al traffico di stupefacenti, con particolare riferimentoall’apparente esistenza di uno o due gruppi criminali organizzati che avevano diviso il territorio di parte della provincia di Lecce in zone di influenzaesclusiva dei singoli partecipi.

Trattandosi di comportamenti direttamente ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA] , i giudici territoriali hanno ragionevolmente reputato come il medesimo abbia, con grave imprudenza, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell’Autorità.

In questa prospettiva,va qui ribadito il costante insegnamento secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioniambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 – 01 ; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 – 01).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente, quale parte soccombente, va anche condannato alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate in mille euro.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 04/03/2025 della Corte AppelloSez. dist . di Taranto . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto , quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale in ordine a l reat o associativ o di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 dalquale è stat o definitivamente assolt o . 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Lamenta che la Corte territoriale, nel respingere l’istanza,non abbia preso in considerazione le emergenze processuali, offrendo una motivazione inadeguatae incongrua rispetto alla pronuncia assolutoriache ha accertato l’insussistenza del reato associativo ascritto all’istante. La colpa grave ostativa non può essere ritenuta nel caso sussistente, considerata l’assenza di qualsivoglia atteggiamento di connivenza passiva da parte del Mannio di coinvolgimento del medesimo nelle iniziative illecite dei figli. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato . 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all’emissione della misura custodiale nei confronti dell’interessato. Èinfatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria. Pertanto,è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 – 01 ) . La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 -dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638 - 01 ). 3. Da questo punto di vista, l ’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all’istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente a dare causa all’emissione della misura cautelare. Allo scopo sono stati valorizzatispecifici comportamenti del richiedente, non esclusi dal giudice della cognizione, con particolare riferimento alle richiamate intercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA], unitamente al figlio Daniele, intimavano a [OSCURATO:PERSONA] di riferire agli altri del suo gruppo di non interferire con le loro attività delinquenzialiriguardanti il traffico di stupefacenti, pena altrimenti una guerra che non sarebbero peraltro stati neanche capaci di affrontare. Inoltre, è stato evidenziato che l’istante, successivamente, aveva partecipato ad un incontro con altri imputati, il 9.4.2018, nel corso del quale tutti i presenti avevano parlato dei loro traffici di droga, della necessità di rispettare le rispettive zone di spaccio e del diritto di ognuno di vendere liberamente nel loro territorio e di fissare il prezzo dello stupefacente. I giudicanti hanno legittimamenteopinato nel senso che proprio i riferimenti alle contrapposizioni tra “noi” e “loro”, di cui alle suddette intercettazioni, in uno con la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla citata riunione , avessero ingenerato l’apparenza in ordine all’esistenza di due gruppi contrapposti, o anche solo di uno sul punto di scindersi, dediti alla gestione degli stupefacenti su un dato territorio. In tale prospettiva, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato di essere perfettamente inserito nel complesso contestodello spaccio di stupefacenti e di avere in esso un ruolo non secondario anche nella difesa degli interessi suoi e di coloro i quali lavoravano con lui. Va solo aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, in questa sede non assume alcun rilievo la menzionata sentenza n. 864/2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari, in un separato procedimento,ha disposto il non luogo a procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine a reati di illecita detenzione e spaccio di droga, in quanto tale pronuncia è estranea al tema oggetto del presente giudizio, che riguarda solamente la detenzione cautelare subita dall’istante per il reato associativo ex art. 74 cit. e la possibile incidenza causale di suoi comportamenti gravemente colposi/dolosi rispetto alla misura cautelare emessa per tale titolo di reato. 4. In definitiva, le sopra menzionate condotte ostative del [OSCURATO:PERSONA] sono state adeguatamente valutate e logicamente ritenute idonee a contribuire a creare l’equivoco circa la partecipazione del ricorrentead un gruppo associativo dedito al traffico di stupefacenti, con particolare riferimentoall’apparente esistenza di uno o due gruppi criminali organizzati che avevano diviso il territorio di parte della provincia di Lecce in zone di influenzaesclusiva dei singoli partecipi. Trattandosi di comportamenti direttamente ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA] , i giudici territoriali hanno ragionevolmente reputato come il medesimo abbia, con grave imprudenza, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell’Autorità. In questa prospettiva,va qui ribadito il costante insegnamento secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioniambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 – 01 ; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 – 01). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente, quale parte soccombente, va anche condannato alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate in mille euro. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sost
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