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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36901/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con istanza presentata personalmente, chiede di essere rimessa in termini per impugnare -con ricorso per cassazione- la sentenza in data 28/11/2022 della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la sentenza in data 01/07/2021 del Tribunale di Roma, che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 640 cod.pen...

2. L'istanza evidenzia che il termine per impugnare non era stato rispettato per l'inerzia del difensore, che la informava della mancata presentazione solo la sera prima della scadenza del termine stesso, nel mentre ella era ricoverata in ospedale da lungo tempo e nonostante avesse più volte provato inutilmente a contattare il legale incaricato della sua difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza non può trovare accoglimento.

Va ricordato, infatti, che l'art. 175, comma 1, cod.proc.pen. consente la rimessione in termini soltanto in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, nel cui At) \..1n 3`, paradigma non rientra la negligenza del difensore.

Questa Corte ha già affermato che »il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento.(Fattispecie di decesso del difensore, la cui risalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine per impugnare è stata ritenuta asseverare il disinteresse della parte all'espletamento del mandato defensionale)», (Sez. 6, Sentenza n. 2112 del 16/11/2021 Cc., dep. 18/01/2022, Coppola, Rv. 282667 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 18716 del 31/03/2016, Saracinelli, Rv. 266926 - 01).

Tanto viene affermato perché -per come già rilevato da questa Corte- sussiste un "onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito" (così, Sez. 2, Sentenza n. 32119 del 02/07/2021, Duceag, non mass.), che, laddove non sia stato assolto, il mancato adempimento del mandato da parte del difensore di fiducia, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assisto e il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento.

L'assolvimento di tale onere di vigilanza non risulta provato in relazione all'odierno ricorso, dove l'enunciazione astratta delle circostanze che avrebbero impedito la presentazione tempestiva dell'impugnazione non è seguita dalla produzione della prova della concretezza di quanto affermato.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza, cui segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con istanza presentata personalmente, chiede di essere rimessa in termini per impugnare -con ricorso per cassazione- la sentenza in data 28/11/2022 della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la sentenza in data 01/07/2021 del Tribunale di Roma, che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 640 cod.pen... 2. L'istanza evidenzia che il termine per impugnare non era stato rispettato per l'inerzia del difensore, che la informava della mancata presentazione solo la sera prima della scadenza del termine stesso, nel mentre ella era ricoverata in ospedale da lungo tempo e nonostante avesse più volte provato inutilmente a contattare il legale incaricato della sua difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza non può trovare accoglimento. Va ricordato, infatti, che l'art. 175, comma 1, cod.proc.pen. consente la rimessione in termini soltanto in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, nel cui At) \..1n 3`, paradigma non rientra la negligenza del difensore. Questa Corte ha già affermato che »il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento.(Fattispecie di decesso del difensore, la cui risalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine per impugnare è stata ritenuta asseverare il disinteresse della parte all'espletamento del mandato defensionale)», (Sez. 6, Sentenza n. 2112 del 16/11/2021 Cc., dep. 18/01/2022, Coppola, Rv. 282667 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 18716 del 31/03/2016, Saracinelli, Rv. 266926 - 01). Tanto viene affermato perché -per come già rilevato da questa Corte- sussiste un "onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito" (così, Sez. 2, Sentenza n. 32119 del 02/07/2021, Duceag, non mass.), che, laddove non sia stato assolto, il mancato adempimento del mandato da parte del difensore di fiducia, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assisto e il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento. L'assolvimento di tale onere di vigilanza non risulta provato in relazione all'odierno ricorso, dove l'enunciazione astratta delle circostanze che avrebbero impedito la presentazione tempestiva dell'impugnazione non è seguita dalla produzione della prova della concretezza di quanto affermato. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza, cui segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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