Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 11655/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

54-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA].; - intimate - avverso la sentenza n. 6804/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ostia, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, sulla premessa di essere cessionaria di un credito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società assicuratrice in conseguenza di un sinistro stradale, per la somma di euro 984, chiese che l'[OSCURATO:SOCIETA] venisse condannata al pagamento di tale somma.

Aggiunse la società attrice che, in caso di insussistenza o incapienza del credito, la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a garantire la cessione del credito, avvenuta pro so/vendo.

Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla domanda della società attrice e confermando di aver ceduto alla stessa il credito suindicato, ma chiedendo comunque il rigetto della domanda di garanzia rivolta in via subordinata nei suoi confronti.

Si costituì in giudizio, tardivamente, anche la società di assicurazione, la quale affermò di avere inviato alla [OSCURATO:SOCIETA]. un assegno idoneo al totale soddisfacimento del credito e che di tale pagamento era stata informata anche la [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva aderito ad una domanda che era già stata integralmente soddisfatta.

Trasmesso il procedimento al Giudice di pace di Roma a seguito della soppressione della Sezione distaccata di Ostia, questi prese atto dell'intervenuta transazione tra le due società e, decidendo secondo equità, dichiarò cessata la materia del contendere quanto alla domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'[OSCURATO:SOCIETA].; e poiché la [OSCURATO:PERSONA] era rimasta estranea alla transazione, condannò la società di assicurazione a pagare a quest'ultima le spese di lite, liquidate nella misura di curo 330 sul rilievo che la causa era da ritenere di valore inferiore ad euro

1.100. Ric. 2019 n. 35954 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -2-2.

La pronuncia è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale di Roma, con sentenza del 28 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile l'appello, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che la sentenza di primo grado era stata pronunciata dal Giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., siccome di valore inferiore ad euro 1.100, per cui poteva essere impugnata con l'appello nei limitati casi previsti dall'art. 339, terzo comma, del codice di rito.

Non ricorrendo alcuna di tali ipotesi, l'appello era da ritenere inammissibile.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un motivo.

L'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, cod. proc. civ., sul rilievo che l'appello sarebbe stato erroneamente dichiarato inammissibile.

Sostiene la ricorrente che la domanda formulata in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era di valore pari ad euro 1.260,84, dal momento che non era stato chiesto solo il rimborso del credito di euro 984, ma anche l'ulteriore somma di curo 250 a titolo di rimborso delle spese extragiudiziali e quella di euro 26,84 per l'indisponibilità della somma.

Per cui, in definitiva, la causa era di valore maggiore ad euro 1.100 e non poteva essere decisa secondo equità, dovendo essere ritenuta di Ric. 2019 n. 35954 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -3-valore indeterminato; con conseguente ammissibilità del giudizio di appello.

1.1. Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152).

Nel ricorso odierno, il Collegio osserva che dall'esame degli atti, doveroso in considerazione del tipo di censura proposta, emerge che la domanda giudiziale proposta in primo grado nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto non solo il credito di curo 984 che ella aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA], ma anche le ulteriori somme di euro 256 per spese stragiudiziali ed euro 26,84 per acquisizione di documentazione.

Questa era la domanda principale rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società di assicurazione e questa era anche la domanda che la stessa parte attrice aveva rivolto, anche se in via alternativa, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che la domanda giudiziale dalla quale l'odierna ricorrente fu chiamata a difendersi eccedeva la soglia di euro 1.100 e non poteva, quindi, essere decisa secondo equità, come invece ha fatto il Giudice di Ric. 2019 n. 35954 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -4-pace sull'erroneo presupposto che l'unica domanda posta fosse quella volta al recupero della somma di euro

984. Né poteva pervenirsi a diversa conclusione per il fatto che la domanda principale era stata oggetto di una transazione, posto che a tale accordo la [OSCURATO:PERSONA] era rimasta estranea.

La sentenza di primo grado, pertanto, era da considerare appellabile, come esattamente sostiene la ricorrente (v. sul punto, anche se in relazione al regime previgente, l'ordinanza 24 luglio 2002, n. 10875).

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato al Tribunale di Roma, in persona di un diverso [OSCURATO:PERSONA], il quale deciderà il merito dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese dell'odierno giudizio di cassazione.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
54-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA].; - intimate - avverso la sentenza n. 6804/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ostia, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, sulla premessa di essere cessionaria di un credito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società assicuratrice in conseguenza di un sinistro stradale, per la somma di euro 984, chiese che l'[OSCURATO:SOCIETA] venisse condannata al pagamento di tale somma. Aggiunse la società attrice che, in caso di insussistenza o incapienza del credito, la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a garantire la cessione del credito, avvenuta pro so/vendo. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla domanda della società attrice e confermando di aver ceduto alla stessa il credito suindicato, ma chiedendo comunque il rigetto della domanda di garanzia rivolta in via subordinata nei suoi confronti. Si costituì in giudizio, tardivamente, anche la società di assicurazione, la quale affermò di avere inviato alla [OSCURATO:SOCIETA]. un assegno idoneo al totale soddisfacimento del credito e che di tale pagamento era stata informata anche la [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva aderito ad una domanda che era già stata integralmente soddisfatta. Trasmesso il procedimento al Giudice di pace di Roma a seguito della soppressione della Sezione distaccata di Ostia, questi prese atto dell'intervenuta transazione tra le due società e, decidendo secondo equità, dichiarò cessata la materia del contendere quanto alla domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'[OSCURATO:SOCIETA].; e poiché la [OSCURATO:PERSONA] era rimasta estranea alla transazione, condannò la società di assicurazione a pagare a quest'ultima le spese di lite, liquidate nella misura di curo 330 sul rilievo che la causa era da ritenere di valore inferiore ad euro 1.100. Ric. 2019 n. 35954 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2-2. La pronuncia è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale di Roma, con sentenza del 28 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile l'appello, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. Ha osservato il Tribunale che la sentenza di primo grado era stata pronunciata dal Giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., siccome di valore inferiore ad euro 1.100, per cui poteva essere impugnata con l'appello nei limitati casi previsti dall'art. 339, terzo comma, del codice di rito. Non ricorrendo alcuna di tali ipotesi, l'appello era da ritenere inammissibile. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un motivo. L'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, cod. proc. civ., sul rilievo che l'appello sarebbe stato erroneamente dichiarato inammissibile. Sostiene la ricorrente che la domanda formulata in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era di valore pari ad euro 1.260,84, dal momento che non era stato chiesto solo il rimborso del credito di euro 984, ma anche l'ulteriore somma di curo 250 a titolo di rimborso delle spese extragiudiziali e quella di euro 26,84 per l'indisponibilità della somma. Per cui, in definitiva, la causa era di valore maggiore ad euro 1.100 e non poteva essere decisa secondo equità, dovendo essere ritenuta di Ric. 2019 n. 35954 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -3-valore indeterminato; con conseguente ammissibilità del giudizio di appello. 1.1. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152). Nel ricorso odierno, il Collegio osserva che dall'esame degli atti, doveroso in considerazione del tipo di censura proposta, emerge che la domanda giudiziale proposta in primo grado nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto non solo il credito di curo 984 che ella aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA], ma anche le ulteriori somme di euro 256 per spese stragiudiziali ed euro 26,84 per acquisizione di documentazione. Questa era la domanda principale rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società di assicurazione e questa era anche la domanda che la stessa parte attrice aveva rivolto, anche se in via alternativa, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che la domanda giudiziale dalla quale l'odierna ricorrente fu chiamata a difendersi eccedeva la soglia di euro 1.100 e non poteva, quindi, essere decisa secondo equità, come invece ha fatto il Giudice di Ric. 2019 n. 35954 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -4-pace sull'erroneo presupposto che l'unica domanda posta fosse quella volta al recupero della somma di euro 984. Né poteva pervenirsi a diversa conclusione per il fatto che la domanda principale era stata oggetto di una transazione, posto che a tale accordo la [OSCURATO:PERSONA] era rimasta estranea. La sentenza di primo grado, pertanto, era da considerare appellabile, come esattamente sostiene la ricorrente (v. sul punto, anche se in relazione al regime previgente, l'ordinanza 24 luglio 2002, n. 10875). 2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato al Tribunale di Roma, in persona di un diverso [OSCURATO:PERSONA], il quale deciderà il merito dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese dell'odierno giudizio di cassazione. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11655/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris