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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03087/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 043C7R8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di JaAii reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprduenza della Corte di cassazione; ritenuto, in particolare, che il motivo concernente le circostanze attenuanti generiche risulta prospettato, come già nell'atto di appello, in termini generici e che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado nella quale sono evidenziati (p 5) i numerosi precedenti per fatti analoghi a quello per il quale si procede e valutata l'assenza di concreti elementi favorevoli; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende- P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 043C7R8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di JaAii reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprduenza della Corte di cassazione; ritenuto, in particolare, che il motivo concernente le circostanze attenuanti generiche risulta prospettato, come già nell'atto di appello, in termini generici e che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado nella quale sono evidenziati (p 5) i numerosi precedenti per fatti analoghi a quello per il quale si procede e valutata l'assenza di concreti elementi favorevoli; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2
Sentenza Cassazione n. 03087/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris