CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38348/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso verso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina ex art. 444 cod. proc. pen. deducendo, con un unico motivo, la mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento. 1. Il ricorso, peraltro formulato in termini affatto generici, va dichiarato inammissibile con procedura de plano, non essendo i motivi proposti consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata (in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa elle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente