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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41545/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo kannullamento con rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Giudice di pace di Pistoia; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Pistoia condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

In sentenza, il Giudice ha motivato la condanna sul fatto che l'imputata si era trattenuta illegittimamente in Italia nonostante il Questore le avesse notificato, in data, 7 maggio 2019, il diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia che le era già stato concesso per motivi familiari quale convivente con la sorella cittadina italiana.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputatoi con il ministero dell'avvocato di fiducia, affidandosi a due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. l'omessa motivazione ovvero la motivazione apparente per non aver valutato la sussistenza della legittima permanenza nel territorio italiano dell'imputata, poiché non sarebbe stato considerato che il provvedimento del Questore di Bologna, il quale le aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno, non le ordinava di lasciare il territorio e, comunque, era stato impugnato.

2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione di norme di legge per non aver valutato la sussistenza dei presupposti per applicare l'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Con successiva memoria, il difensore ha prodotto la decisione del tribunale civile di Bologna che, in accoglimento dell'impugnazione del diniego oppostole dal Questore, ha accertato il diritto dell'imputata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Giudice di pace di Pistoia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre il secondo è inammissibile.

2. Come risulta dal medesimo provvedimento impugnato, il giudice era a conoscenza del fatto che la ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari e che il diniego del richiesto rinnovo, già negatole dal Questore, era stato oggetto d'impugnazione, poi accolta, come evidenziato nell'ultima memoria depositata dal difensore.

2.1. Deve essere considerato che l'impugnazione del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno implica l'assenza del requisito della illegittimità della permanenza sul territorio nazionale perché Ih \ decisione sulla , ) legittimità del diniego era sottoposto a impugnazione, poi risultata favorevole alla ricorrente, anche se nuovamente sub iudice per l'impugnazione interposta dal Ministero dell'interno.

2.3. Va, pertanto ribadito il principio già espresso da questa Corte secondo cui, in tema di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, il rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari assume rilevanza ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Sez. 1, n. 32858 del 24/06/2013, Rv. 256994)

3. Il secondo motivo, con il quale si chiede la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, risulta, invece, inammissibile poiché non risulta esservi stata tale richiesta come emerge dal verbale d'udienza innanzi al Giudice di pace.

4. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Pistoia, in persona fisica diversa da quella che ha emesso la sentenza in questa sede annullata: in questo senso, da ultimo, Sez. 5, n. 2669 del 6/112015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711) per nuovo giudizio.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pistoia,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo kannullamento con rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Giudice di pace di Pistoia; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Pistoia condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per soggiorno illegale nel territorio dello Stato. In sentenza, il Giudice ha motivato la condanna sul fatto che l'imputata si era trattenuta illegittimamente in Italia nonostante il Questore le avesse notificato, in data, 7 maggio 2019, il diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia che le era già stato concesso per motivi familiari quale convivente con la sorella cittadina italiana. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputatoi con il ministero dell'avvocato di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. l'omessa motivazione ovvero la motivazione apparente per non aver valutato la sussistenza della legittima permanenza nel territorio italiano dell'imputata, poiché non sarebbe stato considerato che il provvedimento del Questore di Bologna, il quale le aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno, non le ordinava di lasciare il territorio e, comunque, era stato impugnato. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione di norme di legge per non aver valutato la sussistenza dei presupposti per applicare l'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Con successiva memoria, il difensore ha prodotto la decisione del tribunale civile di Bologna che, in accoglimento dell'impugnazione del diniego oppostole dal Questore, ha accertato il diritto dell'imputata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Giudice di pace di Pistoia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre il secondo è inammissibile. 2. Come risulta dal medesimo provvedimento impugnato, il giudice era a conoscenza del fatto che la ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari e che il diniego del richiesto rinnovo, già negatole dal Questore, era stato oggetto d'impugnazione, poi accolta, come evidenziato nell'ultima memoria depositata dal difensore. 2.1. Deve essere considerato che l'impugnazione del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno implica l'assenza del requisito della illegittimità della permanenza sul territorio nazionale perché Ih \ decisione sulla , ) legittimità del diniego era sottoposto a impugnazione, poi risultata favorevole alla ricorrente, anche se nuovamente sub iudice per l'impugnazione interposta dal Ministero dell'interno. 2.3. Va, pertanto ribadito il principio già espresso da questa Corte secondo cui, in tema di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, il rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari assume rilevanza ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Sez. 1, n. 32858 del 24/06/2013, Rv. 256994) 3. Il secondo motivo, con il quale si chiede la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, risulta, invece, inammissibile poiché non risulta esservi stata tale richiesta come emerge dal verbale d'udienza innanzi al Giudice di pace. 4. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Pistoia, in persona fisica diversa da quella che ha emesso la sentenza in questa sede annullata: in questo senso, da ultimo, Sez. 5, n. 2669 del 6/112015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711) per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pistoia,
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