CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 02408/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] RUSSO Sent. n.sez. 740/2025 UP - 03/12/2025 R.G.N. 27384/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2408/2026 Roma, lì, 21/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 23 marzo 2022 dal Tribunale di Roma, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa per il delitto di cui all’art. 23, comma 4, legge 110/1975 commesso il 26/05/2015, per avere portato in pubblico una pistola clandestina, con matricola parzialmente abrasa, e quattro cartucce cal. 38. La Corte, conformemente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato da una intercettazione svolta a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui interpretazione è chiara ed è confermata da valutazioni logiche, non superate dalla dichiarazione di quest'ultimo che, pur ammettendo la propria responsabilità per la condotta contestata, ha scagionato il coimputato, nonché provata dalle immagini che ritraggono i due soggetti recarsi insieme nel locale in cui l'arma venne occultata e rinvenuta il giorno successivo dalla polizia, e dalle dichiarazioni del proprietario di detto locale, circa i suoi rapporti con i due imputati. Ha invece dichiarato estinto per prescrizione il reato di detenzione dell’arma, e ha detratto la relativa porzione di pena. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione, quanto alla valutazione della prova indiziaria. Le due sentenze di merito hanno eluso l’obbligo di una preventiva valutazione separata e specifica di ogni singolo indizio, per verificarne il grado di certezza, gravità e precisione, che deve precede la loro idoneità a contribuire alla formazione della prova. Nel presente caso i giudici di merito hanno attribuito valenza indiziaria al solo nome proprio, “[OSCURATO:PERSONA]”, pronunciato dal coimputato nel corso di una conversazione intercettata, e allo stretto legame personale tra detto soggetto e il ricorrente, i quali sono stati ripresi da una videocamera mentre entrano insieme nel locale pubblico ove l’arma fu occultata, in occasione di tale occultamento. Tale elemento non costituisce un indizio, ma al più un sospetto, o quanto meno è un indizio equivoco e non certo, da cui non può risalirsi alla prova di una corresponsabilità del ricorrente nel porto di quell’arma. Il ragionamento delle due sentenze, pertanto, è fondato su una base meramente congetturale, e la relativa motivazione è, pertanto, manifestamente illogica. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 25/11/2025 il ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria, in cui lamenta che il procuratore generale ha fondato l'affermazione dell'esistenza di ulteriori elementi relativi alla identificazione del “[OSCURATO:PERSONA]” con lui stesso su una conversazione intercettata in cui l'interlocutore non è il ricorrente ma suo fratello Gabriele, che è stato assolto dalla medesima imputazione, e su mere congetture, per cui mancano indizi precisi e convergenti a carico del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. In tema di valutazione della prova indiziaria, costituisce un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605, e le conformi Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941, Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). La sentenza impugnata si è conformata a questo principio in quanto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso e uniformandosi alla sentenza di primo grado, ha nuovamente valutato la certezza e gravità dei singoli indizi, la cui sussistenza non è stata contestata dal ricorrente, e li ha poi esaminati nel loro complesso, giungendo motivatamente alla conclusione della loro sufficienza per provare la colpevolezza del ricorrente per l'unico delitto a lui attribuito, quello di porto abusivo di una pistola clandestina. 2.1. Secondo la ricostruzione delle indagini contenuta nella sentenza di primo grado, non contestata nell'atto di appello e perciò ribadita nella sentenza impugnata, esse iniziarono dall'incendio doloso di un ristorante il cui titolare riferiva di screzi avuti, in epoca prossima a tale evento, con il ricorrente e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a causa del rinvenimento, occultata nell'attiguo pub, dell'arma descritta nell'imputazione, occultamento che egli attribuiva ai predetti imputati. In effetti in data 27/05/2015, a seguito di una notizia confidenziale, la polizia aveva rinvenuto in detto locale, nascosta sotto un fusto di birra, un borsello contenente la pistola in questione insieme alle munizioni e alla carta di identità del [OSCURATO:PERSONA], oggetti di cui quest'ultimo si era poi assunto la proprietà ammettendo anche la propria responsabilità nell'occultamento. Dal sistema di videosorveglianza era emerso che la sera precedente egli era entrato nel locale, ove l'arma era stata poi nascosta, unitamente al ricorrente, si era diretto nella zona ove il borsello era stato poi rinvenuto, ed era quindi uscito senza più indossare tale oggetto (come dettagliatamente descritto alla pag. 7 della sentenza di primo grado). Il nome del ricorrente, inoltre, era stato pronunciato dal predetto [OSCURATO:PERSONA], in una conversazione successivamente intercettata, indicandolo come colui che gli aveva consegnato la pistola usata per compiere un'aggressione (così alla pag. 8 della predetta sentenza). In un'altra intercettazione, infine, si erano ascoltati il fratello del ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] concordare la versione da riferire alla polizia, a seguito del ritrovamento dell'arma, versione peraltro diretta a scagionare il primo interlocutore (ibidem, pag. 9). 2.2. La sentenza impugnata ha valutato, pertanto, la certezza dei primi due elementi indiziari, E' certo che la pistola sia stata portata nel locale ed occultata nel luogo del successivo rinvenimento dal [OSCURATO:PERSONA], unitamente al ricorrente, avendo il primo ammesso la propria responsabilità. Il ricorrente, inoltre, è ritornato nel locale il giorno successivo, insieme al [OSCURATO:PERSONA], tanto da essere stati entrambi identificati dalla polizia intervenuta per la perquisizione. L'ipotesi che entrambi fossero tornati a riprendere l'arma appare logica, non avendo i predetti soggetti, ed in particolare il [OSCURATO:PERSONA], giustificato in altro modo il loro ripresentarsi nel locale. Anche l'indizio ricavato dall'intercettazione relativa all'aggressione compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] appare certo: questi ha raccontato, con dovizia di particolari, di avere aggredito tale Panone colpendolo al capo dapprima con una stampella e poi con il “ferro … 38” datogli da “[OSCURATO:PERSONA]”, e l'aggressione è stata confermata dalla vittima, sia quanto alle sue modalità, sia quanto alla presenza di più persone, sia infine all'esistenza di una lite in corso, all'epoca, proprio con il [OSCURATO:PERSONA]. Emerge con evidenza anche la precisione e la concordanza di tali indizi, che indicano senza alcun dubbio la responsabilità non solo del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di porto dell'arma clandestina, ma anche di un'altra persona, da individuarsi nel “[OSCURATO:PERSONA]” dallo stesso nominato. 2.3. L'identificazione del “[OSCURATO:PERSONA]” nel ricorrente, poi, è stata logicamente desunta dal rapporto di amicizia e colleganza esistente tra i due, dal fatto che il giorno successivo a quella aggressione il ricorrente si trovava in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] quando questi ha nascosto un'arma corrispondente a quella usata in detta occasione, e infine dal fatto che egli si trovava insieme a lui anche il giorno successivo, quando il [OSCURATO:PERSONA] è tornato nel locale, presumibilmente per recuperare l'oggetto. La sentenza ha ricavato ulteriori conferme della identificazione del “[OSCURATO:PERSONA]” citato nell'intercettazione con il ricorrente dalle dichiarazioni del gestore del locale incendiato dolosamente, il quale ha riferito di un diverbio avuto con il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente a causa del ritrovamento dell'arma, e di un suo colloquio con una terza persona, che gli aveva riferito l'interessamento dei due a sapere che cosa egli avesse riferito agli inquirenti in merito a tale arma, nonché da una ulteriore intercettazione in cui il [OSCURATO:PERSONA], accusando il gestore di avere provocato la perquisizione, lamentava che egli aveva in tal modo coinvolto nell'inchiesta non solo lui stesso, ma anche altre persone (pagg. da 16 a 19 della sentenza impugnata). L'identificazione così effettuata appare logica, stante la convergenza di tutti i predetti indizi sulla persona del ricorrente e l'assenza di valide ipotesi alternative, che lo stesso ricorrente non ha avanzato, indicando, ad esempio, altri amici o conoscenti del [OSCURATO:PERSONA] aventi il suo stesso nome proprio, o altri motivi del suo avere accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'occultamento dell'arma e il giorno successivo, quando questi si è presumibilmente recato a riprenderla. L'unica valutazione logica del complesso degli elementi indicati nella sentenza impugnata appare essere, pertanto, quella fornita dai giudici delle due sentenze di merito, le quali costituiscono una “doppia conforme” quanto alla individuazione della responsabilità del ricorrente e alle ragioni argomentative di tale conclusione. Tale valutazione è stata correttamente ritenuta sufficiente per provare la colpevolezza del ricorrente, in applicazione del principio secondo cui «In tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228). La sentenza impugnata, pertanto, risulta immune dal vizio di manifesta illogicità lamentato dal ricorrente, e non è perciò suscettibile di annullamento. 3. Il ricorso, in realtà, ripropone il primo motivo dell'appello, come riportato nella sentenza impugnata, senza compiere un effettivo confronto con la motivazione di questa, in particolare quanto alla valutata convergenza dei vari indizi, e limitandosi a contestare la gravità di due di essi. Deve però ribadirsi che «Il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondava su una critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza)» (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rv. 286492). Il ricorrente, in realtà, chiede a questa Corte una diversa valutazione della rilevanza e gravità di alcuni dei singoli indizi sui quali la sentenza impugnata ha fondato la condanna, ma è stato da sempre chiarito che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]