CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oCONDOMINIO [OSCURATO:PERSONA] MANOCALZATI- intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 744/2022,depositata il 23 febbraio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23683/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 12579/2026Data pubblicazione 04/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di via Orto de Luca di Manocalzati proposeopposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino infavore di [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di € 7.272,78 oltre accessori,a titolo di compenso per l’attività di amministratore e rimborso dianticipazioni di cassa effettuate dal ricorrente durante il suo mandato.L’opponente spiegò anche riconvenzionale onde ottenere dalloSpella il risarcimento del danno derivato dalla morosità del Condominioverso l’Erario, che costui aveva provocato omettendo di versare laritenuta d’acconto ai professionisti variamente incaricati.Il Tribunale accolse l’opposizione.2. Il successivo gravame dello Spella fu respinto dalla Corted’appello di Napoli con la sentenza in epigrafe.I giudici distrettuali ritennero non provato il credito dell’appellante;questi, infatti, autorizzato dal Tribunale di Avellino a ricostruire il suofascicolo di parte dopo averlo smarrito, vi aveva inserito documentiche non risultavano allegati alla comparsa di costituzione e risposta,pur essendo suo onere dimostrare l’avvenuta produzione tempestivadei documenti dei quali era stato assentito il nuovo deposito.In particolare, le sole produzioni utilizzabili, in quanto effettuate inuno con il ricorso per ingiunzione e con la memoria integrativa ex art.183 c.p.c., non comprendevano le ricevute delle spese asseritamentesostenute e la documentazione di supporto al rendiconto presentatodall’amministratore, indispensabile ai fini della liquidazione del relativocompenso ai sensi dell’art. 1709 c.c.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] conricorso per cassazione affidato a due motivi.Il condominio intimato non ha svolto difese.Numero registro generale 23683/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 12579/2026Data pubblicazione 04/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1720 e 2967 c.c.e dell’art. 115 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto controverso edecisivo per il giudizio.Il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata nellaparte in cui ha ritenuto non provati gli elementi costitutivi del suodiritto al compenso.Assume, in particolare, che i presupposti per ottenere il compensoconsistono nella delibera assembleare di conferimento dell’incarico enell’effettivo svolgimento dell’attività gestoria, e che tali circostanzesarebbero state entrambe dimostrate anche a voler considerare i solidocumenti ritenuti utilizzabili dalla Corte territoriale, fra i quali eranocomprese la delibera di conferimento e quelle di approvazione di alcunirendiconti.La Corte, in ogni caso, non aveva tenuto conto del fatto che lestesse circostanze non erano mai state specificamente contestate dalCondominio.2. Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza per «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili – perplessità dellamotivazione».Il ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata, nel respingereil motivo concernente il rimborso delle spese, afferma testualmenteche «i documenti di cui è certo il rituale deposito attengonoesclusivamente all’esercizio dell’incarico professionale», salvo poirigettare anche la doglianza relativa a tale ultimo credito a causadell’inidoneità dei documenti prodotti al riguardo.3. I due motivi censurano, sotto diversa prospettiva, la stessaparte della pronunzia impugnata, concernente il diritto al compensoNumero registro generale 23683/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 12579/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’amministratore; ciò ne giustifica lo scrutinio congiunto, dal qualeemerge la loro fondatezza nei termini di cui si darà conto.La sentenza d’appello ha preso le mosse dal rilievodell’inutilizzabilità dei documenti, in quanto depositati dall’odiernoricorrente dopo che era stata autorizzata la ricostruzione del fascicolo,ma non allegati all’originaria comparsa di risposta; da tale rilievo,conforme al consolidato orientamento di questa Corte e condiviso dallostesso ricorrente, è esitata la considerazione dei soli documentioriginariamente allegati al ricorso per ingiunzione e alla memoriaintegrativa.In relazione a tali ultimi, la Corte d’appello ha ritenuto che gli stessinon fossero idonei a supportare il credito complessivamente vantatodal ricorrente, sia per la parte concernente il rimborso delle speseanticipate per conto del condominio, sia per la parte costituente il suocompenso di amministratore; e ciò in quanto, in relazione ad entrambii segmenti, costui avrebbe dovuto provare fornire la prova, «attraversoi necessari documenti giustificativi, non soltanto della sommaincassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti glielementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità diesecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si siaadeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione» (pag. 10),elementi che non emergevano dalla documentazione prodotta.Tale statuizione, in particolare, ha riguardato anche il creditorelativo al compenso, in relazione al quale la sentenza impugnata(pagg. 10-11) ha rilevato che la semplice produzione dei rendiconticonsuntivi, non essendo «accompagnata da altri documenti atti aricondurre le entrate e le spese accertate alla concreta esecuzionedella sua prestazione», non valeva a supportare la relativa pretesa.Numero registro generale 23683/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 12579/2026Data pubblicazione 04/05/2026Così decidendo, la Corte d’appello ha erroneamente equiparato ipresupposti per il riconoscimento all’amministratore degli esborsi cheegli assume di aver affrontato per conto del condominio, inadempimento del mandato conferitogli, con quelli per la liquidazionedel compenso.Mentre, infatti, dev’essere condiviso quanto affermato per i primi– sussistendo nutrita produzione giurisprudenziale di conforto allastatuizione dei giudici d’appello, in relazione al rapporto assimilabile almandato oneroso (v. ad es., fra le altre, Cass. 17/4/2024, n. 10479;Cass. 17/1/2019, n. 1186; Cass. 14/2/2017, n. 3892; Cass.14/11/2012, n. 19991) – per il riconoscimento del compensoall’amministratore è sufficiente che, ferma restando la prova delconferimento dell’incarico, sussista un rendiconto approvatodall’assemblea condominiale, atteso che detto compenso costituisceuna spesa a carico del condominio ed è quindi, una voce del relativobilancio che necessita unicamente di approvazione in sede dideliberazione sul consuntivo (così Cass. 21/6/2023, n. 17713).Quest’ultima decisione, peraltro, ha precisato che un tale criterioopera quando, come nella specie, sia inapplicabile ratione temporis ladisciplina del condominio negli edifici introdotta con la legge11/12/2012 n. 220 (in particolare, l’art. 1129, comma 14, cod. civ.),poiché lo stesso può ritenersi affermato «anche ai sensi dei n. 2 e 3dell’art. 1135 cod. civ. nella formulazione vigente all’epoca dei fatti percui è giudizio».Ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere che lapresentazione dei rendiconti consuntivi per i periodi di tempo fra il1997 e il 2006 fosse inidonea a supportare la pretesa creditoriadell’amministratore in parte qua, senza valorizzare la relativaapprovazione da parte dell’assemblea condominiale che le stesseNumero registro generale 23683/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 12579/2026Data pubblicazione 04/05/2026produzioni invece confermano, quantomeno per alcune periodicità dibilancio.Sul punto, invece, non assume alcun rilievo l’affermata «noncontestazione» delle circostanze da parte del Condominio, poichél’approvazione del rendiconto, ai fini che qui occupano, ha valore diricognizione di debito in relazione alle poste passive specificamenteindicate (cfr. Cass. 9/5/2011, n. 10153), e va quindi necessariamenteprovata mediante l’acquisizione della delibera assembleare.4. La fondatezza dei motivi per le ragioni indicate importal’accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata è dunque cassatacon rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provvedaal riesame della vicenda in conformità all’indicato principio di diritto,liquidando altresì le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa