CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17005/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che OCCHIPINTI Davide - imputato del reato di illecita detenzione di cocaina, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha cofermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Roma; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il motivo sia generico perché del tutto privo di effettivo confronto con la diffusa motivazione svolta dalla Corte territoriale a sostegno della conguità della pena inflitta in primo grado, imperniata non solo sul dato ponderale (come erroneamente sostenuto in ricorso), ma anche sul coinvolgimento di un soggetto estraneo al narcotraffico (la fidanzata) e sui plurimi precedenti anche specifici; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q