CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sent4te le conclusioni del PG t • CU.O."-1-1-0 e.)24-1- re( 1:12 Y:kpA.TO ote.1 x.1 ecoc./›..9 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 luglio 2022 il Tribunale di Grosseto, quale giudice della esecuzione, ha rigettato sette istanze presentate da [OSCURATO:PERSONA] (alcune delle quali aventi il medesimo oggetto), con parziale accoglimento di una domanda di riconoscimento della continuazione. 1.1 I punti essenziali della decisione riguardano: a) la entità della pena inflitta per cessione di stupefacenti nella decisione emessa dal Tribunale di Livorno in data 10 luglio 2015; b) la pretesa fungibilità tra pena e misura di sicurezza espiata per fatto diverso. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della domanda di rideterminazione della pena per il delitto in tema di stupefacenti oggetto decisione emessa dal Tribunale di Livorno in data 10 luglio 2015. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della domanda di fungibilità. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di rettifica della entità della pena residua, non essendo corretto il computo dei giorni di liberazione anticipata. 2.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della domanda contrassegnata dal numero sei. Il giudice della esecuzione ritiene la domanda incomprensibile senza compiere i dovuti approfondimenti. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. 3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Va rilevato che Verdiani non può ottenere alcuna rideterminazione della pena in sede esecutiva (in rapporto a Corte Cost. n.40 del 2919) atteso che il Tribunale di _ 2. Livorno ha determinato la pena base per il reato di cui all'art. 73 comma 1 Dpr 309/90 in anni otto, ma prendendo in considerazione la cornice sanzionatoria ricompresa tra il minimo di sei anni e il massimo di venti (non più vigente al momento della pronunzia, ma vigente al momento del fatto). Si tratta pertanto di decisione che si discosta dal minimo edittale ma in applicazione del potere discrezionale di cui agli artt.132 e 133 cod.pen., non sindacabile in sede esecutiva. 3.2 I residui motivi sono inammissibili per assoluta genericità. Le doglianze si limitano a riproporre la originaria domanda e non affrontano i contenuti argomentativi espressi nella decisione impugnata. Peraltro, va rilevato che quanto al tema della fungibilità del periodo trascorso in misura di sicurezza detentiva è principio costante quello per cui la fungibilità fra pena e misura di sicurezza detentiva di cui all'art. 657, cod. proc. pen., opera soltanto nel caso in cui quest'ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando una ininterrotta privazione della libertà personale dell'imputato, riferibile in parte a custodia cautelare e in parte ad applicazione provvisoria di misura di sicurezza, con la conseguenza che tale criterio non opera quando sia stata applicata la sola misura di sicurezza detentiva in via definitiva (v. Sez. V, n. 5815 del 10/10/2017, rv. 272437). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis