CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 16600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PONI. Udite le osservazioni del P.M., nella persona del sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la parziale inammis- sibilità, in subordine per il rigetto del ricorso il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2014 la Curatela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Catania per lo scioglimento della comunione e, in caso d’indivisibilità, per la vendita all’incanto di un appartamento in Gravina. L’attrice premetteva che l’immobile apparteneva dal 1988 ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in regime di comunione legale; che nel 1991 veniva dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]; che la Cassa centrale di risparmio (oggi Unicredit) aveva pignorato la quota, ma dell’atto veniva dichiarata la nullità per difetto di trascrizione. Con comparsa unica si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo, figlio di Gaetano, in qualità di interveniente) e chiede- vano in via riconvenzionale l’improcedibilità della domanda per man- cato tentativo di mediazione e, nel merito, l’accertamento di acquisto dell’immobile in capo a [OSCURATO:PERSONA] per usucapione. Interveniva in giudizio anche il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Catania disponeva lo scioglimento della comunione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciava ordinanza per le mo- dalità di vendita dell’immobile al prezzo base, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] (per pregresso fallimento), rigettava la domanda di usucapione. La pronuncia è stata confermata in sede di appello. 2 di 5 – 17290/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (15) – [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 F i r m a t o D a : C A P O N I R E M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 0 e 4 3 8 4 b a 2 a 0 f 5 5 3 2 5 a 0 d 0 7 2 f a 4 f 9 e 3 Numero registro generale 17290/2017 Numero sezionale 781/2023 Numero di raccolta generale 16600/2023 Data pubblicazione 12/06/2023 Ricorrono in cassazione i convenuti con sette motivi, illustrati da me- moria. Resiste l’originaria attrice con controricorso, parimenti illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che si sia ritenuta ammissibile e non tardiva la domanda riconvenzionale di attribuzione di una quota del 50% dell’immobile proposta dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di Ro- saria [OSCURATO:PERSONA], intervenuto volontariamente nel corso del giudizio di primo grado (si deduce violazione dell’art. 167 co. 2 c.p.c.). Con il se- condo motivo si censura che si sia ritenuta ammissibile la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], priva invece di legittima- zione passiva in quanto fallita (si deduce violazione dell’art. 164 c.p.c.). Con il terzo motivo si censura che si siano ritenuti contestati da parte del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] i fatti costitutivi dell’usucapione (si deduce violazione degli artt. 1158 c.c., in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c.). Con il quarto motivo si censura che non sia stata ammessa la prova testimoniale e che la sia reputata irrilevante (si deduce violazione dell’art. 245 c.p.c., in relazione agli artt. 1140, co. 1 e 1158 c.c., per no). Con il quinto motivo ci si duole della mancata nomina del c.t.u. al fine della valutazione del reale valore dell’immobile (si deduce viola- zione dell’art. 115 c.p.c.). Con il sesto motivo si censura che non si sia disposta la sospensione del processo esecutivo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza (si deduce violazione degli artt. 601 e 708 c.p.c.). Con il settimo motivo ci si duole della condanna alle spese (si deduce violazione dell’art. 91 p.c.c. 2. – In primo luogo, è inammissibile il ricorso per cassazione quanto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], a cagione della sua incapacità di stare in giudizio ex art. 43 l. fall. (così è da riqualificare l’impropria espressione «legittimazione passiva», adoperata dal giudice di primo grado), 3 di 5 – 17290/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (15) – [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 F i r m a t o D a : C A P O N I R E M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 0 e 4 3 8 4 b a 2 a 0 f 5 5 3 2 5 a 0 d 0 7 2 f a 4 f 9 e 3 Numero registro generale 17290/2017 Numero sezionale 781/2023 Numero di raccolta generale 16600/2023 Data pubblicazione 12/06/2023 trattandosi di un giudizio relativo ad un rapporto patrimoniale ricadente nel fallimento, come è attestato dall’intervento in causa del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 3. - Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è da dichia- rare inammissibile per inammissibilità di ogni motivo su cui esso si fonda. Quanto al primo motivo, esso qualifica erroneamente come domanda riconvenzionale ciò che invece la Corte di appello correttamente quali- fica come contestazione dei fatti costitutivi dell’usucapione, che quindi non è colpita dal regime di preclusioni ex art. 167 c.p.c. Quanto al secondo motivo, esso non coglie nel segno poiché la sen- tenza di appello ha in realtà confermato la pronuncia di difetto di ca- pacità di stare in giudizio della [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al terzo, quarto e quinto motivo, relativi rispettivamente alla contestazione dei fatti costitutivi dell’usucapione, alla mancata ammis- sione della prova testimoniale e alla mancata nomina del c.t.u., sotto il manto della censura di violazione di norme di diritto, i ricorrenti so- vrappongono il loro apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevante all’accertamento che i giudici di merito hanno compiuto ed espresso in una motivazione che non presta il fianco a censure am- missibili in sede di giudizio di legittimità. Quanto al sesto motivo, esso non si confronta in modo circostanziato e specifico con le ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento del rigetto del terzo motivo di appello con cui i ricorrenti avevano iden- ticamente attaccato la sentenza di primo grado attaccato. Quanto al settimo motivo relativo alle spese, esso è da disattendere per mancato accoglimento di tutti gli altri. 4. - In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. 4 di 5 – 17290/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (15) – [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 F i r m a t o D a : C A P O N I R E M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 0 e 4 3 8 4 b a 2 a 0 f 5 5 3 2 5 a 0 d 0 7 2 f a 4 f 9 e 3