CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 31806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.U.I. 06LLQA7 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 17 marzo 2013, la Corte d'appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], arrestato a fini di estradizione in relazione al delitto di omicidio aggravato e sottoposto alla misura della custodia in carcere con ordinanza del 7 marzo 2023. 1.1. A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha rilevato come, essendo la decisione limitata alla verifica delle esigenze cautelari, le stesse sono state correttamente ritenute sussistenti, in considerazione del possesso, da parte del ricorrente di un passaporto contraffatto, elemento che connota in termini di estrema intensità il pericolo di fuga, in quanto rappresentativo della capacità di procurarsi documenti falsi utili agli spostamenti. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio di Shahbaz, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: 2.1. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., essendo la motivazione sul pericolo di fuga meramente apparente e apodittica. 2.2. Violazione degli artt. 274, lett. b), e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello dimenticato di delineare i concreti elementi indicatori del pericolo di fuga, nonostante la difesa avesse sottolineato che il ricorrente è soggetto in via di regolarizzazione del permesso di soggiorno, incensurato è occupato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo la costante interpretazione di questa Corte in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, Daci, Rv. 26706; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, Costan, Rv. 240322; Sez. 6, n. 1295 del 23/03/1994, Zoran, Rv. 198523; Sez. 6, n. 13939 del 17/03/2005, Bucur, Rv. 231330; Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007, Roman, Rv. 235554). 3. Occorre evidenziare che il possesso di documenti falsi, validi ai fini dell'espatrio è circostanza utilmente valutabile ai fini del pericolo di fuga (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, Daci, Rv. 267061 - 01; Sez. 6, n. 41033 del 06/10/2009, Verifica, Rv. 245031). Nel caso in esame il ricorrente è stato trovato in possesso di un passaporto contraffatto. Ritiene il Collegio che si tratti di specifico elemento fattuale sul quale legittimamente i giudici di merito hanno fondato il convincimento circa l'esistenza di un concreto pericolo di fuga. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 aprile 2