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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2016

Cassazione n. 29701/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2035-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 5633/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 13/6/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Arcadis propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza n. 19241/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecarie e catastali, con relative sanzioni, in relazione ad atto di cessione volontaria di terreni stipulato tra l’Ente e [OSCURATO:PERSONA] (rep. 079/2014) in relazione a procedimento espropriativo per la realizzazione di opere pubbliche; Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo e terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 57, comma 8, DPR n. 131/1986, art. 1, comma 2, e 10, comma 3, D.lgs. n. 347/1990, art. 45 DPR n. 327/2001 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso l’esenzione dalle imposte sebbene la tassazione avesse riguardato un atto di cessione volontaria le cui parti erano il proprietario del fondo ed un’agenzia regionale subentrante ex lege ad un [OSCURATO:PERSONA], istituito per la situazione emergenziale della Regione Campania, trattandosi quindi di procedura di esproprio in cui è parte lo Stato;

1.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrentedenuncia violazione dell’art. 5 L. n. 225/1992, art. 33 L. R. Campania, art. 10, comma 1, d.l. n. 91/2014 conv., DPCM 14.4.1995, L. n. 116/ 2014, artt. 118 e 119 Cost. e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di applicare il regime di esenzione nonostante l’equipollenza tra atto di cessione volontaria e decreto di esproprio;

1.3. con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] circa la doglianza relativa all’errata notifica dell’atto impugnato anche al proprietario dei suoli;

1.4. con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.112 c.p.c. e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia disatteso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove aveva omesso di pronunciarsi circa la sussistenza, nel caso di specie, di un procedimento di esproprio relativo alla realizzazione di opere pubbliche nell’ambito di situazione emergenziale, gestita con l’utilizzo di poteri in deroga, per la quale è competente solo lo Stato, e circa la spettanza dell’esenzione fiscale in favore della ricorrente per aver ultimato il procedimento di esproprio in sostituzione dello Stato;

2.1. la prima, seconda, terza e quinta censura, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;

2.2. l’articolo 57 del TUR stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio e per gli atti di cessione volontaria, posti in essere in dipendenza di una procedura di esproprio, qualora l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato;

2.3. questa Corte ha già avuto modo di precisare che nelle disposizioni normative che, in tema di imposta di registro (art. 57, ottavo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), di imposta ipotecaria e catastale (art. 1, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) e di imposta di bollo ([OSCURATO:PERSONA] B, punto 22, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre a fini di esenzione, l’espressione a favore dello Stato o nell’interesse dello Stato , la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato-persona , e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva(cfr. Cass. n. 938/2009 );

2.4. è stato anche affermato che un’estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all'amministrazione statale è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale, avendo l'opzione legislativa di limitare il beneficio fiscale in esame carattere eminentemente discrezionale, giustificandosi in funzione del contemperamento tra la promozione delle acquisizioni pubbliche e la salvaguardia del flusso tributario, conseguendone la manifesta infondatezza della relativa eccezione di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. (cfr. Cass. n. 938/2009 cit. e Cass. n. 27289/2017 in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata da [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta partecipata dallo Stato; Cass. n. 28681/2018 in riferimento ad un'[OSCURATO:PERSONA]; Cass. n. 17034/2020 in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]., società con socio unico partecipata interamente dal MEF);

2.5. è stato, inoltre, recentemente precisato che in tema di imposta di registro, catastale, ipotecaria e di bollo le esenzioni previste in favore dello Stato per le procedure di espropriazione per pubblica utilità non si estendono all'ANAS, quantunque dotata di personalità giuridica pubblica, essendo dette esenzioni riferite, esclusivamente, allo Stato-persona e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa oggettiva né rilevando al riguardo che, nelle procedure espropriative, lo Stato rappresenti l'acquirente, atteso che l'espressione espropriante o acquirente di cui all'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 deve collegarsi a quella contenuta nel primo periodo della medesima disposizione espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo , con la conseguenza che lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo (cfr. Cass. n. 354/2021);

2.6. in applicazione dei principi innanzi enunciati, la natura pubblica dell’Ente ricorrente non rende comunque Arcadis assimilabile, ai fini fiscali, allo Stato, al fine di usufruire del trattamento agevolativo previsto dalle suddette disposizioni;

2.7. inoltre, va ribadito che lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo, senza alcuna possibilità di un ampliamento a fattispecie espropriative ulteriori rispetto a quelle in cui sia lo Stato-persona a procedere;

2.8. laddove il procedimento di espropriazione si svolge e viene portato a compimento ad iniziativa di un soggetto diverso da quello che è titolare del relativo potere di chiedere l'esproprio, il soggetto agente resta, quindi, il soggetto attivo della procedura, avendo le S.U. di questa Corte (sent. n. 24397/2007) precisato che il concessionario acquistando, sia pure temporaneamente e precariamente poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l'opera pubblica; e pur non essendone, né potendone essere destinatario, e, pur restando sottoposto ai poteri di supremazia, di ingerenza e di controllo dell'amministrazione concedente, agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l'attività ablativa (sia pure per conto di quella); con il risultato che in questo caso non è più possibile scindere le funzioni conferitegli, ed il concessionario sulla base della concessione cd. traslativa, assume anche la qualità di soggetto attivo del rapporto espropriativo con conseguente legittimazione passiva esclusiva rispetto a tutte le obbligazioni indennitarie e risarcitorie che ad esso si ricollegano (Cass. n. 8197/2005; n. 12958/2004; n. 5123/2003; n. 2102/2002) ;

2.9. i principi affermati con riferimento all'imposta di registro possono poi certamente trovare applicazione anche alle altre disposizioni agevolative di cui si invoca l'applicazione nel presente giudizio, riferite, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, esclusivamente allo Stato persona; 2.10.ne consegue che, avendo la [OSCURATO:PERSONA] fatto buon governo dei principi espressi, i motivi di ricorso in esame non possono trovare accoglimento;

3.1. da ultimo, è inammissibile la quarta censura, avendo la ricorrente, in violazione del principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, il motivo di gravame con il quale avrebbe, a suo dire, sollevato la questione;

3.2. peraltro, anche nel merito la doglianza si sarebbe rivelata infondata, stante l’irrilevanza, ai fini della validità dell’atto impugnato, circa la sua notifica anche al venditore dei terreni interessati dagli atti di cessione volontaria;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 5.tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi giurisprudenziali complessi va disposta la compensazione delle spese processuali P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2035-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 5633/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 13/6/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Arcadis propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza n. 19241/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecarie e catastali, con relative sanzioni, in relazione ad atto di cessione volontaria di terreni stipulato tra l’Ente e [OSCURATO:PERSONA] (rep. 079/2014) in relazione a procedimento espropriativo per la realizzazione di opere pubbliche; Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo e terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 57, comma 8, DPR n. 131/1986, art. 1, comma 2, e 10, comma 3, D.lgs. n. 347/1990, art. 45 DPR n. 327/2001 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso l’esenzione dalle imposte sebbene la tassazione avesse riguardato un atto di cessione volontaria le cui parti erano il proprietario del fondo ed un’agenzia regionale subentrante ex lege ad un [OSCURATO:PERSONA], istituito per la situazione emergenziale della Regione Campania, trattandosi quindi di procedura di esproprio in cui è parte lo Stato; 1.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrentedenuncia violazione dell’art. 5 L. n. 225/1992, art. 33 L. R. Campania, art. 10, comma 1, d.l. n. 91/2014 conv., DPCM 14.4.1995, L. n. 116/ 2014, artt. 118 e 119 Cost. e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di applicare il regime di esenzione nonostante l’equipollenza tra atto di cessione volontaria e decreto di esproprio; 1.3. con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] circa la doglianza relativa all’errata notifica dell’atto impugnato anche al proprietario dei suoli; 1.4. con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.112 c.p.c. e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia disatteso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove aveva omesso di pronunciarsi circa la sussistenza, nel caso di specie, di un procedimento di esproprio relativo alla realizzazione di opere pubbliche nell’ambito di situazione emergenziale, gestita con l’utilizzo di poteri in deroga, per la quale è competente solo lo Stato, e circa la spettanza dell’esenzione fiscale in favore della ricorrente per aver ultimato il procedimento di esproprio in sostituzione dello Stato; 2.1. la prima, seconda, terza e quinta censura, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese; 2.2. l’articolo 57 del TUR stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio e per gli atti di cessione volontaria, posti in essere in dipendenza di una procedura di esproprio, qualora l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato; 2.3. questa Corte ha già avuto modo di precisare che nelle disposizioni normative che, in tema di imposta di registro (art. 57, ottavo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), di imposta ipotecaria e catastale (art. 1, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) e di imposta di bollo ([OSCURATO:PERSONA] B, punto 22, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre a fini di esenzione, l’espressione a favore dello Stato o nell’interesse dello Stato , la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato-persona , e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva(cfr. Cass. n. 938/2009 ); 2.4. è stato anche affermato che un’estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all'amministrazione statale è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale, avendo l'opzione legislativa di limitare il beneficio fiscale in esame carattere eminentemente discrezionale, giustificandosi in funzione del contemperamento tra la promozione delle acquisizioni pubbliche e la salvaguardia del flusso tributario, conseguendone la manifesta infondatezza della relativa eccezione di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. (cfr. Cass. n. 938/2009 cit. e Cass. n. 27289/2017 in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata da [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta partecipata dallo Stato; Cass. n. 28681/2018 in riferimento ad un'[OSCURATO:PERSONA]; Cass. n. 17034/2020 in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]., società con socio unico partecipata interamente dal MEF); 2.5. è stato, inoltre, recentemente precisato che in tema di imposta di registro, catastale, ipotecaria e di bollo le esenzioni previste in favore dello Stato per le procedure di espropriazione per pubblica utilità non si estendono all'ANAS, quantunque dotata di personalità giuridica pubblica, essendo dette esenzioni riferite, esclusivamente, allo Stato-persona e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa oggettiva né rilevando al riguardo che, nelle procedure espropriative, lo Stato rappresenti l'acquirente, atteso che l'espressione espropriante o acquirente di cui all'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 deve collegarsi a quella contenuta nel primo periodo della medesima disposizione espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo , con la conseguenza che lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo (cfr. Cass. n. 354/2021); 2.6. in applicazione dei principi innanzi enunciati, la natura pubblica dell’Ente ricorrente non rende comunque Arcadis assimilabile, ai fini fiscali, allo Stato, al fine di usufruire del trattamento agevolativo previsto dalle suddette disposizioni; 2.7. inoltre, va ribadito che lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo, senza alcuna possibilità di un ampliamento a fattispecie espropriative ulteriori rispetto a quelle in cui sia lo Stato-persona a procedere; 2.8. laddove il procedimento di espropriazione si svolge e viene portato a compimento ad iniziativa di un soggetto diverso da quello che è titolare del relativo potere di chiedere l'esproprio, il soggetto agente resta, quindi, il soggetto attivo della procedura, avendo le S.U. di questa Corte (sent. n. 24397/2007) precisato che il concessionario acquistando, sia pure temporaneamente e precariamente poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l'opera pubblica; e pur non essendone, né potendone essere destinatario, e, pur restando sottoposto ai poteri di supremazia, di ingerenza e di controllo dell'amministrazione concedente, agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l'attività ablativa (sia pure per conto di quella); con il risultato che in questo caso non è più possibile scindere le funzioni conferitegli, ed il concessionario sulla base della concessione cd. traslativa, assume anche la qualità di soggetto attivo del rapporto espropriativo con conseguente legittimazione passiva esclusiva rispetto a tutte le obbligazioni indennitarie e risarcitorie che ad esso si ricollegano (Cass. n. 8197/2005; n. 12958/2004; n. 5123/2003; n. 2102/2002) ; 2.9. i principi affermati con riferimento all'imposta di registro possono poi certamente trovare applicazione anche alle altre disposizioni agevolative di cui si invoca l'applicazione nel presente giudizio, riferite, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, esclusivamente allo Stato persona; 2.10.ne consegue che, avendo la [OSCURATO:PERSONA] fatto buon governo dei principi espressi, i motivi di ricorso in esame non possono trovare accoglimento; 3.1. da ultimo, è inammissibile la quarta censura, avendo la ricorrente, in violazione del principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, il motivo di gravame con il quale avrebbe, a suo dire, sollevato la questione; 3.2. peraltro, anche nel merito la doglianza si sarebbe rivelata infondata, stante l’irrilevanza, ai fini della validità dell’atto impugnato, circa la sua notifica anche al venditore dei terreni interessati dagli atti di cessione volontaria; 4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 5.tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi giurisprudenziali complessi va disposta la compensazione delle spese processuali P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Sentenza Cassazione n. 29701/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris