CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 43357/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del h/9/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto generici con riferimento al giudizio di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e alla idoneità delle frasi proferite ad integrare la minaccia; Considerato che sono manifestamente infondate le censure relative all'omessa applicazione con giudizio di prevalenza sulla recidiva infraquinquennale delle circostanze attenuanti generiche giustificata, con corretti argomenti giuridici, richiamando la capacità a delinquere dell'imputato e l'irrilevanza delle ragion. addotte a giustificazione della condotta riconducibili al disagio personale dell'imputato per essere stato lasciato dalla convivente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022