CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22033/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza n. 7695/2024 emessa dalla CGT di II grado del Lazioin data 24.10.2024 e depositata il 19.12.2024, non notificata.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 19474/2025Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 22033/2026Data pubblicazione 27/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleEntrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.Nulla per le spese quanto alla Agenzia delle Entrate Riscossione essendorimasta intimata.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]