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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27948/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che in via principale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, si è associato alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.

Sassari, ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado, condannando il ricorrente per il reato di furto aggravato.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sez. dist.

Sassari, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il (Q difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il MELIS deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., inosservanza dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. poiché, come tempestivamente eccepito dalla difesa anche nelle conclusioni scritte nel giudizio di gravame in data 10 febbraio 2022, il decreto di citazione in appello era stato notificato presso il difensore, sebbene egli avesse eletto domicilio in un altro luogo, ossia nell'abitazione della madre (luogo nel quale, peraltro, era stato notificato anche il decreto di citazione nel giudizio di primo grado).

2.2. Il ricorrente assume, poi, con il secondo motivo, carente motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. sulla predetta tempestiva eccezione di nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, pur formalizzata nelle conclusioni scritte.

2.3. L'imputato lamenta, mediante il terzo motivo, inosservanza di norme processuali ex artt. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., in relazione all'art. 195, comma 7, cod.proc.pen. poiché la sentenza di appello avrebbe fondato l'affermazione della responsabilità penale dello stesso sulle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] la quale, sin dal giudizio di primo grado, aveva dichiarato di non ricordare da chi era stato compiuto il controllo in magazzino sull'assenza della merce.

2.4. Il MELIS denuncia, infine, manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 2, n. 2, cod.pen. evidenziando che la rimozione della placca antitaccheggio era stata argomentata dalla Corte territoriale solo sulla scorta di quanto riferito dalla medesima teste [OSCURATO:PERSONA] circa il reperimento della placca danneggiata all'interno di un altro capo che si trovava a fianco del giubbotto oggetto del furto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che in presenza della denuncia di un vizio processuale è consentito a questa Corte l'esame diretto degli atti del fascicolo d'ufficio (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), è risultato che, tentata inizialmente la notifica del decreto di citazione d'appello nei confronti dell'imputato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Sassari nella quale era detenuto, la c\ struttura carceraria aveva comunicato alla Cancelleria l'avvenuta scarcerazione dell'imputato nella data del 15 novembre 2021, puntualizzando che, al momento della scarcerazione, il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore.

Dacché il decreto di citazione a giudizio è stato correttamente notificato all'imputato nello studio dell'avvocato dove il quale aveva, da ultimo, eletto domicilio, essendo incontroverso che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez.

U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 - 01; conf.

Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2019, Rv. 277749 - 01).

In una fattispecie analoga a quella in esame, di indicazione di un domicilio diverso al momento della scarcerazione detto principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013, Rv. 257740 - 01, la quale ha posto in rilievo l'identità della natura giuridica rispetto a quella implicitamente revocata della nuova manifestazione di volontà, che assume efficacia al momento in cui viene comunicata agli organi competenti.

2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato poiché, se è vero che la Corte territoriale non ha fornito una motivazione espressa sul dedotto vizio processuale, l'insussistenza del medesimo non ha spiegato alcuna rilevanza sulla validità della decisione impugnata.

3. Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di valutazione unitaria, sono anch'essi manifestamente infondati.

Quanto alle deduzioni svolte con il primo motivo, occorre evidenziare che la teste [OSCURATO:PERSONA], nuovamente esaminata in appello, nonostante il lungo tempo trascorso, ha confermato di aver visto un ragazzo nel negozio nel quale svolgeva le mansioni di commessa con indosso un giubbotto le cui maniche fuoriuscivano dal maglione e che lo stesso si era dato alla fuga quando gli aveva chiesto chiarimenti.

Già nel corso delle indagini preliminari, del resto, la medesima teste aveva, tra numerose foto mostrate, riconosciuto nel MELIS l'autore del furto.

Rispetto alla rimozione della placca antitaccheggio, la Corte d'appello ha valorizzato, con motivazione anche sotto aspetto congrua, la dichiarazione della stessa teste [OSCURATO:PERSONA] la quale ha riferito che, subito dopo aver sorpreso il ragazzo che indossava il Moncler rubato, è rientrata nell'area del negozio dove il medesimo si era mosso e aveva rinvenuto una gruccia per terra e una placca antitaccheggio danneggiata all'interno di un capo di abbigliamento posto accanto alla gruccia vuota dalla quale, evidentemente, era stato preso il giubbotto.

Poiché l'imputato era stato sorpreso poco prima con tale capo mancante sotto il maglione il ragionamento logico deduttivo della sentenza impugnata sull'appartenenza della placca danneggiata al giubbotto oggetto dell'azione fraudolenta non appare manifestamente incoerente.

4. Dall'inammissibilità del ricorso deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in ossequio al principio fissato da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155 - 01).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che in via principale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, si è associato alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari, sez. dist. Sassari, ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado, condannando il ricorrente per il reato di furto aggravato. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sez. dist. Sassari, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il (Q difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il MELIS deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., inosservanza dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. poiché, come tempestivamente eccepito dalla difesa anche nelle conclusioni scritte nel giudizio di gravame in data 10 febbraio 2022, il decreto di citazione in appello era stato notificato presso il difensore, sebbene egli avesse eletto domicilio in un altro luogo, ossia nell'abitazione della madre (luogo nel quale, peraltro, era stato notificato anche il decreto di citazione nel giudizio di primo grado). 2.2. Il ricorrente assume, poi, con il secondo motivo, carente motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. sulla predetta tempestiva eccezione di nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, pur formalizzata nelle conclusioni scritte. 2.3. L'imputato lamenta, mediante il terzo motivo, inosservanza di norme processuali ex artt. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., in relazione all'art. 195, comma 7, cod.proc.pen. poiché la sentenza di appello avrebbe fondato l'affermazione della responsabilità penale dello stesso sulle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] la quale, sin dal giudizio di primo grado, aveva dichiarato di non ricordare da chi era stato compiuto il controllo in magazzino sull'assenza della merce. 2.4. Il MELIS denuncia, infine, manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 2, n. 2, cod.pen. evidenziando che la rimozione della placca antitaccheggio era stata argomentata dalla Corte territoriale solo sulla scorta di quanto riferito dalla medesima teste [OSCURATO:PERSONA] circa il reperimento della placca danneggiata all'interno di un altro capo che si trovava a fianco del giubbotto oggetto del furto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che in presenza della denuncia di un vizio processuale è consentito a questa Corte l'esame diretto degli atti del fascicolo d'ufficio (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), è risultato che, tentata inizialmente la notifica del decreto di citazione d'appello nei confronti dell'imputato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Sassari nella quale era detenuto, la c\ struttura carceraria aveva comunicato alla Cancelleria l'avvenuta scarcerazione dell'imputato nella data del 15 novembre 2021, puntualizzando che, al momento della scarcerazione, il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore. Dacché il decreto di citazione a giudizio è stato correttamente notificato all'imputato nello studio dell'avvocato dove il quale aveva, da ultimo, eletto domicilio, essendo incontroverso che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 - 01; conf. Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2019, Rv. 277749 - 01). In una fattispecie analoga a quella in esame, di indicazione di un domicilio diverso al momento della scarcerazione detto principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013, Rv. 257740 - 01, la quale ha posto in rilievo l'identità della natura giuridica rispetto a quella implicitamente revocata della nuova manifestazione di volontà, che assume efficacia al momento in cui viene comunicata agli organi competenti. 2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato poiché, se è vero che la Corte territoriale non ha fornito una motivazione espressa sul dedotto vizio processuale, l'insussistenza del medesimo non ha spiegato alcuna rilevanza sulla validità della decisione impugnata. 3. Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di valutazione unitaria, sono anch'essi manifestamente infondati. Quanto alle deduzioni svolte con il primo motivo, occorre evidenziare che la teste [OSCURATO:PERSONA], nuovamente esaminata in appello, nonostante il lungo tempo trascorso, ha confermato di aver visto un ragazzo nel negozio nel quale svolgeva le mansioni di commessa con indosso un giubbotto le cui maniche fuoriuscivano dal maglione e che lo stesso si era dato alla fuga quando gli aveva chiesto chiarimenti. Già nel corso delle indagini preliminari, del resto, la medesima teste aveva, tra numerose foto mostrate, riconosciuto nel MELIS l'autore del furto. Rispetto alla rimozione della placca antitaccheggio, la Corte d'appello ha valorizzato, con motivazione anche sotto aspetto congrua, la dichiarazione della stessa teste [OSCURATO:PERSONA] la quale ha riferito che, subito dopo aver sorpreso il ragazzo che indossava il Moncler rubato, è rientrata nell'area del negozio dove il medesimo si era mosso e aveva rinvenuto una gruccia per terra e una placca antitaccheggio danneggiata all'interno di un capo di abbigliamento posto accanto alla gruccia vuota dalla quale, evidentemente, era stato preso il giubbotto. Poiché l'imputato era stato sorpreso poco prima con tale capo mancante sotto il maglione il ragionamento logico deduttivo della sentenza impugnata sull'appartenenza della placca danneggiata al giubbotto oggetto dell'azione fraudolenta non appare manifestamente incoerente. 4. Dall'inammissibilità del ricorso deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155 - 01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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