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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14412/2022

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l ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, n. 280/2020 pubblicata in data 21 maggio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; visto l'art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3,000,00 per compensi + 100,00 per esborsi.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 59/2022 RG 22944-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il - 2022.

Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola n f}i/t( Ir4;; legariiaoNGEirtro- [OSCURATO:PERSONA] Roma, 06 M46 2022 'o Gitid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, n. 280/2020 pubblicata in data 21 maggio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; visto l'art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3,000,00 per compensi + 100,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 59/2022 RG 22944-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il - 2022. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola n f}i/t( Ir4;; legariiaoNGEirtro- [OSCURATO:PERSONA] Roma, 06 M46 2022 'o Gitid
Decreto Cassazione n. 14412/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris