CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]: il Sostituto procuratore generale della Repubblica, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato istanza di trattazione orale e ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale, con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il concorso nell'estorsione contestata e ritenuta al capo 40 della rubrica provvisoria. L'indagato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, era chiamato a rispondere, dell'estorsione ai danni di un imprenditore non identificato che era stato costretto a consegnare periodicamente un provento economico, suddiviso in parti uguali tra la cosca Bellocco e la cosca Pesce. Bellocco aveva intimato di consegnare la somma di diecimila euro, richiesta a fronte della quale l'imprenditore aveva elargito 7.800 euro, trattenendo 2.200 euro per l'iva, avendo emesso, a copertura, un documento fiscale. Il profitto era stato diviso con [OSCURATO:PERSONA], ci. 1993, intervenuto in rappresentanza della cosca omonima. Ulteriore richiesta era stata formulata, con una "ambasciata", invitando l'imprenditore a consegnare altri 10.000 euro in prossimità delle festività natalizie. In particolare, il 14 ottobre 2017 era stato registrato un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] (u nanu) e [OSCURATO:PERSONA], durante il qule si era discusso della vicenda in contestazione. Bellocco raccontava di aver ritirato la somma di 7.800 dall'imprenditore, in luogo dei 10.000 euro richiesti, poiché il soggetto estorto in sostanza era stato costretto a fare una fattura, per giustificare l'uscita della liquidità dalla cassa aziendale. Aggiungeva di aver appreso che lo stesso imprenditore avrebbe preferito un pagamento in nero che non era stato possibile perché aveva l'A.G. addosso e aveva subito perquisizioni e controlli. Prelevato il denaro gli era stato chiesto cosa dovesse fare ed era stato messo di fronte alla necessità di coprire l'operazione con una fattura. Bellocco replicava che non aveva intenzione di perdere la somma trattenuta e che, in occasione delle festività natalizie, avrebbe dovuto corrispondere altro denaro, poiché ai "cugini" non "doveva prenderli in giro". Pesce e Bellocco si raccomandavano, ancora, reciproca attenzione sulla fine dei lavori, per evitare che l'imprenditore "andasse via", sottraendosi agli impegni presi.Il 5 dicembre vi era stato un incontro ulteriore tra Pesce e Bellocco avente ad oggetto la richiesta da rivolgere per l'ulteriore denaro. Si discuteva su chi dovesse chiamarlo e richiedere ulteriori 10.000 euro. La causale della richiesta era sostanzialmente indicata con la necessità di provvedere alle esigenze dei detenuti. Era ritenuta esistente la circostanza aggravante di cui all'art 416-bis.1. cod. pen., sia per il metodo, che per il fine di favorire il gruppo di appartenenza. Erano, poi, richiamate le pendenze giudiziarie e le condanne a carico dì Bellocco, oltre alle modalità commissive di esso e alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] che lo indicava come elemento di vertice della cosca, come erede del padre Carmelo e di [OSCURATO:PERSONA], oltre che come soggetto coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti (fatti di cui al procedimento "magma" anche allegato). In particolare le modalità commissive del fatto e gli elementi segnalati, in uno alla circostanza che dopo un primo pagamento avesse assunto la determinazione di richiedere altra somma di denaro, facevano ritenere esistente il quadro connesso alle esigenze cautelari, legate al pericolo di recidiva, pericolo sussistente e che connotava in termini negativi la personalità del ricorrente, non essendo emersi elementi per ritenere che egli si fosse allontanato dalle logiche criminali del contesto in cui viveva e operava. Era poi svolto il giudizio di adeguatezza dandosi conto che in difetto di elementi che escludevano il pericolo di reiterazione si imponeva il controllo con la misura di massimo rigore. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si duole della violazione di legge e in particolare dell'art. 292 cod. proc. pen. per difetto di motivazione autonoma, solo apparente, con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata. La volontà del Giudice per le indagini preliminari era quella di non contrastare il Pubblico Ministero su una cosca storica come quella dei Pesce e Bellocco; quella realtà avrebbe richiesto ben altro approfondimento da parte del Giudicante. L'ordinanza, nonostante la difesa avesse depositato una memoria anche sul tema cautelare, non aveva autonomamente valutato quel profilo. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e degli artt. 629, 416-bis.1 cod. pen. e 273 comma 2 cod. proc. pen. Il primo dato era che l'indagato era stato indicato come uno dei vertici della cosca Bellocco. Il riferimento al collaboratore Trintino era errato, poiché costui si riferiva a [OSCURATO:PERSONA] 1977, figlio di [OSCURATO:PERSONA] e non al ricorrente (che era figlio di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] non era risolutivo, poiché faceva un generico riferimento all'appartenenza senza spiegare se l'indagato fosse stato erede del padre, Carmelo, nel ruolo che costui rivestiva nell'ambito della cosca. Nel merito la vicenda non persuadeva per diverse ragioni. Colui che aveva versato l'assunto profitto estorsivo era rimasto ignoto con la conseguenza che non si sarebbe potuto parlare di estorsione. Né valeva in termini risolutivi il vocabolo "pizzo", anche intercettato, e pur legandosi ad altri reati che erano stati commessi. Era, poi, strano che non si fosse individuata la presunta vittima che aveva affermato di avere la DDA addosso e il riferimento alla fattura fiscale che l'imprenditore avrebbe fatto, modello operativo non compatibile con le estorsioni. Al pari, non era stato specificato perché Bellocco dovesse dividere il provento con Pesce. Già il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica aveva fatto riferimento alla logica deduttiva, richiamando la mancanza di una giustificazione alternativa sostenibile. Si trattava di un incedere che evolveva, tuttavia, nell'illogicità, poiché non si sarebbe potuto escludere, in maniera sostanzialmente equidimostrativa, una ragione di credito (lecito o illecito) tra l'imprenditore non identificato e l'esattore dell'estorsione. Anche la cadenza nella riscossione (fino a Natale) poteva trovare spiegazione in esigenze del ricorrente e non in una logica estorsiva. 2.3. Con il terzo motivo si censura l'illogicità della motivazione. Ciò perché era ignoto chi avesse pagato, potendosi escludere anche che si trattasse di un imprenditore; poteva ricorrere una causale diversa nella consegna del denaro; era ignota la ragione per la quale Bellocco e Pesce dovessero dividere il denaro e il costrutto era, pertanto, di pura congettura. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 416-bis.1. cod. pen. e dell'art. 273 cod. proc. pen. La presente vicenda non rivelava alcun segno obiettivo di mafiosità. Anzi la predisposizione di una fattura indicava un rapporto para-amicale tra terzo ignoto e ricorrente. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione della legge processuale sul piano delle esigenze cautelari, valutate in maniera cumulativa e, dunque, in termini puramente apparenti. Bellocco non era assolutamente parte della cosca Pesce e la valutazione del quadro cautelare era stata operata in maniera solo generica. Nella valutazione era stato completamente omesso il significato oggettivo e la proiezione dinamica del fatto nel tempo. La valutazione era stata assorbita integralmente valorizzando il profilo nominativo-esistenziale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito da [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale, relativa al delitto di estorsione aggravata anche ex art. 416-bis.1 cod. pen., ha respinto la richiesta d'annullamento della misura. Ha valutato gli elementi, desunti dal materiale captativo e si è soffermato sul metodo e l'agevolazione mafiosa, segnalandosi il calibro criminale e mafioso dell'anzidetto Bellocco, già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e nuovamente arrestato per il medesimo titolo di reato. Quanto alle esigenze cautelari, si è annotata la doppia presunzione relativa e si sono esposti gli elementi, in positivo, che deponevano per il pericolo concreto di recidiva, che hanno indotto a ritenere unica misura adeguata, quella carceraria. 1.1. Il primo motivo di ricorso è relativo alla violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. e all'apparenza della motivazione e risulta inammissibile, perché proposto fuori dei casi ammessi. I rilievi sulla carenza di autonomia nella valutazione non indicano le parti specifiche e i punti idonei a dare conto della decisività delle critiche sviluppate. Questa Corte ha spiegato che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. (Sez. 1, Sentenza n. 333 del 28/11/2018 Cc. (dep. 2019), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274760). La doglianza è, dunque, intrinsecamente generica e non tiene conto del fatto che la valutazione autonoma non determina necessariamente una diversa conclusione rispetto a quella raggiunta dal primo giudice. Essa si risolve, piuttosto, in uno scrutinio critico diversificato ovvero equipollente al precedente, purché il giudice dia conto delle motivazioni che lo abbiano indotto, della conclusione enucleata e delle ragioni critiche che abbiano sorretto la decisione, a confutazione della tesi a discarico, compito che risulta assolto nel caso oggetto d'esame. 1.2. Con il secondo motivo si critica la logicità della decisione, facendo, peraltro, riferimento al verbale di dichiarazioni rese da Tirintino, aspetto del ricorso privo della necessaria autosufficienza. L'accusa si fonderebbe su una congettura e i rilievi sviluppati sono essenzialmente in fatto e privi di una coerenza intrinseca.Tra essi rilevano il pagamento della somma di denaro da parte dell'imprenditore, rimasto sconosciuto e della ragione che aveva giustificato la consegna del denaro. La motivazione che afferisce al secondo e al terzo motivo di ricorso è immune dai vizi di illogicità enucleati. Il provvedimento impugnato, al contrario, spiega la ragione della consegna della somma di denaro, chiarendo come non vi fossero aspetti di contraddittorietà e di illogicità, essendo emerso chiaramente dal contenuto delle intercettazioni che il denaro era stato versato a titolo estorsivo. Ciò riflettendo viepiù sul particolare che a dare una giustificazione apparente all'uscita della provvista si era operato emettendo una fattura, per una operazione in sostanza inesistente. Questo aspetto, dunque, escludeva nettamente l'ipotesi della truffa, come si era prospettato nella memoria e non vi era nessun punto d'illogicità, neppure riflettendo sul particolare che i concorrenti Bellocco e Pesce venivano indicati come appartenenti a cosche diverse, aspetto che, in ogni caso, ammessane la fondatezza, non determinava tratti di contraddittorietà. Per le stesse ragioni va ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso. Lamenta il ricorrente, invero, che era rimasto ignoto l'imprenditore sottoposto a estorsione e la stessa possibile causale diversa a sostegno del pagamento della provvista indicata. Si tratta, infatti, di aspetti alternativi, di carattere meramente ipotetico e tutti privi del requisito di decisività. Non è risolutivo, infatti, il particolare che non si sia individuato l'imprenditore tenuto a versare la provvista estorsiva, avendo il Tribunale spiegato con certezza sulla scorta di quali elementi si era ricostruito che, nella specie, si trattasse di un pagamento avente quella natura. L'imprenditore, invero, stava eseguendo lavori e, nella logica mafiosa, era un soggetto da tenere sotto controllo sia da parte di Bellocco che di Pesce, al fine di evitare che potesse allontanarsi, dopo aver ultimato i lavori, senza corrispondere quanto dovuto ai clan. Né vi erano motivi per ritenere che la mancata individuazione della ragione per la quale il ricorrente e Pesce dovessero dividere l'importo era un elemento determinante per escludere la sussistenza dell'estorsione, essendo evidente che, pur non emergendo l'esistenza di altra causale, e rimanendo ignoto il rapporto tra Bellocco e Pesce, il fatto antigiuridico e il pagamento della somma non dovuta persisteva, come si evinceva dal contenuto delle intercettazioni e dalla copertura della falsa fattura, emessa per darne una apparente giustificazione alla elargizione della provvista. Anche il riferimento agli inquirenti e alla presenza pressante della DDA, cui faceva riferimento l'imprenditore, per sottolineare l'impossibilità di erogare denaro, senza far fronte ad una documentazione fiscale di copertura era un aspetto ulteriore che descriveva un contesto illecito dell'intera operazione in essere. 1.3. Le deduzioni sviluppate nel quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondate. Si lamenta la violazione degli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. in tema di aggravante mafiosa. In realtà si ritiene che non vi fossero segnali di mafiosità, proprio in ragione degli elementi disponibili e degli stessi particolari relativi alla emissione della fattura falsa per giustificare il pagamento. Ebbene il provvedimento impugnato richiama il contenuto dei colloqui tra Bellocco e [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, sulla destinazione del denaro da riscuotere e da devolvere anche ai detenuti, in occasione delle festività natalizie. In questa logica era richiamata l'espressione di Bellocco che pretendeva di recuperare l'i.v.a. a saldo della somma di diecimila euro, inizialmente pretesa. La richiesta, poi, proveniva da Bellocco, uno dei maggiori esponenti della 'ndrangheta rosarnese e il denaro era stato diviso in parti uguali con Pesce rappresentante dell'altra cosca. E' da escludere, pertanto, che si potesse ricorrere a una dazione paramicale, ipotesi non altrimenti chiarita, né compatibile con le risultanze del procedimento che indirizzano in maniera univoca verso il fatto estorsivo. Del resto, quanto al metodo mafioso, la caratura di Bellocco, per come descritta dal Tribunale, giustifica anche l'intimidazione di tipo mafioso in forma silente. Questa Corte, anche recentemente, ha spiegato che è configurabile la circostanza aggravante del metodo mafioso anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia. (Fattispecie di ritenuta configurabilità dell'aggravante con riferimento al reato di corruzione elettorale. (Sez. 3, Sentenza n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182). 1.4. Con il quinto motivo si lamenta la violazione di legge in tema di esigenze cautela ri. Era, invero, decorso tempo dal fatto e il Tribunale, non rispondendo all'obiezione difensiva, aveva ignorato che oramai Bellocco non voleva vivere più a Rosarno e aveva preso le distanze dalle logiche della cosca. Se è vero, tuttavia, che i giudici del riesame non affrontano in modo esplicito la questione degli effetti dell'intervallo temporale trascorso fra il fatto (2017) e l'emissione del titolo cautelare è altrettanto vero che essi forniscono elementi notevoli circa la condotta del ricorrente in questo arco cronologico, per come risultante dalle condanne e dalle altre imputazioni pendenti a suo carico nonché dall'avvenuta applicazione nei suoi