CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale Ordinario di Brescia indicata in epigrafe, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di mesi nove di reclusione per í reati di cui agli artt. 81 cpv c.p., artt. 5 e 8 D.Lgs. 74/2000, avuto riguardo all'anno di imposta 2013. 2.11 ricorrente deduce violazione di legge, non essendo stata disposta la confisca obbligatoria, per via diretta o per equivalente, del profitto del reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000, in violazione dell'art. 1 comma 143 della 1.244/2007 (vigente all'epoca della commissione del fatto, risalente al 2013-2014), che espressamente richiamava l'applicazione ai reati tributari dell'art. 322 ter c.p., norma che disciplina la confisca per equivalente del profitto del reato. Il ricorrente, dopo aver premesso che la citata previgente normativa, contenuta nell'art. 1 comma 143 delle I. 244/2007 è stata trasfusa nell'attuale formulazione dell'art. 12 bis del D.Igs. 74/2000, che con essa si pone in continuità normativa, lamenta l'omessa statuizione della confisca esclusivamente con riferimento al reato di omessa dichiarazione punito dall'art.5 D.lgs. 74/2000, per il quale nel medesimo capo d'imputazione viene puntualmente indicato il profitto corrispondente all'imposta sul valore aggiunto evasa, pari a euro 59.849,64. Invece condivide l'omessa statuizione della confisca con riferimento al reato di cui all'art. 8 D.Igs. 74/2000, considerato che il processo non ha consentito di individuare il profitto o il prezzo derivante dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. All'epoca dei fatti era vigente l'art. 1 comma 143 della legge 244/2007 che non richiamava il concetto di profitto di reato, ma si limitava a richiamare esclusivamente il 322 ter cod. pen., rendendo così applicabile la confisca per equivalente anche in materia di reati tributari. La confisca diretta del prodotto o del profitto del reato era invece disciplinata esclusivamente dall'art. 240 comma 1 cod. perì., ed era meramente facoltativa. Si osserva infatti che la disposizione dell'art. 12 bis del D.Igs. 74/2000 invocata dal ricorrente, norma che esclude qualunque discrezionalità del giudice, è entrata in vigore a seguito delle modifiche apportate per effetto del D.Igs. n. 158 del 2015 in data 22 ottobre 2015, quindi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei redditi omessa dall'imputata, trattandosi di omessa dichiarazione concernente l'annualità del 2013 che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 2014. Ne segue che la norma dell'art. 12 bis del Digs. 74/2000 non trova in applicazione nel caso di specie. Piuttosto, esso ricade nell'ambito applicativo delle norme di cui all'art. 240 comma 1, cod. pen., per ciò che riguarda la confisca facoltativa del profitto, e di cui all'art. 322 ter cod. pen., per ciò che riguarda la confisca per equivalente (in proposito si veda Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019 Ud. (dep. 27/01/2020 ) Rv. 278637 - 02). In ogni caso, nel caso di specie, manca ogni statuizione relativa alla confisca. Il giudice non ha tematizzato in nessun modo il profilo inerente alla possibilità di procedere alla confisca e la motivazione del provvedimento impugnato tace, pur avendo indicato persino l'ammontare del profitto corrispondente all'imposta evasa. Il giudice di merito ha quindi omesso qualunque statuizione in ordine all'applicazione della confisca, sia diretta che per equivalente, pur avendo affermato, con la sentenza impugnata, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione di omessa dichiarazione punito dall'art.5 D.Igs. 74/2000, condannandola alla pena della reclusione, tuttavia senza disporre la confisca dei beni che avrebbero costituito, il profitto del reato. Ciò costituisce un vizio della motivazione. 2. Si dispone quindi annullamento con rinvio limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca in ordine al reato di cui all'art. 5 Dlg. 74/2000 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione, posto che la sentenza di condanna per reato tributario che abbia omesso la confisca del profitto, va parzialmente annullata con rinvio ove occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente (Sez.3, n. 3165 del 22/11/2019 Ud. (dep. 27/01/2020 ) Rv. 278637 - 02). PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca in ordine al reato di cui all'art. 5 Dlg. 74/2000 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione. Così deciso in Roma, all'