CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 07485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 89/RG 25497 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per ildelitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità muovendosi esclusivamente nella prospettiva di accreditare una diversa lettura del contenuto delle intercettazioni. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai parlanti è questione di fatto che, in quanto tale, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito che si sottrae al giudizio di legittimità se, come è accaduto nel caso di specie, la valutazione risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (tra le tante, Sez. U, n. 22461 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, Cannata, non massimata). La sentenza, in base alle intercettazioni, tutte puntualmente richiamate dalla sentenza di primo grado alle pagg. 2 e 3, riscontrate dalle telecamere e dal sequestro a [OSCURATO:PERSONA] di 51,3 grammi di cocaina, ha dato atto come da esse emergesse che il ricorrente svolgesse l'attività di consegna dello stupefacente. La Corte di merito impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con la quale il ricorso non si confronta, escludendo l'applicazione della circostanze attenuanti generiche, che non sono un diritto dell'imputato, valorizzando come avesse approvvigionato un acquirente sottoposto agli arresti domiciliari. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] tensora DEPOS IlprefId