Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:503
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0013_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑13/20)
«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Concorso interno COM/1/AD 10/18 (AD 10) – Deposito dell’atto di candidatura mediante il formulario previsto a tale scopo e contemplato all’articolo 2 dell’allegato III dello Statuto – [OSCURATO:PERSONA] di essere ammesso a concorrere presentata all’APN contemporaneamente e su carta semplice – Requisiti di ammissibilità – Decisione della commissione giudicatrice di escludere la candidatura del ricorrente – Decisione dell’APN che rifiuta di accogliere la domanda del ricorrente di escludere uno dei requisiti previsti dal bando di concorso al fine di ammetterlo a partecipare al concorso – Contestazione della decisione dell’APN e non di quella della commissione giudicatrice – Interesse ad agire – Irricevibilità»
1.
Ricorsi dei funzionari – Decisione di una commissione giudicatrice di concorso – Previo reclamo amministrativo – Reclamo presentato all’autorità che ha il potere di nomina contro la sua decisione che rifiuta di escludere uno dei requisiti previsti dal bando di concorso – Assenza di ricorso contro la decisione della commissione giudicatrice di escludere la candidatura del ricorrente – Irricevibilità
(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 2)
(v. punti 31-36)
2.
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Decadenza – Errore scusabile – Nozione – Funzionario esperto incorso in errore quanto ai mezzi di ricorso per contestare la decisione di una commissione giudicatrice di un concorso – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 40-44)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 14 marzo 2019, con cui l’autorità che ha il potere di nomina di tale istituzione ha respinto la domanda del ricorrente di essere ammesso a partecipare al concorso interno COM/1/AD 10/18 (AD 10), in quanto non soddisfaceva il requisito, previsto nel bando di concorso ad esso relativo, attinente al possesso del grado AD 8.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.