CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Torino che in parziale riforma di quella emessa in data 19/4/2018 dal Tribunale di Alessandria, riqualificato il reato di cui al capo B) ai sensi dell'art. 378 c.p., riconosciute le attenuenti generiche, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato. Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 378 cod. pen., per la errata ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen., risultando contraddittoria la dichiarata finalità della condotta criminosa in favore del prossimo congiunto con la esclusione della predetta causa di non punibilità, che doveva ritenersi susssistente in re ipsa. E' pervenuta memoria difensiva che ribadisce le ragioni del ricorso, ammissibili e fondate, chiedendo la assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in relazione alla corretta esclusione della causa di non punibiltà in parola considerando che l'imputato risultava aver realizzato una singola transazione finanziaria in favore dello zio [OSCURATO:PERSONA] (alias Pasquale), la cui latitanza era da altri sostenuta e finanziata, dovendosi pertanto escludere che la condotta criminosa fosse commessa per la necessità di salvare lo zio da un grave e inevitabile nocumento alla libertà. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA]